Incarto n.
80.98.00059

80.98.00060

80.98.00063

Lugano

24 luglio 1998

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

 

 

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

 

statuendo sul ricorso del 4 aprile 1998

 

in materia di:                 IC/IFD 91/92 93/94 e intermedia 93/94

 

presentato da:

__________ __________. __________,

rappr. da: __________. __________, __________ __________

 

 

 

 

ritenuto

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                   1.   Il 10 novembre 1997 l'UT di Locarno notificava a __________ __________ __________. la tassazione IC/IFD 1991-92, il 17 novembre la tassazione IC/IFD 1993-94 e la tassazione intermedia IC/IFD 1993-94 per partenza dalla Svizzera. Per la determinazione dell'aliquota applicabile e per la ripartizione dei debiti e relativi interessi tra la Germania e la Svizzera, l'UT di Locarno prendeva in considerazione una sostanza imponibile all'estero calcolata al 1° gennaio 1991 e al 1° gennaio 1993 rivalutando i valori unitari immobiliari tedeschi di cinque volte.

                                         I reclami presentati dal contribuente contro le due suddette notifiche di tassazione venivano respinti con due distinte decisioni su reclamo del 9 marzo 1998.

 

                                   2.   Con il presente, tempestivo ricorso i ricorrenti contestano la valutazione della sostanza immobiliare imponibile all'estero.

                                         Dei motivi ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario.

 

                                   3.   All'udienza del 14 maggio, dopo aver sentito le parti e esaminato le argomentazioni ricorsuali, il giudice ha proposto di confermare, per la determinazione del valore della sostanza immobiliare tedesca, quanto già stabilito dalla CDT con sentenza n. __________.__________.__________ del 3 settembre 1993 e, meglio di moltiplicare i valori unitari tedeschi (Einheitswerte) per cinque. Per quanto concerne invece la determinazione della sostanza immobiliare svizzera, il giudice ha proposto di moltiplicare il valore ufficiale di stima cantonale per il coefficiente di rivalutazione stabilito dall' Amministrazione federale delle contribuzioni all'inizio di ogni periodo fiscale.

                                         Dopo aver preso visione dei nuovi conteggi d'imposta allestiti dall'UT conformemente alla suddetta proposta, il ricorrente, per il tramite del suo patrocinatore, ha aderito a sua volta alla proposta di transazione formulata dal giudice.

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto a' sensi dei considerandi.

                                         §    Di conseguenza, annullata la decisione su reclamo del 9 marzo 1998, gli atti del procedimento vengono retrocessi all'UT per l'intimazione dei nuovi conteggi.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

 

 

 

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente:                                                           Il Segretario: