Incarto n.
80.98.00201

Lugano

27 ottobre 1998

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

 

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

 

statuendo sul ricorso del 19 agosto 1998

 

in materia di:                 IC/IFD 97/98

 

presentato da:

__________ __________, __________ __________, 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto ed in diritto

 

                                     -   che il 20 luglio 1998 l'UT notificava al contribuente la decisione su reclamo in materia di IC/IFD 1997-98, in cui gli esponeva un reddito aziendale di fr. 32'000.-, conformemente a quanto convenuto nel verbale d'audizione del 12 giugno 1998:

 

                                     -   che con il presente , tempestivo ricorso __________ __________ chiede un'ulteriore riduzione del reddito aziendale, riservandosi di produrre nuova documentazione;

 

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

 

                                     -   che in sede di audizione il ricorrente, su invito del giudice, ha dichiarato di ritirare il ricorso;

 

                                     -   che in effetti l'accordo sul reddito aziendale firmato dal contribuente con il fisco corrisponde praticamente ai redditi  dichiarati negli anni di computo 1995-96;

 

                                     -   che la contrazione dei redditi verificatasi negli anni 1997-98 verrà considerata nella prossima tassazione IC/IFD 1999-2000

 

                                     -   che l'art. 246 cpv. 1 LT consente al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell'imposta, dell'interesse o della multa per contravvenzioni tornerebbe oltremodo gravoso, di chiedere il condono integrale o parziale degli importi dovuti;

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il Segretario: