Incarto n.
80.97.00088

Lugano

5 dicembre 1997

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

 

 

vicecancelliere:

Andrea Pedroli

 

statuendo sul ricorso del 28 maggio 1997

 

in materia di:                 IC 95/96

 

presentato da:

__________ __________, __________ __________, 

rappr. da: __________ __________, __________ __________, 

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                     -   che __________ __________, domiciliata a __________ (Canton __________ __________) è limitatamente imponibile nel Canton Ticino quale proprietaria di sostanza immobiliare a __________;

 

                                     -   che, con decisione del 18 novembre 1996, l'Ufficio di tassazione di __________ __________ le notificava la tassazione IC 1995/96, commisurando il reddito imponibile in fr. 7’052.–, pari alla differenza fra il reddito della sostanza di fr. 16’000.– e la somma di interessi passivi (fr. 6’290), costi di manutenzione (fr. 2’400) e oneri assicurativi (fr. 258);

 

                                     -   che, in seguito a reclamo, con cui la contribuente chiedeva di ridurre il reddito imponibile a fr. 4’100.–, l'Ufficio di tassazione emetteva una nuova tassazione in data 28 aprile 1997, elevando gli interessi passivi a fr. 6’461.– e gli oneri assicurativi a fr. 503.–, sicché il reddito imponibile era ridotto a fr. 6’636.– in media annua;

 

                                     -   che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postula la riduzione del reddito a fr. 5’354.–, tenendo conto di una quota proporzionale di interessi passivi di fr. 7’789.–;

 

                                     -   che, su istanza della ricorrente, la Camera ha tenuto sospesa la causa fino all’emissione, da parte dell’autorità fiscale del Cantone di domicilio, del riparto intercantonale dei fattori imponibili valido per il periodo fiscale 1995/96;

 

                                     -   che, nelle relazioni intercantonali e internazionali, sono applicabili i principi del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale (art. 5 cpv. 3 LT);

 

                                     -   che il Tribunale federale, in materia di ripartizione delle deduzioni fra i diversi Cantoni, considera determinante la natura delle singole deduzioni e il loro collegamento con determinate entrate e uscite (cfr. DTF 104 Ia p. 256, cons. 4 p. 260 e riferimenti);

 

                                     -   che, in particolare, i costi in relazione diretta con il conseguimento di un determinato reddito sono attribuiti in deduzione al cantone in cui sono imponibili i relativi redditi (cfr. DTF 104 Ia 256, cons. 4a p. 261): tipico in questo ambito il caso dei costi di manutenzione e di gestione di un immobile, che sono da attribuire al cantone di situazione dell'immobile;

 

                                     -   che gli interessi debitori vengono considerati alla stregua di un onere specifico del reddito della sostanza, poiché la prassi considera prevalente il rapporto tra sostanza e credito (cfr. DTF 120 Ia 349 cons. 2 p. 351,119 Ia 46 cons. 4a p. 49, 111 Ia 120 cons. 2a p. 123, 104 Ia 256 cons. 4 b, 63 I 72): essi vanno pertanto dedotti dal reddito della sostanza e vanno attribuiti proporzionalmente ai cantoni in cui sono situati (imponibili) gli attivi patrimoniali (cfr. DTF 120 Ia 349 cons. 4 p. 353 ss., 119 Ia 46 cons. 4a p. 49, 104 Ia 256, cons. 4b e riferimenti);

 

                                     -   che, quanto alla deduzione degli interessi debitori va rilevato che la quota parte di un cantone al reddito della sostanza non corrisponde necessariamente alla quota parte dello stesso cantone agli attivi (si vedano i casi di attivi con alto valore da cui risultano bassi redditi e viceversa): può quindi verificarsi il caso che la percentuale di interessi passivi che un cantone dovrebbe assumere, secondo la chiave di ripartizione proporzionale, sia superiore al reddito netto della sostanza imponibile in quel cantone;

 

                                     -   che, in un caso simile gli interessi passivi debbono essere sopportati in primo luogo dal reddito della sostanza, con la conseguenza che tali interessi passivi debbono essere attribuiti al cantone che dispone ancora di reddito netto della sostanza (cfr. Locher, Das interkantonale Doppelbesteuerungsrecht, § 9, II, n. 5, 7, 16, 27; Höhn, Interkantonales Steuerrecht, Berna 1983, p. 248 s. e p. 276 ss.);

 

                                     -   che, quando poi il totale degli interessi passivi oltrepassa il reddito netto della sostanza, l'eccedenza è da attribuire al "reddito restante" (cfr. Locher, op. cit., §. 9, II, n. 5, 7, 16, 27): l’eccedenza di interessi passivi è sopportata in ultima analisi dal cantone di domicilio del soggetto fiscale ed è posta a carico degli altri redditi (reddito da attività dipendente o indipendente, ecc.) (cfr. DTF 120 Ia 349 cons. 5 p. 356, 97 I 36 cons. 2 p. 40 s., 66 I 43, cons. 4, p. 45 s.; v. anche Paschoud, De quelques arrêts récents du Tribunal fédéral relatifs à l’interdiction constitutionnelle de la double imposition intercantonale (art. 46, al. 2 Cst. féd.), in RDAF 53/1997 p. 240);

 

                                     -   che, in base alla tassazione impugnata ed al riparto intercantonale allestito dal cantone di domicilio, la quota di attivi spettante al Canton Ticino ammonta all’8,41% ed i debiti a complessivi fr. 1’594’594.–, dei quali 134’224.– vengono attribuiti al Canton Ticino;

 

                                     -   che l’imposta cantonale sulla sostanza deve pertanto essere commisurata nel modo seguente:

 

sostanza al 1.1.1995

Cant. __________

%

Cant. __________

%

valore immobili

 1’698’000

130

188’347

130

valore di ripartizione LIFD

2’207’400

 

244’851

 

altri attivi

 456’600

 

 

 

totale attivi (2’908’851)

2’664’000

91.59

244’851

8.41

passivi (totale 1’594’594)

 1’460’370

 

134’224

 

sostanza netta (tot. 1’314’257)

 1’203’630

91.58

 110’627

8.42

differenze sugli immobili

509’400

 

56’504

 

deduzioni sociali

 92’768

 

2’526

 

sostanza imponibile

601’462

 

51’597

 

 

                                     -   che, per quanto attiene invece al calcolo del reddito imponibile, oltre alla deduzione dei costi di manutenzione (fr. 2’400.–), si deve ammettere la deduzione proporzionale degli interessi passivi, che ammontano complessivamente a fr. 81’471.–, nonché degli oneri passivi;

 

                                     -   che la ripartizione degli interessi passivi si effettua pertanto nel modo seguente:

 

 

Cant. __________

Cant. __________

Totale

interessi passivi

74’619

6’852

81’471

 

                                     -   che il reddito netto imponibile nel Canton Ticino ammonta dunque a fr. 6’748.–, da cui deve essere ancora dedotta la quota degli oneri assicurativi, commisurata sul reddito netto:

 

reddito

Cant. __________

%

Cant. __________

%

da titoli

3’891

 

 

 

da attività dipendente

96’422

 

 

 

da immobili

100’818

 

16’000

 

totale reddito

 201’131

 

16’000

 

spese professionali

9’500

 

 

 

spese manutenzione immobili

20’164

 

2’400

 

interessi passivi

74’619

 

6’852

 

reddito netto (totale 103’596)

 96’848

93.49

6’748

6.51

oneri assicurativi

 

 

469

 

reddito imponibile

 

 

6’279

 

 

                                     -   che il ricorso deve di conseguenza essere parzialmente accolto.

 

 

 

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT 1994

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 28 aprile 1997 è riformata nel senso che la sostanza imponibile è commisurata in fr. 51’597.– e il reddito in fr. 6’279.–.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

 

 

 

 

 

 

 

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente:                                                          Il Segretario: