Incarto n.
80.98.00160

Lugano

4 gennaio 1999

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

 

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

 

statuendo sul ricorso del 5 luglio 1998

 

in materia di:                 IC/IFD 97/98

 

presentato da:

__________ __________, __________ __________, 

rappr. da: ____________________, __________ __________, 

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                     -   che __________ gestisce un chiosco a __________ -__________;

 

                                     -   che negli ultimi periodi fiscali la contribuente è stata tassata in via valutativa sul reddito aziendale in ragione di fr. 11'000.- di media annua nel periodo IC/IFD 1993-94 e di fr. 12'000.- in quello successivo;

 

                                     -   che anche nel periodo fiscale IC/IFD 1997-98 l'UT ha esposto alla contribuente un reddito aziendale che è stato valutato in fr. 12'000.-, disattendendo il reddito dichiarato nell'apposito questionario per indipendenti e la documentazione allegata;

 

                                     -   che con il presente, tempestivo ricorso la ricorrente contesta il reddito aziendale espostole dall'UT ed il valore locativo della propria casa unifamiliare, chiedendo inoltre l'adattamento della quota esente per i beneficiari di prestazioni AVS/AI;

 

                                     -   che conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

 

                                     -   che in occasione dell'udienza del 21 dicembre 1998, dopo discussione, si è convenuto, su proposta del giudice, di ridurre il reddito aziendale a fr. 9'000.- e il reddito da pigioni a fr. 9'600.-, come dichiarato.

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                     

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto a' sensi dei considerandi.

                                         §    Di conseguenza, gli atti del procedimento sono retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il Segretario: