Incarto n.
80.97.00053

Lugano

14 novembre 1997

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

 

 

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

 

statuendo sul ricorso del 25 marzo 1997

 

in materia di:                 IC/IFD 95/96

 

presentato da:

__________, __________, 

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

 

                                   1.   L’UT di __________ esponeva a __________ nella tassazione IC/IFD 1995-96 un reddito d’altra fonte di fr. 18'000.-- di media annua, valutato in base alle prestazioni ricevute dal convivente. In effetti __________, nata nel 1953, ha iniziato nel 1992 studi di pedagogia curativa presso l’Università di __________ (cfr. notifica della tassazione del 12 febbraio1996, confermata con decisione su reclamo del 24 febbraio 1997).

 

 

                                   2.   Con il presente, tempestivo ricorso la ricorrente chiede lo stralcio del reddito d’altra fonte. Avverte d’aver iniziato nel 1992 studi di pedagogia curativa all’Università di __________, di aver ottenuto il diploma e di aver in seguito proseguito gli studi, che si concluderanno nell’estate del 1997 con la licenza. Gli studi sono stati possibili unicamente grazie all’aiuto finanziario del convivente.

 

 

                                   3.   All'udienza del 16 ottobre 1997, sentiti il contribuente e l'UT, si è convenuto, con l'assenso della Camera, di stabilire il reddito d'altra fonte in fr. 14'000.-- di media annua.

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §      Di conseguenza, la decisione su reclamo del 24 febbraio 1997 è riformata nel senso che il reddito d'altra fonte della ricorrente è stabilito in fr. 14'000.-- di media annua.

                                         §§    Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'UT per l'emissione di nuovi conteggi.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

 

 

 

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente:                                                          Il Segretario: