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Incarto n. |
13 settembre 1999
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In nome |
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Il presidente della
Camera di diritto tributario |
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giudice Alessandro Soldini |
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segretario: |
Fiorenzo Gianinazzi |
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statuendo sul ricorso del 28 giugno 1999
in materia di: IC/IFD 97/98
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presentato da: |
__________ e __________ __________, __________ __________,
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ritenuto
in fatto ed in diritto
1. Nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 1997-98 i coniugi __________ e __________ __________ dichiaravano, oltre al reddito del lavoro del marito, un reddito della sostanza immobiliare di fr. 8'000.- di media annua. Nella tassazione, notificata ai contribuenti il 21 settembre 1998, l' Ufficio di tassazione rettificava l'ammontare del reddito della sostanza elevandolo a fr. 27'530.- di media annua rettificando di conseguenza la deduzione per spese di manutenzione.
L'11 novembre 1998 __________ __________ si rivolgeva all' Ufficio di tassazione lamentando il considerevole aumento del reddito imponibile rispetto al periodo precedente e chiedendo che la tassazione fosse riveduta.
Il 18 novembre 1998 l' Ufficio di tassazione invitava i contribuenti a giustificare il ritardo del loro reclamo. L'11 dicembre successivo i coniugi __________, rilevando che già durante il mese di settembre vi sarebbero stati tra __________ __________ e una funzionaria dell'UT, la signora __________, dei colloqui che non avrebbero consentito per incomprensione o malinteso di chiarire la reale situazione.
Con decisione del 21 giugno 1999 l'UT respingeva il reclamo, dichiarandolo tardivo.
2. Con tempestivo ricorso del 28 giugno 1999 i coniugi __________, pur dando atto di non poter contestare oggettivamente la tardività del loro reclamo, protestano la loro buona fede e chiedono di ridurre il reddito della sostanza a fr. 8'000.- di media annua. Argomentano che tale è l'importo loro versato dagli inquilini, i genitori della signora __________, per l'affitto dell'abitazione di __________. Rilevano inoltre che la signora __________ potrà confermare la tempestività della loro dichiarazione.
Sempre in data 29 giugno 1999 i coniugi __________ presentavano all' Ufficio di tassazione una domanda di revisione.
3. Con scritto del 3 settembre 1999, dopo l'udienza tenutasi lo stesso giorno, i ricorrenti hanno dichiarato di ritirare il ricorso.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: