Incarto n.
80.97.00035

Lugano

31 luglio 1997

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

 

 

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

 

statuendo sul ricorso del 26 ottobre 1996

 

in materia di:                 IC/IFD 95/96

 

presentato da:

__________, __________, 

 

 

 

 

ritenuto

 

in fatto ed in diritto

 

                                     -   che __________, nato nel 1966, aiuto-regista, svolge attività solo occasionale e vive sostanzialmente a carico dei genitori;

 

                                     -   che nella tassazione IC/IFD 1995-96 l' Ufficio di tassazione gli ha esposto un reddito d'altra fonte di fr. 24'000.-- di media annua (cfr. notifica della tassazione del 9 ottobre 1995), poi ridotti in sede di reclamo a fr. 18'000.-- (cfr. decisione del 30 settembre 1996);

 

                                     -   che con il presente, tempestivo ricorso il contribuente chiede in via principale lo stralcio del reddito d'altra fonte e in via subordinata la sua riduzione a fr. 9'700.--;

 

                                     -   che nelle loro rispettive osservazioni tanto la Divisione cantonale delle contribuzioni quanto l' Amministrazione federale delle contribuzioni chiedono la reiezione del ricorso;

 

                                     -   che in sede di audizione, sentito l'interessato, il giudice ha proposto di stabilire il reddito d'altra fonte imponibile in fr. 16'000.-- di media annua;

 

                                     -   che l' Ufficio di tassazione di __________ e la Divisione cantonale delle contribuzioni hanno aderito seduta stante alla proposta, mentre il contribuente ha dichiarato la propria adesione con lettera del 9 luglio 1997;

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 30 settembre 1996 è riformata nel senso che il reddito d'altra fonte viene stabilito in fr. 16'000.--.

                                         §§ Gli atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).per la Camera di diritto tributario

 

 

Per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

 

Il Presidente:                                                          Il Segretario: