Incarto n.
80.98.00116

Lugano

24 luglio 1998

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

 

 

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

 

statuendo sul ricorso del 11 maggio 1998

 

in materia di:                 IC 93/94

 

presentato da:

__________ __________, __________ __________

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                     -   che con decisione del 20 aprile 1998 l’UT accoglieva il reclamo presentato dalla __________ __________ __________ in rappresentanza del contribuente, precisando nella motivazione di aver tenuto conto delle rettifiche apportate in sede di reclamo dall’autorità fiscale bernese;

 

                                     -   che con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ personalmente contesta la suddetta decisione su reclamo, argomentando sostanzialmente che presumibilmente l’UT di Lugano-Campagna non avrebbe tenuto conto della ripartizione degli elementi imponibili effettuata in un secondo tempo dal Canton Berna e, meglio, il 20 novembre 1996;

 

                                     -   che l’argomento ricorsuale appare di primo acchito del tutto destituito di fondamento, non appena si ponga mente alla motivazione della decisione su reclamo dell'UT di Lugano-Campagna del 20 aprile 1998, in cui si specifica appunto che il reclamo è stato evaso a favore del contribuente proprio tenendo conto della decisione su reclamo in materia di riparto intercantonale emessa il 20 novembre 1996 dall’autorità fiscale bernese;

 

                                     -   che raffrontando il riparto bernese con quello ticinese emerge una sola differenza in relazione al reddito da attività indipendente imponibile in Ticino;

 

                                     -   che il ricorrente ha prodotto i seguenti certificati di salario relativi agli anni di computo 1991-92 (importi netti da deduzioni sociali):

                                         a) dal 1° gennaio al 31 luglio 1991                      fr. 29'785.-;

                                         b) dal 1° agosto al 31 dicembre 1991                fr. 23'677.-;

                                         c) 1° gennaio – 31 dicembre 1992                     fr. 56'653.-;

 

                                     -   che egli stesso, nella dichiarazione fiscale IC/IFD 1993-94 ha dichiarato un salario lordo di fr. 55'057.- di media annua, perfettamente corrispondente a quello che emerge dai suddetti certificati di salario;

 

                                     -   che il suddetto importo, al netto delle deduzioni AVS/AI/IPG/AD/AINP e dei contributi al __________ ° __________ corrisponde al salario di fr. 50'021.- indicato nel riparto allegato alla decisione su reclamo dell’ UT di Lugano-Campagna del 20 aprile 1998;

 

                                     -   che così stando le cose questa Camera non vede alcun motivo di scostarsi dalla decisione dell’UT che poggia, da un lato, sul riparto (decisione su reclamo) del canton Berna del 20 novembre 1996 e, dall’altro, sui certificati di salario prodotti dal ricorrente;

 

                                     -   che le spese del presente ricorso, introdotto con leggerezza, vanno integralmente accollate al ricorrente.

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT 1994

 

 

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    300.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    380.–

                                         sono a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

 

 

 

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente:                                                          Il Segretario: