Incarto n.
80.98.00316

Lugano

21 luglio 1999

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

 

 

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

 

statuendo sul ricorso del 22 dicembre 1998

 

in materia di:                 IC 93/94 e 95/96

 

presentato da:

__________ __________, __________ __________, 

rappr. da: Studio legale __________, __________, __________ & __________, __________ __________, 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                     -   che nelle notifiche di tassazione IC/IFD 1993-94 e 1995-96, entrambe del 14 ottobre 1996, l' Ufficio di tassazione esponeva al contribuente un valore locativo della propria abitazione di fr. 180'000.-;

 

                                     -   che tale valutazione veniva confermata in sede di reclamo per entrambi i periodi con due distinte decisioni del 30 novembre 1998,

 

                                     -   che con il presente, tempestivo ricorso il ricorrente chiede la riduzione del valore locativo a fr. 60'000.- di media annua per ciascuno dei due periodi fiscali in discussione;

 

                                     -   che per contro la Divisione cantonale delle contribuzioni propone di respingere il ricorso;

 

                                     -   che in occasione dell'udienza del 16 giugno 1999, presenti il patrocinatore del ricorrente, il rappresentante dell' Ufficio di tassazione, un rappresentante della Divisione cantonale delle contribuzioni e uno del Servizio giuridico di detta Divisione, si è convenuto di tenere in sospeso l'esame del ricorso, poiché tra le parti erano state intavolate trattative in vista di una più attenta valutazione del valore locativo in considerazione degli elementi emersi nel corso della presente procedura;

 

                                     -   che con lettera del 22 giugno 1999 il patrocinatore del ricorrente ha confermato di accedere alla proposta ventilata dalla Divisione cantonale delle contribuzioni in occasione dell'udienza, di fissare il valore locativo in fr. 90'000.- di media annua;

 

                                     -   che a sua volta la Divisione cantonale delle contribuzioni, così richiesta dal giudice, ha confermato di attenersi a tale proposta, già affacciata interlocutoriamente durante l'udienza;

 

                                     -   che questa Camera non ha ragioni per scostarsi dalla soluzione raggiunta dalla parti in considerazione di quanto discusso all'udienza, in particolare dei diversi problemi (rischi di cadute di sassi, ecc.) che gravano sulla proprietà del ricorrente, diminuendone considerevolmente il valore di reddito;

 

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §    Di conseguenza, le decisioni su reclamo del 30 novembre 1998 sono riformate nel senso che il valore locativo viene ridotto a fr. 90'000.- di media annua.

                                         §§ Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

                                        

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: