Incarto n.
80.97.00056

Lugano

24 aprile 1997

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

 

 

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

 

statuendo sul ricorso del 25 marzo 1997

 

in materia di:                 IC/IFD 95/96 tassazione intermedia

 

presentato da:

__________ __________, __________ __________, 

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto ed in diritto

 

                                     -   che il 1° aprile 1994 __________ __________ riconosceva davanti all'Ufficio di stato civile di __________ la paternità di __________ __________;

 

                                     -   che il 25 aprile 1996, sottoscriveva una convenzione con cui si impegnava a versare mensilmente un contributo alimentare a favore della figlia __________;

 

                                     -   che detta convenzione veniva approvata il 5 aprile 1996 dalla competente Delegazione tutoria di __________;

 

                                     -   che il 23 aprile successivo __________ __________ inviava copia della suddetta convenzione all' Ufficio di tassazione di Locarno, chiedendo di essere posto al beneficio della tassazione intermedia;

 

                                     -   che con decisione del 7 maggio 1996, notificata per lettera raccomandata, l' Ufficio di tassazione di Locarno respingeva la domanda, poiché non configurava nessuno dei motivi tassativamente previsti dalla legge per effettuare una tassazione intermedia;

 

                                     -   che l'interessato presentava reclamo in data 13 febbraio 1997;

 

                                     -   che l'UT di Locarno con decisione su reclamo del 6 marzo 1997 respingeva il reclamo in quanto manifestamente tardivo;

 

                                     -   che con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ propone nuovamente l'accoglimento della propria richiesta di tassazione intermedia;

 

                                     -   che gli articoli 206 cpv. 1 LT 1994 e 132 cpv. 1 LIFD stabiliscono che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa; tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT 1994 e 119 cpv. 1 LIFD);

 

                                     -   che la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

 

                                     -   che essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;

 

                                     -   che se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito; caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;

 

                                     -   che nel caso in esame l' Ufficio di tassazione, a giusta ragione, ha dichiarato irricevibile il ricorso, spedito dal contribuente ben oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione per lettera raccomandata della decisione relativa al rifiuto della tassazione intermedia;

 

                                     -   che, abbondanzialmente il ricorso non potrebbe essere accolto nemmeno nel merito, poiché la legge elenca tassativamente i motivi di tassazione intermedia e non prevede quello invocato dal contribuente (cfr. art. 55 LT e art. 45 LIFD);

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                   fr.    100.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi        fr.      80.–

                                         per un totale di                                                        fr.    180.–

                                         sono a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

 

 

 

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente:                                                          Il Segretario: