Incarto n.
80.98.00005

Lugano

10 febbraio 1998

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

 

 

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

 

statuendo sul ricorso del 12 gennaio 1998

 

in materia di:                 imposta sugli utili immobiliari

 

presentato da:

__________ __________, __________ __________, 

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                     -   che il 28 ottobre 1996 __________ __________ vendeva a __________ __________ la particella n. __________, foglio PPP __________ di __________ al prezzo di fr. 250'000.--;

 

                                     -   che nel calcolo dell'utile immobiliare imponibile l'UT di __________ deduceva dal surriferito valore d'alienazione il valore del precedente acquisto di fr. 230'000.-- e migliorie per fr. 5'651.-- (cfr. decisione su reclamo del 29 dicembre 1997);

 

                                     -   che con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede la deduzioni di ulteriori migliorie per fr. 12'000.-- in relazione all'installazione di una cucina americana, producendo i relativi giustificativi;

 

                                     -   che lo Stato preleva un'imposta sugli utili immobiliari, il cui oggetto è rappresentato dai guadagni realizzati con il trasferimento della proprietà di immobili o di parti di esso (art. 123 LT);

 

                                     -   che l'utile imponibile corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e il valore di investimento;

 

                                     -   che quest'ultimo si compone a sua volta del valore di acquisto e dei costi di investimento (art. 128 cpv. 1 LT);

 

                                     -   che i costi di investimento sono elencati all’art. 134 cpv. 1 LT e comprendono, in linea generale, i costi di acquisto e di vendita e i costi che hanno aumentato il valore del fondo alienato, vale a dire i costi di costruzione e di miglioria;

 

                                     -   che i costi d'installazione di una cucina americana rientrano tra i costi di investimento computabili (cfr. CDT n. 213 del 14 luglio 1986, inedita; Soldini/Pedroli, L'imposizione degli utili immobiliari, Lugano; 1996, p. 64);

 

                                     -   che __________ __________ ha prodotto in sede di ricorso la dichiarazione della ditta __________ __________ __________, dalla quale risulta che il costo di fr. 12'000.-- relativo all'installazione di una cucina americana era compreso nel contratto d'appalto;

 

                                     -   che in simili condizioni nulla osta alla deduzione del suddetto importo;

 

                                     -   che pertanto i costi d'investimento deducibili devono essere portati a fr. 17'651.--;

 

                                     -   che l'utile immobiliare imponibile deve di conseguenza essere ridotto a fr. 2'349.--;

 

                                     -   che la tassa di giustizia e le spese di procedura sono a carico della parte vittoriosa, se già nella procedura di tassazione, ottemperando agli obblighi procedurali, avesse potuto ottenere soddisfazione (art. 231 cpv. 2 LT);

 

                                     -   che pertanto, nonostante l'esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese vanno accollate al ricorrente, il quale avrebbe potuto evitare la presente procedura, se avesse prodotto con maggiore tempestività, nella procedura ordinaria di tassazione, la prova del costo della cucina, come gli era d'altronde facilmente possibile;

 

 

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT 1994

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 29 dicembre 1997 è annullata e gli atti sono retrocessi all'UT per l'emissione di nuovi conteggi, a' sensi dei considerandi.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    200.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    280.–

                                         sono a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

 

 

 

 

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente:                                                          Il Segretario: