Incarto n.
80.99.00141

Lugano

13 settembre 1999

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

 

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

 

statuendo sul ricorso del 28 giugno 1999

 

in materia di:                 IC/IFD 97/98

 

presentato da:

__________ e __________ __________, __________ __________, 

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                   1.   Nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 1997-98 i coniugi __________ e __________ __________ dichiaravano, oltre al reddito del lavoro del marito, un reddito della sostanza immobiliare di fr. 8'000.- di media annua. Nella tassazione, notificata ai contribuenti il 21 settembre 1998, l' Ufficio di tassazione rettificava l'ammontare del reddito della sostanza elevandolo a fr. 27'530.- di media annua rettificando di conseguenza la deduzione per spese di manutenzione.

                                         L'11 novembre 1998 __________ __________ si rivolgeva all' Ufficio di tassazione lamentando il considerevole aumento del reddito imponibile rispetto al periodo precedente e chiedendo che la tassazione fosse riveduta.

                                         Il 18 novembre 1998 l' Ufficio di tassazione invitava i contribuenti a giustificare il ritardo del loro reclamo. L'11 dicembre successivo i coniugi __________, rilevando che già durante il mese di settembre vi sarebbero stati tra __________ __________ e una funzionaria dell'UT, la signora __________, dei colloqui che non avrebbero consentito per incomprensione o malinteso di chiarire la reale situazione.

                                         Con decisione del 21 giugno 1999 l'UT respingeva il reclamo, dichiarandolo tardivo.

 

 

                                   2.   Con tempestivo ricorso del 28 giugno 1999 i coniugi __________, pur dando atto di non poter contestare oggettivamente la tardività del loro reclamo, protestano la loro buona fede e chiedono di ridurre il reddito della sostanza a fr. 8'000.- di media annua. Argomentano che tale è l'importo loro versato dagli inquilini, i genitori della signora __________, per l'affitto dell'abitazione di __________. Rilevano inoltre che la signora __________ potrà confermare la tempestività della loro dichiarazione.

                                         Sempre in data 29 giugno 1999 i coniugi __________ presentavano all' Ufficio di tassazione una domanda di revisione.

 

 

                                   3.   Con scritto del 3 settembre 1999, dopo l'udienza tenutasi lo stesso giorno, i ricorrenti hanno dichiarato di ritirare il ricorso.

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: