Incarto n.
80.98.00110

Lugano

2 luglio 1998

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

 

 

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

 

statuendo sul ricorso del 19 maggio 1998

 

in materia di:                 IC/IFD 97/98

 

presentato da:

__________ e __________ __________, __________ __________

rappr. da: __________ __________, __________ __________

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

 

                                   1.   __________ __________ lavora alle dipendenze dell’impresa di costruzioni __________ di __________; la moglie __________ gestisce il __________ __________ di __________. Nella tassazione IC/IFD 1997-98 l’UT ha esposto ai coniugi __________, oltre al reddito del lavoro del marito, un reddito aziendale di fr. 80'000.- di media annua, valutato dall’autorità fiscale in base all’analisi dell’evoluzione aziendale, a fronte di un reddito dichiarato di fr. 38'424.- di media annua.

                                         I contribuenti, assistiti dalla __________ __________, presentavano reclamo, chiedendo la riduzione del reddito aziendale a fr. 40'000.- di media annua al massimo.

                                         Con decisione del 20 aprile 1998 l’UT respingeva il reclamo, riconfermando il reddito aziendale di fr. 80'000.- di media annua. Avverte che nel corso di un’udienza non verbalizzata il rappresentante dei ricorrenti ha dovuto dare atto che non esiste una contabilità organica, che non è neppure stato allestito un semplice dettaglio delle entrate e delle uscite e che la cifra d’affari indicata sul modulo __________ è stata ricostruita sulla base degli acquisti merce effettuati dalla contribuente.

 

 

                                   2.   Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________, sempre assistiti dall'__________, chiedono la riforma della suddetta decisione e la conseguente riduzione del reddito aziendale.

                                         Lamentano tra l’altro la carente motivazione della decisione su reclamo dell’UT: non sarebbero infatti stati portati a conoscenza dell’UT gli elementi noti all’autorità, che l’avrebbero indotta a non considerare i dati forniti.

                                         Degli ulteriori argomenti ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario.

 

 

                                   3.   In occasione dell'udienza del 25 giugno 1998, dopo aver sentito le spiegazioni del rappresentante dei ricorrenti e dopo ulteriore discussione, si è convenuto su proposta del giudice di stabilire il reddito aziendale in fr. 62'000.- di media annua.

 

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 20 aprile 1998 è riformata nel senso che il reddito aziendale è ridotto da fr. 80'000.- a fr. 62'000.-. Per il resto la decisione è confermata.

                                         §§ Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.

 

 

 

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

 

 

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente:                                                          Il Segretario: