Incarto n.
80.98.00250

Lugano

16 ottobre 1998

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

 

 

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

 

statuendo sul ricorso del 12 ottobre 1998

 

in materia di:                 imposta annua intera sulle prestazioni in capitale e provenienti     dalla previdenza (art. 38 LIFD) IC 95 e IFD 95

 

presentato da:

__________ __________, __________ __________, 

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                     -   che nel novembre del 1995 __________ __________ riceveva dalla __________ __________ __________ una prestazione in capitale del II° Pilastro di fr. 48616,90;

 

                                     -   che il 12 maggio 1998 l'Ufficio di tassazione di __________ -__________ notificava al contribuente l'imposta annua intera sulle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza sia per l'imposta cantonale sia per l'imposta federale diretta;

 

                                     -   che il reclamo presentato il 3 luglio 1998 da __________ __________ veniva respinto dall'UT in quanto tardivo con decisone del 1° ottobre 1998;

 

                                     -   che con il presente, tempestivo ricorso __________ motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT; art. 133 cpv. 3 LIFD). La restituzione del termine deve essere fatta valere entro trenta giorni dal momento in cui l'impedimento è cessato (art. 133 cpv. 3 ultima frase LIFD);

 

                                     -   che il reclamo presentato dal contribuente a due mesi dall'intimazione delle notifiche di tassazione è manifestamente tardivo, per cui l'UT a giusta ragione ha dichiarato irricevibile il reclamo;

 

                                     -   che la restituzione del termine è data solo quando esso è scaduto infruttuoso per uno dei motivi enumerati dagli art. 192 cpv. 5 LT; art. 133 cpv. 3 LIFD, senza che il contribuente avesse la possibilità, facendo uso della necessaria diligenza, di presentare l’atto omesso in tempo utile e sempre che ne abbia fatto domanda entro trenta giorni dal momento in cui l'impedimento è cessato (art. 133 cpv. 3 ultima frase LIFD);

 

                                     -   che nel caso in esame il ricorrente non invoca né fa valere nessuno dei motivi previsti dalla legge per la restituzione del termini;

 

                                     -   che abbondanzialmente, come rilevato già dall'UT nella decisione su reclamo, le notifiche di tassazione contestate sono conformi alla legge, segnatamente agli articoli 38 e 204 lett. b LIFD e all'art. 306 LT;

 

                                     -   che il ricorrente si limita in sostanza nel suo ricorso a far valere la sua precaria situazione finanziaria, che ha già indotto l'Ufficio cantonale di esazione a decretare il condono del pagamento dell'imposta cantonale e comunale 1994;

 

                                     -   che, anche nel caso del pagamento dell'imposta annua intera sulle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza, l'art. 246 cpv. 1 LT consente al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell'imposta, dell'interesse o della multa per contravvenzioni tornerebbe oltremodo gravoso, di chiedere il condono integrale o parziale degli importi dovuti;

 

                                     -   che, secondo l'art. 246 cpv. 2 LT, la domanda di condono, motivata per iscritto e corredata dei mezzi di prova necessari, deve essere presentata all'autorità competente, vale a dire alla Divisione delle contribuzioni, che decide, sentito il parere del Municipio del Comune di domicilio o sede del contribuente;

 

                                     -   che il giudice non può esimersi dall'accollare spese e tassa di giustizia al ricorrente soccombente, a maggior ragione se si considera che il presente ricorso è stato introdotto con leggerezza più che manifesta e deve essere considerato temerario;

 

                                     -   che ciò nonostante l'importo degli oneri del giudizio viene contenuto entro il minimo legale;

 

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    100.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    180.–

                                         sono a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il Segretario: