Incarto n.
80.98.00041

Lugano

14 aprile 1998

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

 

 

Il segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

 

statuendo sul ricorso del 8 marzo 1998

 

in materia di:                 IC 1996

 

presentato da:

__________ __________ c/o __________. __________, __________ __________

rappr. da: __________ __________, __________ __________ __________

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                     -   che il rappresentante della contribuente ha presentato l’8 marzo 1998 all’Ufficio tassazione persone giuridiche, Bellinzona, e da questi trasmessoci per competenza, un ricorso in materia di IC 1996 redatto in lingua tedesca;

 

 

                                     -   che l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile in tutti i settori del diritto, per cui si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfi i requisiti formali (DTF 102 Ia 35; DTF 83 III 58; Rep. 1975 pag. 302);

 

                                     -   che, in tal caso, in applicazione dell’art. __________ cpv. 3 LT-1994, al ricorrente, risp. al suo rappresentante, viene fissato -sotto comminatoria di irricevibilità del ricorso - un termine di grazia per presentare la traduzione del ricorso in lingua italiana;

 

                                     -   che al rappresentante della ricorrente è stato assegnato per lettera raccomandata il 16 marzo 1998 un termine di 15 giorni per presentare la traduzione in italiano del ricorso, rendendolo nel contempo attento sulle conseguenze del mancato ossequio di tale richiesta;

 

                                     -   che il rappresentante della ricorrente, nel termine assegnatogli, non ha presentato la traduzione;

 

          

          

 

visto per le spese l’art. 231 LT;

 

 

decreta

 

 

1. Il ricorso è irricevibile

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.      100.--

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.         50.--

                                         per un totale di                                                       fr.      150.--

                                         sono a carico della parte ricorrente.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   La presente decisione è definitiva  (art. 230 cpv. 3 LT).

                                     

 

 

 

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente:                                                          Il Segretario: