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Incarto n. |
24 luglio 1998
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In nome |
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composta dai giudici: |
Alessandro
Soldini, presidente,
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segretario: |
Andrea Pedroli |
statuendo sul ricorso del 22 giugno 1998
in materia di: IC 97/98
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presentato da: |
__________ __________ -__________, __________ __________, rappr. da: __________. __________, __________ __________,
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ritenuto
in fatto ed in diritto
- che __________ __________ -__________, domiciliata a __________, è limitatamente imponibile nel Canton Ticino, in quanto proprietaria di sostanza immobiliare situata a __________ __________ e da lei acquistata per successione dopo la morte del marito il 21 aprile 1998;
- che, con decisione dell’11 agosto 1997, l'Ufficio di tassazione di Bellinzona notificava alla contribuente ed al marito la tassazione IC 1997/98, nella quale commisurava la sostanza imponibile in fr. 122’080.–, pari al valore di stima dell’immobile di __________ __________, e il relativo reddito in fr. 6’200.– in media annua, da cui deduceva peraltro fr. 1’900.– di spese e oneri assicurativi;
- che, in seguito a reclamo dei contribuenti, l’autorità di tassazione elevava la stima della sostanza immobiliare a fr. 301’344.– ed il relativo valore locativo a fr. 10’500.–, spiegando nell’allegata motivazione di avere applicato il nuovo valore di stima entrato in vigore il 1° gennaio 1997;
- che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la signora __________ __________ contesta l’applicazione della nuova stima ufficiale della sostanza immobiliare, adducendo di avere interposto ricorso al Tribunale di espropriazione il 27 novembre 1997;
- che, per l’art. 42 cpv. 1 LT, gli immobili non agricoli e i loro accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale;
- che, come già constatato in precedenza, vigente la legge sulla stima del 25 novembre 1936, dalla sistematica della normativa cantonale si può dedurre che la procedura di valutazione della sostanza immobiliare è indipendente da quella di tassazione (cfr. sentenza del Tribunale federale del 26 gennaio 1990, in RDAT 1990 p. 169);
- che, secondo l’art. 37 cpv. 4 della legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst), il ricorso al Tribunale di espropriazione non ha effetto sospensivo;
- che, pertanto, l'Ufficio di tassazione ha legittimamente applicato il valore di stima entrato in vigore il 1° gennaio 1997, nonostante il ricorso interposto dalla proprietaria contro la nuova stima;
- che ciò comporta la naturale conseguenza che l’autorità fiscale provvederà a modificare la tassazione, nel momento in cui il Tribunale di espropriazione dovesse accogliere il gravame.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario: