Incarto n.
80.97.00028

Lugano

28 luglio 1997

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

 

 

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

 

statuendo sul ricorso del 13 febbraio 1997

 

in materia di:                 IC 93/94

 

presentato da:

__________, __________, 

rappr. da: __________ SA, __________, 

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                   1.   Nella tassazione IC/IFD 1993-94 l' Ufficio di tassazione di __________ esponeva a __________ un reddito d'altra fonte di fr. 20'000.-- di media annua, poiché il calcolo della tesoreria, relativo agli anni di computo, rivelava una maggior uscita di ca. fr. 40'000.-- (cfr. decisione su reclamo del 13 gennaio 1997; verbale di audizione da parte dell'UT del 26 novembre 1996).

 

 

                                   2.   Con il presente, tempestivo ricorso __________, assistito dalla __________ SA, chiede lo stralcio del reddito d'altra fonte, argomentando d'aver ricevuto in donazione dai genitori nel corso del biennio di computo un importo in scellini austriaci equivalente a fr. 26'000.--.

                                         Invitato a comprovare il versamento ricevuto dai genitori, il ricorrente ha prodotto una dichiarazione del 6 giugno 1997, con la quale il signor __________ in __________ conferma di aver concesso ai coniugi __________ un prestito equivalente a fr. 26'000.--Con scritto del 14 giugno 1997 il ricorrente spiega alla __________ SA che i suoceri, invitati a firmare una dichiarazione di donazione, avrebbero invece preteso che si sia trattato semplicemente di un prestito.

 

 

                                   3.   Secondo l’art. 33 LT il reddito di un contribuente deve corrispondere almeno al tenore di vita suo e delle persone, al cui sostentamento provvede. Tocca al contribuente provare come egli abbia sopperito alle spese determinate dal suo tenore di vita, facendo capo al consumo di redditi non imponibili o di sostanza (art. 33 cpv. 2 LT). Questa Camera, per costante giurisprudenza, ha quindi sempre considerato legittimo integrare i redditi dichiarati dal contribuente con un reddito d'altra fonte fino a un valore che corrisponda al suo tenore di vita, nel caso in cui i redditi dichiarati apparissero manifestamente insufficienti al mantenimento del contribuente e della sua famiglia (CDT n. 67 del 22 febbraio 1983 in re R.; CDT n. 105 del 19 aprile 1983 in re Z.).

 

 

                                   4.   Il ricorrente non contesta il calcolo di tesoreria discusso dal proprio rappresentante con l’UT di __________, ma si limita a giustificare la carenza di liquidità per ca. fr. 40'000.-- con versamenti ricevuti dal suocero all’estero per ca. fr. 26'000.--.

                                         Invitato a produrre la prova dell’importo ricevuto, il ricorrente ha prodotto una dichiarazione del suocero del 6 giugno 1997, con la quale il signor __________ in Vienna conferma di aver concesso ai coniugi __________ un prestito equivalente a ca. fr. 26'000.--. Non v’è tuttavia alcuna prova della data della concessione di tale prestito, né tanto meno la prova del trasferimento del denaro in Svizzera mediante, ad esempio, documentazione bancaria che attesti il prelevamento della somma in Austria, oppure mediante il bonifico bancario dell’importo dal suocero in Austria alla figlia e al genero in Svizzera, oppure ancora la produzione della tassazione dell'asserita donazione.

 

 

                                   5.   La dichiarazione prodotta appare a questa Camera difficilmente controllabile e forse anche scarsamente attendibile. In effetti, in un primo tempo era stata sostenuta la tesi della donazione; nella dichiarazione del suocero, invece, si parla di prestito.

                                         Non giova certo attribuire la causa di questo cambiamento di versione alla richiesta di questa Camera di provare la donazione (segnatamente del versamento del relativo importo mediante documentazione che lo attesti o la produzione della tassazione della donazione), poiché ha tratto origine proprio dalla lettera del 6 marzo 1997 della __________ SA, in cui si affermava testualmente che la moglie del ricorrente nel corso del periodo di computo 1991/92 aveva ricevuto in donazione dai suoi genitori scellini austriaci per il controvalore di fr. 26'000.--.

 

 

                                   6.   Non va invero dimenticato che, con riferimento alla prova dell'esistenza di debiti professati verso persone all'estero o di versamenti ricevuti da persone domiciliate in un altro stato, le autorità fiscali hanno il dovere d'esigere delle informazioni precise e complete. Stante questo obbligo di informazione e di documentazione sui fatti addotti ai fini della tassazione, essa deve ignorare i fatti addotti ma non provati o comunque non resi verosimili (DTF 107 Ib 218; STF del 9 giugno 1961 in re F. A. e riferimenti). Né va dimenticato che chi intrattiene relazioni d'affari o economiche con persone domiciliate all'estero sa a priori di poter essere chiamato a provare l'effettività della relazione invocata e di poter essere chiamato a sopportare le conseguenze delle difficoltà probatorie che gliene derivano (CDT n. 205 del 26 agosto 1991).

 

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

                                         Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    300.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    380.–

                                         sono a carico del ricorrente.

 

 

 

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

 

 

 

 

 

 

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente:                                                          Il Segretario: