Incarto n.
80.98.00246

Lugano

15 ottobre 1998

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

 

 

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi,

 

statuendo sul ricorso del 8 ottobre 1998

 

in materia di:                 IC 1996

 

presentato da:

__________ __________, __________ -__________ __________, 

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto ed in diritto

 

                                     -   che __________ __________ è proprietario dal 1° giugno 1996 di un rustico nel Comune di __________;

 

                                     -   che l’ Ufficio si tassazione il 10 agosto 1998 ha notificato al contribuente la tassazione IC (imposta cantonale) 1995-1996, con effetto dal 1° giugno 1996, in cui il reddito imponibile (steuerbares Einkommen) è stato stabilito in fr. 108.- e la sostanza imponibile (steuerbares Vermögen) in fr. 2304.- e l’imposta dovuta (geschuldete Steuer) in fr. 0.00;

 

                                     -   che, a seguito del reclamo del contribuente, con decisione su reclamo del 21 settembre 1998 l’UT ha confermato il reddito imponibile in fr. 108.- e rettificato la sostanza imponibile portandola a fr. 2'880.-, precisando tuttavia che “tali cifre sono sotto i minimi imponibili per cui il contribuente non deve pagare alcuna imposta sul reddito” (“dass diese Beträge die untere Steuergrenze nicht erreichen, sodass der Steuerpflichtige keine Steuern zu bezahlen hat”);

 

                                     -   che ciò nonostante il contribuente ha presentato ricorso;

 

                                     -   che il presente ricorso è manifestamente privo d’oggetto;

 

                                     -   che dalla motivazione del ricorso emerge che il ricorrente, non conoscendo la lingua italiana, non ha capito le spiegazioni dell’ Ufficio di tassazione;

 

                                     -   che a titolo abbondanziale si ripete al ricorrente eccezionalmente in lingua tedesca, “dass er als Steuerpflichtiger keine Steuern bezahlen muss, weil weder das Einkommen noch das Vermögen die untere steuerbare Grenze erreichen”;

 

                                     -   che per il futuro l’ UT inviterà il contribuente a eleggere domicilio in Ticino, per evitare ulteriori malintesi;

 

                                     -   che in via del tutto eccezionale il giudice rinuncia a porre tassa di giustizia e spese a carico del ricorrente per aver provocato un ricorso del tutto inutile;

 

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT 1994

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli in quanto privo d’oggetto.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il Segretario: