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Incarto n. |
14 aprile 1998
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In nome |
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composta dai giudici: |
Alessandro
Soldini, presidente,
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segretario: |
Fiorenzo Gianinazzi |
statuendo sul ricorso del 31 ottobre 1997
in materia di: suppletorie e multe imposte cantonali, imposte federali e imposte comunali 1993/1994
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presentato da: |
__________ __________, __________. __________ __________, rappr. da: avv. dott. __________. __________, __________ __________,
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ritenuto
in fatto ed in diritto
1. Il 28 marzo 1995 la Divisione delle contribuzioni, Ufficio procedure speciali, apriva una procedura di contravvenzione nei confronti di __________ __________ in relazione all’imposta cantonale e federale diretta degli anni 1993-94. L’autorità fiscale riteneva infatti imponibile un importo di fr. 79'385,75, versato al contribuente da __________ __________ e un importo di fr. 20'614,25, versato al contribuente dalla __________ __________, ora __________ __________ __________ __________.
Nel corso dell’istruttoria l’autorità fiscale sentiva il contribuente e il suo rappresentante, chiedeva loro di produrre documentazione bancaria e altre prove documentali idonee a chiarire la fattispecie e l’eventuale entità della sottrazione; rifiutava tuttavia di sentire i testi notificati dal contribuente . La Divisione delle contribuzioni stabiliva l’importo della sottrazione in fr. 40'000.-- di media annua e determinava di conseguenza, sia in materia IC sia in materia di IFD, l’imposta dovuta e l’ampiezza della multa. Per l’IC l’imposta sottratta nel periodo fiscale 1993-94 ammontava a fr. 12'012,20 oltre interessi, per l’IFD a fr. 7'748,40; la multa, dal canto suo, veniva fissata in una volta l’imposta sottratta (cfr. decisioni su reclamo del 6 ottobre 1997 in materia di IFD, di IC e di Icom).
2. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________, assistito dall’avv. __________ __________, chiede l’annullamento delle decisioni surriferite. Argomenta che il versamento in discussione riguarda la liquidazione dei rapporti verso __________ __________ e il __________ __________ __________, in relazione alla cessazione della mansione di direttore da parte di __________ con effetto dalla fine del 1991.Tale liquidazione comprenderebbe diversi punti controversi: oltre a prestazioni giornalistiche del ricorrente e di terzi, anche il rimborso delle spese sostenute, la cessione di due ordinatori, il rimborso di un prestito del quale __________ era garante. L’importo sarebbe quindi una mera partita di giro non imponibile. Il ricorrente rileva inoltre che non gli può essere rimproverato di non aver prodotto la documentazione della __________ __________, non avendo potuto ottenerla in quanto estraneo all’amministrazione della società. Avverte inoltre che le domande da sottoporre ai testi si possono evincere dalle circostanze dettagliatamente esposte nella lettera del 22 agosto 1997 all’autorità fiscale
3. All'udienza del 27 febbraio 1998, dopo ampia discussione, le parti, dopo aver notificato le rispettive prove, si sono riservate un termine fino al 16 marzo 1998 in vista di riesaminare ed eventualmente ridefinire l'importo non dichiarato, come pure di formulare alla Camera una proposta di multa.
In data 11 marzo 1998 le parti hanno concordato, in considerazione delle difficoltà nel provare la causale del versamento di fr. 100'000.--, di stabilire l'importo non dichiarato in fr. 25'000.-- netti di media annua e di proporre a questa Camera una riduzione della multa da una volta a 0,7 volte l'imposta sottratta.
4. 4.1. Legge applicabile
4.1.1.
Il diritto federale in vigore fino al 31 dicembre 1994 punisce con la multa fino a quattro volte l'importo sottratto chiunque sottrae allo Stato l'imposta che gli spetta non adempiendo gli obblighi che gli incombono nella procedura di tassazione, di reclamo, di ricorso o di inventario oppure omettendo di indicare fattori importanti per stabilire l'esistenza o la portata dell'obbligo di pagare l'imposta o dando intenzionalmente o per negligenza indicazioni inesatte (cfr. art. 129 cpv. 1 lett. a, b DIFD). L'art. 175 cpvv. 1 e 2 LIFD, entrato in vigore il 1° gennaio 1995, prevede invece che il contribuente che, intenzionalmente o per negligenza, fa in modo che una tassazione sia indebitamente omessa o che una tassazione cresciuta in giudicato sia incompleta, venga punito con la multa. Essa equivale di regola all'importo dell'imposta sottratta. In caso di colpa lieve, può essere ridotta fino a un terzo e, in caso di colpa grave, aumentata fino al triplo dell'imposta sottratta.
4.1.2.
Secondo il diritto cantonale in vigore fino al 31 dicembre 1994, il contribuente che intenzionalmente o per negligenza induce in errore l'autorità fiscale sottraendosi all'imposizione o dando luogo a una tassazione definitiva insufficiente è punito con la multa fino a cinque volte (cfr. art. 203 cpv. 1 e 2 LT). In caso di denuncia spontanea la multa non supera una volta l'imposta sottratta (cfr. art. 203 cpv. 3 LT). L'art. 258 cpvv. 1 e 2 LT 1994, entrato in vigore il 1° gennaio 1995, prevede invece, analogamente al succitato art. 175 LIFD, che il contribuente che, intenzionalmente o per negligenza, fa in modo che una tassazione sia indebitamente omessa o che una tassazione cresciuta in giudicato sia incompleta, venga punito con la multa. Essa equivale di regola all'importo dell'imposta sottratta. In caso di colpa lieve, può essere ridotta fino a un terzo e, in caso di colpa grave, aumentata fino al triplo dell'imposta sottratta.
4.1.3
Le nuove norme in materia di sottrazione del diritto federale e del diritto cantonale sono applicabili anche a fattispecie che si sono verificate prima della loro entrata in vigore in quanto più favorevoli. Il principio della "lex mitior" è espressamente sancito dall'art. 320 LT-1994. Alle procedure penali che riguardano periodi fiscali precedenti l'entrata in vigore della presente legge si applicano infatti le disposizioni del nuovo nella misura in cui sono più favorevoli al contribuente (Messaggio del Consiglio di Stato, n. 4169, del 13 ottobre 1993, p. 137; Allidi, Le principali modifiche della nuova legge tributaria: procedura, disposizioni penali e diritto transitorio, in RDAT I -1995, p. 476 s.).
Il medesimo principio, ancorché non sancito da un'esplicita norma, vale anche per l'IFD (cfr. art. 201 LIFD; art. 2 cpv. 2 CP; CDT n. __________.__________.__________ del 7 dicembre 1995 in re G. e V. C.; STF del 17 febbraio 1997 in re G. C.; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 515; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 661; inoltre DTF 97 IV 233, in particolare consid. 3, p. 238; STF del 9 novembre 1984 in Sammlung BGE n. 618bis; CDT 151 del 28 giugno 1991 in re A.SA).
5. Sanzione
5.1.
La multa, come si è visto, corrisponde di regola, sia per l'IFD sia per l'IC, all'ammontare dell'imposta sottratta. Tuttavia, in caso di colpa lieve, può essere ridotta fino a un terzo e, in caso di colpa grave, aumentata fino al triplo dell'imposta sottratta. Essa deve essere commisurata tenendo conto della gravità oggettiva e soggettiva dell'infrazione commessa dal contribuente. La gravità oggettiva è valutata sulla base del rapporto tra l'ammontare dell'imposta sottratta e l'ammontare dell'imposta totale dovuta. Per valutare quella soggettiva conformemente al principio di colpevolezza, che ispira sia la LIFD sia la nuova LT, si terrà conto, come è stato ribadito ancora recentemente dalla giurisprudenza del Tribunale federale con riferimento all'art. 6 CEDU, non solo della gravità dell'infrazione e della colpa, ma anche della condizione del soggetto fiscale: reddito, patrimonio, stato civile, oneri di famiglia, professione, età, salute (RDAF 50/1994 p. 378; RDAF 50/1994 p. 395; Känzig/Behnisch, op. cit., p. 450 s.; Behnisch, Das Steuerstrafrecht im Recht der direkten Bundessteuer, Berna 1991, pp. 142 ss.; Berger, Anwendbarkeit von Art. 6 EMRK auf Steuerhinterziehungsverfahren, nota alle STF del 11 ottobre 1993 e del 21 settembre 1993, in ZBJV 130/1994, p. 46; Zimmermann, Les sanctions disciplinaires et administratives au regard de l'article 6 CEDH; in RDAF 50/1994 p. 335 ss.).
5.2.
Nel caso in esame, dopo ulteriore verifica della situazione da parte dell'autorità fiscale in contraddittorio con il patrocinatore del ricorrente, l'importo non dichiarato ha potuto essere prudentemente definito, in considerazione anche delle obiettive difficoltà nell'assumere prove presso terzi, in fr. 25'000.-- di media annua. Questa Camera non può che consentire a una simile soluzione scaturita da un attento e puntuale esame dei fatti.
Resta quindi da commisurare la sanzione. Le parti, di comune accordo, hanno proposto a questa Camera di quantificarla in 0,7 volte l'imposta sottratta. Anche questa proposta merita conferma. Si giustifica infatti, nel caso in esame, proprio per le circostanze concrete e agli aspetti soggettivi del caso, che emergono dall'incarto e che sono pure stati confermati nel corso dell'audizione, di scendere al di sotto della regola generale, che vuole la multa essere pari a una volta l'importo dell'imposta sottratta e di fissarla in soli sette decimi.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, le decisioni su reclamo del 6 ottobre 1997 sono riformate a' sensi dei considerandi e gli atti sono retrocessi all'autorità fiscale per l'emissione di due nuove decisioni e dei relativi conteggi.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario: