Incarto n.
80.97.00079

Lugano

28 luglio 1997

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

 

 

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

 

statuendo sul ricorso del 14 maggio 1997

 

in materia di:                 IC/IFD 95/96

 

presentato da:

__________ __________, __________ __________, 

rappr. da: __________ __________ __________. __________, __________ __________, 

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                     -   che nella tassazione IC/IFD 1995-96 l' Ufficio di tassazione di __________ ha esposto a __________ __________, di professione falegname, domiciliato a __________, un reddito aziendale di fr. 35'000.-- di media annua (cfr. decisione su reclamo del 14 aprile 1997);

 

 

                                     -   che con il presente, tempestivo ricorso il contribuente contesta il reddito aziendale determinato dall'autorità fiscale, fornendo spiegazioni sulle prestazioni ricevute nell'ambito dei sussidi LIM;

 

                                     -   che in occasione dell'udienza del 18 giugno 1997 è stato nuovamente controllato il calcolo del reddito aziendale alla luce delle spiegazioni fornite dal contribuente nel ricorso;

 

                                     -   che in quell'occasione si è convenuto di tener conto delle prestazioni ricevute nell'ambito dei sussidi LIM, in particolare del debito di fr. 15'000.-- e pertanto si ridurre il reddito aziendale a fr. 25'000.-- di media annua, come pure, per l'IC, di aumentare la sostanza aziendale da fr. 10'000.-- a fr. 25'000.--, come pure di dedurre il debito di fr. 15'000.--;

 

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto a' sensi dei considerandi.

                                         §    Di conseguenza, gli atti del procedimento sono retrocessi all' Ufficio di tassazione di Locarno per l'emissione di nuovi conteggi.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

                                         Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

 

 

 

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente:                                                          Il Segretario: