Incarto n.
80.98.00163

Lugano

18 agosto 1998

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

 

 

segretario:

Andrea Pedroli

 

statuendo sul ricorso del 8 luglio 1998

 

in materia di:                 IC 93/94

 

presentato da:

__________ __________, dott. __________ __________, 

rappr. da: lic. jur. __________. __________, __________ __________, 

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                     -   che il signor __________ __________, domiciliato a __________ (Canton __________ __________), è limitatamente imponibile nel Canton Ticino quale proprietario di sostanza immobiliare a __________;

 

                                     -   che, con decisione del 12 febbraio 1996, l'Ufficio di tassazione di Locarno gli notificava la tassazione IC 1993/94, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 6’200.–, pari alla differenza fra il valore locativo dell’appartamento di __________ (fr. 13’440) e le spese relative (fr. 7’240), e la sostanza imponibile in fr. 146’683.– (valore di stima fr. 188’573 meno debiti privati fr. 41’890);

 

                                     -   che, in data 30 marzo 1998, il contribuente inviava all’autorità fiscale copia della notifica di tassazione menzionata, con le seguenti parole manoscritte:

                                         «Per favore fare una rettificazione della vostra notifica della tassazione perché  ho vinto un reclamo contro __________ -__________. Il riparto intercantonale definitivo si trova allegato anche la decisione del reclamo in tedesco»;

 

                                     -   che l'Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo del contribuente, in quanto inoltrato ben oltre il termine di trenta giorni dall’intimazione;

 

                                     -   che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postula la revisione della tassazione ticinese in base al riparto intercantonale emesso dall’autorità fiscale del cantone di domicilio, adducendo testualmente che

                                         «finché il cantone di domicilio __________ non tassa definitivamente, la giurisdizione obbliga il canton TI respettivamente la prima istanza di rettificare ufficialmente eventuali rettifiche del cantone di domicilio anche per le parti di tassazione che possono essere tassate dal Canton TI. Nel caso contrario si tratterebbe subito di una doppia tassazione»;

 

                                     -   che la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, deve esaminare preliminarmente se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata, poiché, se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono venire retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito;

 

                                     -   che l'art. 175 cpv. 1 LT 1976 (art. 206 cpv. 1 LT 1994) stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa, e l'art. 157 precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 157 cpv. 1 LT, art. 192 cpv. 1 LT 1994), essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 157 cpv. 4 LT 1976, art. 192 cpv. 5 LT 1994);

 

                                     -   che, in altre parole, la restituzione del termine viene concessa solo se non è riscontrabile colpa alcuna da parte del contribuente o del suo rappresentante (cfr. sent. CDT n. 73 del 7 novembre 1985 in re B.; in senso analogico DTF 106 II 173);

 

                                     -   che, nel presente caso, nessun motivo di restituzione dei termini è invocato dal ricorrente, che d'altronde ha chiesto la modifica della propria tassazione solo perché aveva ricevuto il riparto intercantonale emesso dall'autorità fiscale del Cantone di domicilio;

 

                                     -   che, stando così le cose, non può essere censurata la decisione dell'Ufficio di tassazione, che ha dichiarato irricevibile il gravame;

 

                                     -   che non può invece essere condivisa l’argomentazione del ricorrente, secondo cui l’autorità fiscale avrebbe dovuto sospendere d’ufficio la tassazione ticinese, in attesa della notifica delle tassazioni definitive degli altri cantoni che partecipano al riparto, spettando invece al contribuente il dovere di segnalare all’autorità l’esistenza di un reclamo pendente in un altro cantone;

 

                                     -   che, inoltre, la norma dell'art. 46 cpv. 2 Cost. fed. volta ad impedire i casi di doppia imposizione, ed invocata anche dal ricorrente nel suo gravame, non ha come conseguenza di limitare la sovranità fiscale di un cantone in favore di un altro, sicché, se un contribuente è imponibile in più cantoni, ognuno di essi applica, per quanto lo concerne, la propria legge fiscale sia per quanto attiene al merito sia per quanto attiene alla procedura (Höhn, Interkantonales Steuerrecht, 3a ediz., Berna 1993, p. 529 ss.);

 

                                     -   che, pertanto, se, per motivi desunti dal divieto di doppia imposizione, un contribuente intende contestare davanti ad una autorità cantonale una decisione di quest'ultima autorità egli deve agire secondo il diritto processuale di questo cantone e meglio entro i termini di reclamo rispettivamente di ricorso previsti da questa legislazione (cfr. CDT n. 377 del 5 novembre 1987 in re K.M.);

 

                                     -   che d’altronde il contribuente ha la facoltà di sollevare l'eccezione derivante dall'art. 46 cpv. 2 Cost. fed. nel termine di 30 giorni dall'ultima decisione cantonale, mediante ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (cfr. art. 89 cpv. 3 OG; DTF 111 Ia 45, c. 1a e richiami; ASA 53 pag. 212; RTT 1984 pag. 241 segg.; STF dell'8 gennaio 1986 in re F. St.: Höhn, op. cit., p. 530; CDT n. 377 del 5 novembre 1987 in re K.M.);

 

                                     -   che, nella fattispecie, si deve comunque osservare che la decisione su reclamo dell’autorità fiscale basilese è stata intimata al ricorrente già il 17 giugno 1997 ed il riparto definitivo il 28 agosto 1997, mentre egli ha interposto reclamo all’Ufficio di tassazione di Locarno solo il 30 marzo 1998, quindi ben oltre il termine di trenta giorni previsto per il ricorso al Tribunale federale.

 

 

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT 1994

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    200.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    280.–

                                         sono a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

 

 

 

 

 

 

 

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente:                                                          Il Segretario: