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Incarto n. |
15 ottobre 1998
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In nome |
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Il
presidente della Camera di diritto tributario |
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giudice Alessandro Soldini |
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segretario: |
Fiorenzo Gianinazzi, |
statuendo sul ricorso del 8 ottobre 1998
in materia di: IC 1996
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presentato da: |
__________ __________, __________ -__________ __________,
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ritenuto
in fatto ed in diritto
- che __________ __________ è proprietario dal 1° giugno 1996 di un rustico nel Comune di __________;
- che l’ Ufficio si tassazione il 10 agosto 1998 ha notificato al contribuente la tassazione IC (imposta cantonale) 1995-1996, con effetto dal 1° giugno 1996, in cui il reddito imponibile (steuerbares Einkommen) è stato stabilito in fr. 108.- e la sostanza imponibile (steuerbares Vermögen) in fr. 2304.- e l’imposta dovuta (geschuldete Steuer) in fr. 0.00;
- che, a seguito del reclamo del contribuente, con decisione su reclamo del 21 settembre 1998 l’UT ha confermato il reddito imponibile in fr. 108.- e rettificato la sostanza imponibile portandola a fr. 2'880.-, precisando tuttavia che “tali cifre sono sotto i minimi imponibili per cui il contribuente non deve pagare alcuna imposta sul reddito” (“dass diese Beträge die untere Steuergrenze nicht erreichen, sodass der Steuerpflichtige keine Steuern zu bezahlen hat”);
- che ciò nonostante il contribuente ha presentato ricorso;
- che il presente ricorso è manifestamente privo d’oggetto;
- che dalla motivazione del ricorso emerge che il ricorrente, non conoscendo la lingua italiana, non ha capito le spiegazioni dell’ Ufficio di tassazione;
- che a titolo abbondanziale si ripete al ricorrente eccezionalmente in lingua tedesca, “dass er als Steuerpflichtiger keine Steuern bezahlen muss, weil weder das Einkommen noch das Vermögen die untere steuerbare Grenze erreichen”;
- che per il futuro l’ UT inviterà il contribuente a eleggere domicilio in Ticino, per evitare ulteriori malintesi;
- che in via del tutto eccezionale il giudice rinuncia a porre tassa di giustizia e spese a carico del ricorrente per aver provocato un ricorso del tutto inutile;
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli in quanto privo d’oggetto.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
3. Intimazione alle parti.
4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il Segretario: