Incarto n.
80.99.00132

Lugano

5 luglio 1999

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

 

 

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

 

statuendo sul ricorso del 26 novembre 1997

 

in materia di:                 esenzione imposte di successione e donazione

 

presentato da:

__________ __________ __________ __________, __________ __________, 

rappr. da: Studio legale __________ __________ __________, __________ __________, 

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

 

                                     -   che __________ __________, deceduto il __________ 1995 a __________ (__________), lasciava a titolo di legato alla Comunità __________ di __________ una somma di fr. 150’000.--;

 

                                     -   che il 30 gennaio 1997 l’Ufficio delle imposte di successione e donazione notificava alla Comunità un progetto di tassazione relativo al predetto legato che prevedeva una tassa di successione di fr. 46’050.--;

 

                                     -   che con istanza 24 marzo 1997 la Comunità chiedeva l’esenzione dall’imposta di successione e donazione;

 

                                     -   che la Divisione delle contribuzioni respingeva l’istanza con decisione formale del 30 ottobre 1997;

 

                                     -   che la Comunità __________ di __________ presentava ricorso alla Camera di diritto tributario, contestando la decisione alla quale era pervenuta l’autorità fiscale;

 

                                     -   che con sentenza del 23 marzo 1998 la Camera di diritto tributario respingeva il ricorso, tutelando l'argomentazione dell'autorità fiscale, secondo la quale l'esenzione per scopo ideale sarebbe riservata, stando alla volontà del legislatore cantonale, a determinate associazioni che svolgono un'attività a scopo ideale unicamente o prevalentemente con l'intendimento di migliorare la condizione dei loro aderenti, segnatamente a società sportive, società per il tempo libero, società amatoriali, società locali e altre (associazioni di foto cine e radioamatori, ornitologiche e micologiche, altre società per il tempo libero), ma non ad associazioni con scopi religiosi o di culto, la cui esenzione è disciplinata in modo limitativo dall'art. 154 LT cpv. 1 lett. c;

 

                                     -   che la soccombente inoltrava ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale;

 

                                     -   che con sentenza dell'8 marzo 1999 il Tribunale federale ha accolto il ricorso e annullato la decisione del 23 marzo 1998 della Camera di diritto tributario;

 

                                     -   che secondo il Tribunale federale è in contrasto con il principio della parità di trattamento e perciò con l' art. 4 Cost. fed. un' interpretazione dell' art. 154 cpv. 1 lett. d LT che ammette che siano scopi ideali, come tali meritevoli di esenzione dall' imposta di successione e donazione, quelli perseguiti da società sportive o per il tempo libero, escludendo per contro che vi rientri un ente privato avente scopo di culto;

 

                                     -   che, sempre secondo il Tribunale federale, la legge non prevede infatti una simile limitazione, né è possibile dedurla dalla circostanza che all' art. 154 cpv. 1 lett. c LT siano menzionate solo le chiese cui lo Stato ha conferito la personalità di diritto pubblico.

 

 

 

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT 1994

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione del 30 ottobre 1997 è riformata nel senso che alla Comunità __________ di __________ è riconosciuta l'esenzione dalle imposte di successione e donazione.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

                                         Alla ricorrente viene riconosciuta un'indennità di fr. 2'000.– a titolo di ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

 

 

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: