Incarto n.
80.98.00200

Lugano

12 febbraio 1999

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

 

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

 

statuendo sul ricorso del 19 agosto 1998

 

in materia di:                 IC/IFD 97/98 intermedia

 

presentato da:

__________ __________, __________ __________, 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                     -   che con scritto 9 aprile 1998 l'avv. __________, patrocinatore della contribuente nella causa di divorzio che la oppone al marito __________ -__________ __________, chiedeva di procedere ad una tassazione intermedia a far tempo dal 9 settembre 1997, data del tentativo di conciliazione fallito;

 

                                     -   che, dando seguito alla richiesta del patrocinatore della ricorrente, l'UT l'8 giugno 1998 notificava alla contribuente la tassazione intermedia per separazione con effetto dal 9 settembre 1997, esponendole, in aggiunta al reddito del lavoro, un importo annuo di fr. 21'324.- a titolo di alimenti per la moglie e di fr. 22'320.- a titolo di alimenti per i figli;

 

                                     -   che la contribuente personalmente con lettera 22 giugno 1998 presentava reclamo, facendo presente che gli alimenti le sono stati versati dal marito soltanto dal 1° febbraio 1998 conformemente a quanto stabilito dal Pretore e chiedendo inoltre la rettifica della deduzione per premi della cassa malati;

 

                                     -   che con decisione su reclamo del 27 luglio 1998 l'UT ha confermato la propria decisione, argomentando che comunque la contribuente e i figli sono stati mantenuti dal marito a partire dalla data dell'autorizzazione a vivere separati, per il che si giustifica di quantificare tale aiuto nella stessa misura degli alimenti;

 

                                     -   che con il presente, tempestivo ricorso la contribuente ripropone il differimento della tassazione intermedia al 1° febbraio 1998, rilevando per altro che la separazione è divenuta effettiva dal mese di aprile, malgrado che il Pretore avesse dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione sin dal 9 settembre 1997;

 

                                     -   che in occasione dell'udienza del 14 ottobre 1998, dopo aver preso visione della partita fiscale del marito della ricorrente e aver accertato che a seguito della tassazione intermedia il suo onere fiscale si è ridotto, si conveniva di tenere in sospeso l'esame del ricorso nell'attesa che le parti regolassero la questione delle imposte pagate dalla moglie in sede civile;

 

                                     -   che con scritto del 5 febbraio 1999 l'avv. __________, patrocinatore della ricorrente in sede civile, comunicava a questa Camera che il ricorso poteva essere stralciato dai ruoli;

 

                                     -   che conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza, viene evasa dalla Camera di diritto tributario nella composizione di un Giudice unico.

 

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

 

 

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

 

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il Segretario: