Incarto n.
80.99.00123

Lugano

5 luglio 1999

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

 

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

 

statuendo sul ricorso del 7 giugno 1999

 

in materia di:                 multa disciplinare

 

presentato da:

__________ __________, __________ - __________

rappr. da: __________ __________, __________ __________

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Il 1° aprile 1999 l’ Ufficio di tassazione delle persone giuridiche in Bellinzona infliggeva alla __________ __________ una multa disciplinare di fr. 600.- per non aver presentato la dichiarazione d’imposta IC e IFD 1996 nonostante un richiamo e una diffida per lettera raccomandata.

                                         Il reclamo presentato dalla contribuente il 3 maggio 1999 veniva respinto con decisione del 5 maggio 1999.

 

                                         1.2.

                                         Già nel precedente periodo un'analoga procedura disciplinare si era conclusa con sentenza del 17 settembre 1998, in cui questa Camera  aveva ritenuto del tutto pacifica una violazione delle disposizioni procedurali da parte della ricorrente, che non aveva ottemperato all’obbligo di collaborare. Aveva inoltre tutelato la commisurazione della multa da parte dell'autorità fiscale in considerazione dell'ostinazione con cui da almeno tre anni la ricorrente incorre in violazioni procedurali. Aveva infine respinto siccome ininfluenti gli  argomenti sviluppati dal patrocinatore della ricorrente in occasione dell’udienza.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Con il presente, tempestivo ricorso la __________ __________, assistita __________. __________ __________, chiede la riduzione della multa disciplinare invocando la parità di trattamento con le società svizzere.

                                         Rimprovera all'autorità fiscale e, in particolare, a questa Camera di non aver risposto alla censura di disparità di trattamento riservatale rispetto alle società svizzere che si limitano a essere proprietarie di un terreno improduttivo di reddito.

 

                                         2.2.

                                         L’UTPG propone per contro di respingere il ricorso, confermando che si tratta di contribuente plurirecidiva e rinunciando a priori a un’audizione.

 

 

                                   3.   In occasione dell'udienza del 1° luglio 1999 il ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso.

                                         La presente causa viene pertanto liquidata conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998.

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                            Il segretario: