Incarto n.
80.1999.00167

Lugano

29 novembre 1999

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

 

 

segretario:

Andrea Pedroli, vicecancelliere

 

statuendo sul ricorso del 27 agosto 1999

 

in materia di:                 IC/IFD 95/96

 

presentato da:

__________ __________, __________ __________, 

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                     -   che, con scritto del 27 agosto 1999, __________ __________ ha interposto ricorso contro la decisione su reclamo dell'Ufficio di tassazione di __________ -__________, intimatagli il 19 luglio 1999;

 

                                     -   che, la Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;

 

                                     -   che, infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;

 

                                     -   che, per l'art. 227 cpv. 1 LT e l'art. 140 cpv. 1 LIFD, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’ autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario;

 

                                     -   che il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l'opposizione perviene all'autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all'estero il giorno della scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD);

 

                                     -   che, nella fattispecie, al contribuente la decisione su reclamo è stata intimata per raccomandata, in data 16 luglio 1999;

 

                                     -   che, quando un atto dell’autorità amministrativa o giudiziaria fiscale è notificato tramite la posta la regolarità dell’intimazione era giudicata, fino al 31 dicembre 1997, in base all’Ordinanza d’esecuzione (I) del 1° settembre 1967 della LSP, che all’art. 169 stabiliva che, se al momento della distribuzione di un invio raccomandato, non è reperibile una persona legittimata alla consegna, il fattorino lascia un invito di ritiro con l’indicazione del termine di giacenza che è di sette giorni: se il destinatario non lo ritira, l’ufficio postale ritorna la raccomandata al mittente con la menzione “non ritirato”;

 

                                     -   che, in siffatte circostanze, per giurisprudenza federale, si considerava che l’intimazione dell’atto avvenisse l’ultimo giorno della giacenza presso la posta (DTF 115 Ia 15, ASA 61 p. 739, StE 1998 B 93.6 n. 16; cfr. anche Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Agno 1997, p. 70);

 

                                     -   che la stessa giurisprudenza deve ritenersi applicabile anche dopo l’abrogazione della citata ordinanza (p. es. sentenza inedita della II Corte civile del Tribunale federale del 24 agosto 1998, n. __________.__________/__________), per il fatto che le condizioni generali “servizi postali”, che disciplinano i rapporti della Posta con i clienti, prevedono, al punto 4.5 lett. b, che il detentore di un invito di ritiro è autorizzato a ritirare l’invio menzionatovi durante un periodo di sette giorni e che gli invii sono considerati non recapitabili se il destinatario non li ritira entro le scadenze previste;

 

                                     -   che al ricorrente la tassazione IC/IFD 1995/96 è stata intimata con raccomandata del 16 luglio 1999, che egli non ha ritirato ed è pertanto stata ritornata al mittente;

 

                                     -   che, dalla ricerca commissionata dall'Ufficio di tassazione a La Posta è risultato che l'invio in questione è stato rimandato al mittente il 27 luglio 1999, in quanto non ritirato;

 

                                     -   che, per le ragioni descritte, la tassazione deve pertanto ritenersi notificata  dopo la scadenza dei sette giorni di giacenza  e comunque al più tardi il 27 luglio 1999, tanto più che l’Ufficio di tassazione ha comunque proceduto ad un nuovo invio al contribuente per lettera semplice;

 

                                     -   che pertanto il termine di ricorso è scaduto al più tardi il 26 agosto 1999;

 

                                     -   che il ricorso del 27 agosto deve allora considerarsi tardivo e conseguentemente irricevibile.

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    200.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.   280.–

                                         sono a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: