Incarto n.
80.97.00060

Lugano

28 luglio 1997

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

 

 

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

 

statuendo sul ricorso del 7 aprile 1997

 

in materia di:                 IC/IFD 93/94

 

presentato da:

__________ __________ __________ e __________ __________ __________, __________ __________, 

rappr. da: __________ __________, __________ __________, 

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                     -   che nella tassazione IC/IFD 1993-94 l'UT ha esposto ai contribuenti un valore locativo di fr. 62'400.--, pari al 5% del valore di stima dell'immobile abitato dalla signora Ilaria __________, vedova dal 23 luglio 1993 (cfr. decisione su reclamo del 10 marzo 1997);

 

                                     -   che con tempestivo ricorso del  7 aprile 1997 la signora __________ __________ chiede una congrua riduzione del valore locativo della propria abitazione, attirando l'attenzione sulle caratteristiche costruttive che la contraddistinguono e sulle difficoltà di reperire sul mercato dell'alloggio un canone di locazione pari al valore locativo determinato dall'UT;

 

                                     -   che in occasione dell'udienza del 18 giugno 1997 le parti, dopo discussione, hanno convenuto di ridurre il valore locativo dell'abitazione a fr. 50'000.-- di media annua per il periodo litigioso, come pure per i due successivi periodi di tassazione;

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto a' sensi dei considerandi.

                                         §    Di conseguenza, gli atti del procedimento sono retrocessi all' Ufficio di tassazione di Locarno per l'emissione di nuovi conteggi.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

                                         Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

 

 

 

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente:                                                          Il Segretario: