Incarto n.
80.99.00131

Lugano

5 luglio 1999

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

 

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

 

statuendo sul ricorso del 10 giugno 1999

 

in materia di:                 IC/IFD 97/98

 

presentato da:

__________ __________, __________ __________, 

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                     -   che __________ __________ è separato dalla moglie __________ dall’11 maggio 1995;

 

                                     -   che pertanto l’ Ufficio di tassazione di __________ notificava il 29 aprile 1996 una tassazione intermedia per separazione da quella data al 31 dicembre 1996, in sostituzione per il periodo coperto dall’intermedia della tassazione ordinaria IC/IFD 1995-96;

 

                                     -   che nella citata tassazione intermedia, cresciuta per altro incontestata in giudicato, venivano stralciati dalla partita fiscale i redditi e la sostanza di pertinenza della moglie;

 

                                     -   che il reddito del lavoro veniva quindi fissato in fr. 43'698.- di media annua e la sostanza in fr. 143'979.-;

 

                                     -   che il contribuente non presentava la dichiarazione d’imposta IC/IFD 1997-98;

 

                                     -   che pertanto egli veniva tassato d’ufficio dall’UT, che gli esponeva in via valutativa un reddito del lavoro di fr. 50'000.- di media annua e una sostanza di fr. 61'258.-;

 

                                     -   che la tassazione d’ufficio veniva notificata al contribuente il 21 dicembre 1998;

 

                                     -   che __________ __________ presentava reclamo il 3 febbraio 1999 (data della spedizione);

 

                                     -   che l’UT, dopo aver invitato il contribuente a giustificare il ritardo nella presentazione del reclamo, lo respingeva con decisione del 10 maggio 1999, argomentando che il termine di trenta giorni era scaduto e che frequenti assenze all’estero per ragioni di lavoro non sono motivo di restituzione del termine;

 

                                     -   che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postula l’annullamento della decisione dell’autorità fiscale e definisce “fantasiosi” il reddito e la sostanza stabiliti dall’autorità di tassazione;

 

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

 

                                     -   che, la Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;

 

                                     -   che, infatti, se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;

 

                                     -   che l'art. 206 cpv. 1 LT per l'imposta cantonale e l'art. 132 cpv. 1 LIFD per l'imposta federale diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di tassazione d'ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per iscritto all'autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica;

 

                                     -   che questo termine è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT );

 

                                     -   che una deroga è prevista solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT; art. 133 cpv. 3 LIFD);

 

                                     -   che, in linea di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente é stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile (ASA 61 pag. 523 = Sammlung n. 736);

 

                                     -   che una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante esclude la restituzione del termine (ASA 60 pag. 630 = RF 1992 - pag. 220; inoltre CDT n. 73 del 7 novembre 1985 in re B.; DTF 106 II 173; CDT n. __________.__________.__________ del 3 settembre 1997 in re A. e G. M.);

 

                                     -   che, per costante giurisprudenza, un soggiorno preventivato all'estero non costituisce motivo di restituzione del termine (CDT 285 del 31 ottobre 1991 in re D. S.; CDT n. 73-74 del 9 marzo 1990 in re A. T.; CDT n. 393 del 22 novembre 1989), così come non costituisce motivo di restituzione una partenza per ferie del tutto prevedibile (CDT 241 del 6 settembre 1985 in re S.G.; inoltre: Bottoli, Lineamenti di diritto tributario, p. 120);

 

                                     -   che, di regola, la restituzione dei termini per assenza dal Cantone (per l'IC) o dalla Svizzera (per l'IFD) é limitata ai casi in cui la partenza è inopinata e imprevista, in modo da non permettere di dare le necessarie disposizioni per quegli incombenti procedurali, che possono rendersi necessari prima del ritorno;

 

                                     -   che, come per gli altri impedimenti, anche l'assenza all'estero deve sopraggiungere in modo che non sia possibile prendere i provvedimenti idonei a garantire il rispetto dei termini;

 

                                     -   che, nel caso di specie, il ricorso è stato presentato ben dopo la scadenza del termine di ricorso di trenta giorni;

 

                                     -   che il ricorrente nemmeno contesta tale circostanza;

 

                                     -   che egli si limita a invocare frequenti assenze all’estero per ragioni di lavoro;

 

                                     -   che, per quanto precede, tali assenze, in quanto prevedibili, sono inidonee a configurare un motivo di restituzione del termine;

 

                                     -   che comunque il ricorrente nemmeno dimostra in modo inoppugnabile l’assenza all’estero durante il termine di reclamo;

 

                                     -   che pertanto, così stando le cose, il ricorso deve essere respinto;

 

                                     -   che in ogni caso l'art. 246 cpv. 1 LT, indipendentemente quindi dall’esito del presente ricorso, consente al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell'imposta, dell'interesse o della multa per contravvenzioni tornerebbe oltremodo gravoso, di chiedere il condono integrale o parziale degli importi dovuti.

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

 

 

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: