Incarto n.
80.97.00201

Lugano

18 dicembre 1997

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

 

 

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

 

statuendo sul ricorso del 4 dicembre 1997

 

in materia di:                 riparto intercomunale 1993-94

 

presentato da:

__________ __________, __________ __________, 

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                     -   che il 27 novembre 1997 l'UT notificava a __________ __________ la tassazione intermedia IC/IFD 1993-94, a valere dal 1° gennaio 1993, per mutamento di professione e in pari data la tassazione IC/IFD 1995-95;

 

                                     -   che alle suddette decisioni su reclamo erano annessi i relativi riparti intercomunali, che attribuivano il reddito aziendale ai comuni di __________ e di __________ in ragione di metà ciascuno;

 

                                     -   che con tempestivo ricorso del 4 dicembre 1997 il contribuente contesta il riparto intercomunale, precisando i suoi spostamenti: quello della sede aziendale, il 1° luglio 1993, da __________ a __________ e quello del domicilio civile, dal 4 febbraio 1994, da __________ a __________; i comuni da prendere in considerazione sarebbero quindi nel 1993 __________ e __________ e nel 1994 __________ e __________;

 

                                     -   che con osservazioni del 16 dicembre 1997 l'UT rileva di essere stato all'oscuro degli spostamenti del contribuente e di non averne quindi tenuto conto, chiedendo la retrocessione dell'incarto per nuova decisione dopo migliori accertamenti presso le cancellerie comunali di __________ e __________;

 

                                     -   che la retrocessione degli atti all'UT appare indispensabile: occorre in effetti meglio chiarire sia lo spostamento della sede aziendale sia del domicilio civile del contribuente, assumendo le necessarie informazioni presso tutti e tre i comuni toccati dagli spostamenti: __________, __________ e __________;

 

                                     -   che l'UT, dopo il necessario complemento d'istruttoria, si pronuncerà nuovamente sul riparto con decisione formale impugnabile a questa Camera da parte di tutti gli interessati (cfr. art. 285 ss. LT 1994, applicabili alla fattispecie, in quanto norme procedurali, in virtù della disposizione transitoria dell'art. 317 LT 1994);

 

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 287 LT 1994

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto a' sensi dei considerandi.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo in materia di riparto intercomunale 1993-94 del 24 novembre 1997 è annullata in ordine e gli atti sono retrocessi all'UT per nuova decisione dopo complemento d'istruttoria.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

 

 

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente:                                                          Il Segretario: