Incarto n.
80.98.00235

Lugano

15 ottobre 1998

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

 

 

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

 

statuendo sul ricorso del 22 settembre 1998

 

in materia di:                 IC/IFD 97/98

 

presentato da:

__________ __________, __________ __________, 

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                     -   che il contribuente, già domiciliato a __________ e dal 24 maggio 1996 a __________, ha lavorato durante il 1995 e il 1996 per la __________ __________ __________, effettuando nel 1995 168 giornate lavorative e nell'anno successivo 167;

 

                                     -   che nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 1997-98 egli ha chiesto una deduzione per doppia economia domestica di fr. 2'600.- di media annua;

 

                                     -   che l'UT, invece, ha stabilito la deduzione in fr. 2'000.- di media annua tenendo conto del domicilio del contribuente durante il periodo di computo (1995-96) e dei periodi di disoccupazione (cfr. notifica di tassazione del 9 dicembre 1997, confermata con decisione su reclamo del 14 settembre 1998);

 

                                     -   che con il presente, tempestivo ricorso chiede l'aumento della deduzione a fr. 2'184.-, asserendo in base a un suo calcolo di aver lavorato nel biennio di computo complessivamente durante 364 giornate;

 

                                     -   che dal certificato di salario rilasciato dalla __________ __________ __________ risulta alla cifra 5a il numero esatto delle giornate lavorative prestate durante ciascuno dei due anni di computo senza la possibilità di prendere i pasti al domicilio alle ore usuali;

 

                                     -   che nel 1995 il ricorrente ha lavorato durante 168 giorni e nel 1996 durante 167, vale a dire complessivamente nel biennio di computo durante 335 giorni e non durante 364 come risulta dall'estrapolazione proposta dal ricorrente nell'atto ricorsuale;

 

                                     -   che pertanto la deduzione (fr. 12.- al dì) ammonta complessivamente a fr. 4'020.-, pari a fr. 2010.- di media annua;

 

                                     -   che in simili condizioni la decisione dell'UT appare ineccepibile;

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    100.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    180.–

                                         sono a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il Segretario: