Incarto n.
80.98.00294

Lugano

16 marzo 1999

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

 

 

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

 

statuendo sul ricorso del 4 dicembre 1998

 

in materia di:                 IC/IFD 97/98 intermedia

 

presentato da:

__________ __________, __________ __________, 

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                     -   che __________ __________, nato nel 1959, di professione __________, ha ridotto il proprio orario di lavoro dal 100% al 62.5% a partire dal mese di settembre del 1997;

 

                                     -   che il12 ottobre 1998 si rivolgeva pertanto all’Ufficio di tassazione, chiedendo l’allestimento di una tassazione intermedia con effetto dal settembre del 1997;

 

                                     -   che la domanda veniva respinta con decisione del 13 ottobre 1998, poiché la modificazione retributiva intervenuta non rientrava tra i motivi di tassazione intermedia previsti dalla legge;

 

                                     -   che __________ __________ presentava reclamo all’UT, lamentando di essere vittima di una palese ingiustizia;

 

                                     -   che l’UT con decisione del 10 novembre 1998 respingeva il reclamo, argomentando che una semplice variazione di reddito è irrilevante ai fini della tassazione intermedia;

 

                                     -   che con il presente, tempestivo ricorso il ricorrente ripropone l’accoglimento della propria domanda di tassazione intermedia, ribadendo quanto già sostenuto in sede di reclamo e contestando la presunzione che sta alla base della tassazione praenumerando;

 

                                     -   che all'udienza del 12 febbraio 1999 il giudice ha invitato il ricorrente a ritirare il ricorso alla luce della costante giurisprudenza cantonale e federale;

 

                                     -   che in data 15 marzo 1999 il ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso;

 

                                     -   che pertanto, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la causa può essere decisa dalla Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico, non ponendo questioni di principio o di rilevante importanza.

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: