Incarto n.
80.97.00180

Lugano

18 dicembre 1997

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

 

 

Il segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

 

statuendo sul ricorso del 23 ottobre 1997

 

in materia di:                 IC 95/96

 

presentato da:

__________ __________, __________ __________, 

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                   1.   __________ __________, domiciliato nel Canton __________, è proprietario da diversi anni, di una casa d'abitazione nel comune di __________, composta di due appartamenti di tre locali e mezzo e di un appartamento di un solo locale, cui si é aggiunto dall'aprile del 1993 il mapp. n. __________.

                                         Nella notifica di tassazione IC 1995-96 del 9 settembre 1996 l'UT di __________ esponeva al contribuente un reddito della sostanza di fr. 22'100.--, da cui deduceva fr. 19'278.--, per un imponibile di fr. 2'822.--. La sostanza imponibile veniva determinata il fr. 110'217.--.

 

 

                                   2.   __________ __________ presentava reclamo in tempo utile, contestando d'aver conseguito in Ticino un reddito imponibile e chiedendo di ridurre al livello del 1993 il valore della sostanza imponibile.

                                         Con decisione del 13 ottobre 1997 l'UT accoglieva parzialmente il reclamo, aumentando le deduzioni dal reddito della sostanza a fr. 23'563.-- e azzerando quindi il reddito imponibile. La sostanza imponibile veniva a sua volta ridotta a fr. 76'241.--.

 

 

                                   3.   Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ contesta nuovamente il reddito della sostanza di fr. 22'100.--, espostogli dall'UT, chiedendone la riduzione a fr. 15'720.--. Non contesta per contro la determinazione della sostanza imponibile effettuata dall'UT.

 

 

                                   4.   Il presente ricorso è privo d'oggetto. In effetti può rimanere insoluta la questione di sapere se il reddito della sostanza sia quello indicato dal contribuente o quello esposto in via d'apprezzamento dall'UT, poiché in entrambi i casi il reddito imponibile è inferiore a zero e non è dovuta alcuna imposta sul reddito al Canton Ticino.

                                         Né si giustifica l'esatto accertamento del reddito della sostanza agli effetti del riparto d'imposta intercantonale. Il riparto d'imposta del Canton __________, valido dal 1° gennaio 1995, considera quale reddito della sostanza nel Canton Ticino proprio quello indicato dal contribuente, ammettendo quindi una perdita superiore compensabile con l'utile del Cantone di domicilio, rispetto a quella determinata dall'autorità fiscale ticinese. Il contribuente non risulta quindi essere stato pregiudicato in alcun modo nei propri interessi nel Cantone di domicilio dalla decisione dell'autorità fiscale ticinese.

 

 

                                   5.   È comunque opportuno attirare l'attenzione del ricorrente sul fatto che ogni periodo fiscale è indipendente e che quindi la tassazione IC 1995-96 non pregiudica i suoi diritti nella tassazione IC 1997-98.

                                         Egli va tuttavia invitato a produrre il questionario relativo al reddito degli immobili, debitamente compilato. Se vorrà evitare d'essere tassato per apprezzamento, egli non ha che da indicare esattamente i nominativi degli inquilini di __________ negli anni di computo 1995-96 e i canoni di locazione incassati e le spese di gestione e manutenzione sopportate, producendo, se del caso, copia del contratto di locazione, come pure ogni altro giustificativo (cedolini di versamento, ricevute, fatture, ecc. ecc.) atte a comprovare quanto effettivamente incassato dagli inquilini o speso per la manutenzione. Dovrà inoltre quantificare il valore locativo del proprio pied à terre.

 

 

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT 1994

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile in quanto privo d'oggetto.

 

                                   2.   Le spese in complessivi fr. 80.-- sono a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

 

 

 

 

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente:                                                          Il Segretario: