Incarto n.
80.98.00256

Lugano

4 gennaio 1999

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

 

 

segretario:

Andrea Pedroli, vicecancelliere

 

statuendo sul ricorso del 10 settembre 1998

 

in materia di:                 IC/IFD 97/98

 

presentato da:

__________ e __________ __________, __________ __________, 

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

 

                                     -   che, nella decisione su reclamo del 17 agosto 1998, l'Ufficio di tassazione di __________ commisurava il reddito del lavoro dei coniugi __________ e __________ __________ in fr. 18’000 in media annua ed il reddito aziendale in fr. 36’000;

 

                                     -   che, con ricorso del 15 settembre 1998, inviato all’autorità di tassazione e da questa trasmesso alla Camera di diritto tributario per ragioni di competenza, i contribuenti contestano le tassazioni IC/IFD 1997/98, lamentando le difficoltà economiche incontrate nel periodo di computo;

                                     -   che la Camera ha allora trasmesso gli atti al proprio ispettore, perché intraprendesse una verifica fiscale;

 

                                     -   che, in data 16 dicembre, l’autorità di tassazione e l’ispettore della CDT hanno inviato alla Camera un rapporto congiunto, nel quale  propongono di ridurre il reddito imponibile a fr. 20’000, vista la situazione dei contribuenti e constatata la sopravvenuta cessazione della loro attività aziendale ed il trasferimento fuori Cantone;

 

                                     -   che il ricorso può pertanto essere accolto in questo senso.

 

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 17 agosto 1998 è riformata nel senso che il reddito aziendale è ridotto a fr. 20’000, così come il reddito imponibile.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

 

 

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: