Incarto n.
80.98.00134

Lugano

24 luglio 1998

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

 

 

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

 

statuendo sul ricorso del 18 giugno 1998

 

in materia di:                 IC/IFD 93/94

 

presentato da:

__________ e __________ __________, __________ __________

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                     -   che i coniugi __________ e __________ __________, domiciliati a __________, attivi rispettivamente quale impiegato di commercio a __________ e docente ad __________, nella dichiarazione fiscale IC/IFD 1993-94 chiedevano le seguenti deduzioni:

                                         a.   spese di trasposto

                                              (fr. 3'300.- per ciascuno dei coniugi)             fr. 6'600.-

                                         b.   doppia economia domestica                         fr. 2'400.-

 

                                     -   che nella notifica di tassazione dell'11 settembre 1995 l'UT concedeva loro la deduzione per spese di trasporto di ragione di fr. 6'600.- e quella per doppia economia domestica limitatamente a fr. 1'200.-;

 

                                     -   che con tempestivo reclamo del 10 ottobre 1995 i coniugi __________ chiedevano tra l'altro il riconoscimento di un'ulteriore deduzione per doppia economia domestica in ragione di fr. 1'200.-, argomentando che l'attività svolta dal marito era mutata in seguito alla recessione e alla ristrutturazione della ditta e consisteva nella sorveglianza di cantiere;

 

                                     -   che con decisione su reclamo del 18 maggio 1998 l'UT accoglieva la richiesta di concedere ad __________ la deduzione per doppia economia domestica per parte del biennio e, meglio, nella misura chiesta di fr. 1'200.-, ma riduceva la deduzione per spese di trasporto a fr. 1'452.-, considerando che per un anno il contribuente, per il fatto stesso d'aver chiesto la deduzione per pasti fuori casa, avrebbe percorso soltanto la tratta dal domicilio al luogo di lavoro e viceversa una volta al giorno;

 

                                     -   che con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ contestano la suddetta decisione su reclamo, chiedendo la rettifica delle spese di trasporto ammessa in sede di notifica di tassazione;

 

                                     -   che secondo l'art. 207 cpv. 1 LT 1994 l'autorità di tassazione nell'esame del reclamo ha le medesime facoltà che le spettano in sede di tassazione; essa può quindi modificare la tassazione anche a svantaggio del contribuente (art. 208 cpv. 1 LT 1994), senza che a quest'ultimo sia data facoltà di ritirare il reclamo (art. 207 cpv. 2 LT 1994);

 

                                     -   che tale normativa è applicabile alla presente fattispecie in virtù dell'art. 317 cpv. 1 LT 1994, la tassazione essendo stata notificata dopo il 1° gennaio 1995;

 

                                     -   che comunque anche il vecchio diritto prevedeva una regolamentazione del tutto analoga (art. 177 cpv. 1 e 4 LT 1976);

 

                                     -   che anche la LIFD, in vigore dal 1° gennaio 1995, prevede in materia di reclamo norme identiche a quella della nuova LT (art. 134 cpv. 1 e 2 LIFD), come d'altronde le prevedeva già l'abrogato DIFD (art. 102 cpv. 1 e art. 104 DIFD);

 

                                     -   che quindi l'UT di __________ era senz'altro legittimato a riesaminare in sede di reclamo la deduzione per spese di trasporto, a maggior ragione se si considera che la deduzione per doppia economia domestica del pasto di mezzogiorno assunto fuori casa e quella per spese di trasporto relativa al rientro per il pranzo sono correlate nel senso che possono essere concesse, come è evidente, alternativamente ma non cumulativamente;

 

                                     -   che l'UT avendo accolto la richiesta di __________ __________ di concedergli la deduzione per doppia economia domestica, non poteva non valutarne le ripercussioni sulle spese di trasporto relative al rientro per il pranzo;

 

                                     -   che nel periodo fiscale 1993-94 la deduzione per doppia economia domestica per il pranzo di mezzogiorno era sia per l'IC sia per l'IFD di fr. 2'400.-, risp. di fr. 1'200.- se il pasto è preso in una mensa del datore di lavoro o se questi versa un contributo per ridurne il prezzo (cfr. Decreto esecutivo del 10 novembre 1992);

 

                                     -   che nel caso concreto __________ __________ ha chiesto la deduzione per doppia economia domestica in relazione al pranzo limitatamente a fr. 1'200.-;

 

                                     -   che dagli atti non risulta che egli abbia beneficiato di un contributo del datore di lavoro per il pranzo o di una mensa aziendale (cfr. certificato di salario del 10 marzo 1993 della __________ SA);

 

                                     -   che si deve quindi convenire con l'UT che la deduzione per doppia economia domestica si riferisca a soli sei mesi sull'arco di un anno o di un anno sull'arco del periodo di computo biennale;

 

                                     -   che in simili condizioni il calcolo effettuato dell'UT e chiaramente esposto nella motivazione della decisione su reclamo va confermato;

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

 

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

 

 

 

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    200.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    280.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

 

 

 

 

 

 

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente:                                                          Il Segretario: