Incarto n.
80.1999.00176

Lugano

4 novembre 1999

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

 

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

 

statuendo sul ricorso del 7 settembre 1999

 

in materia di:                 IC/IFD 97/98

 

presentato da:

__________ e __________ __________, __________ __________, 

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                     -   che __________ __________ lavora in qualità di rappresentante per la __________ __________, dalla quale ha ricevuto negli anni 1995-1996 un rimborso spese auto di fr. 16'303.- risp. 8'955.- e un rimborso spese di viaggio di fr. 10'736.- risp. 18'093.-;

 

                                     -   che nella notifica di tassazione IC/IFD del 21 dicembre 1998 l' Ufficio di tassazione esponeva a __________ __________ un reddito d'altra fonte di fr. 5'000.- di media annua quale ripresa sui rimborsi ottenuti dalla __________ __________;

 

                                     -   che i coniugi Ida e __________ __________ presentavano reclamo, contestando l'esposizione del reddito d'altra fonte;

 

                                     -   che con decisione del 9 agosto 1999 l' Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, argomentando che le indennità di trasferta di cui beneficia __________ __________ ammontano a circa un quarto del salario;

                                     -   che con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ contestano nuovamente l'esposizione del reddito d'altra fonte di fr. 5'000.-, rilevando che le spese rimborsate dal datore di lavoro sono effettive e producendo una dichiarazione in tal senso della __________ __________, corredata da documenti giustificativi;

 

                                     -   che all'udienza del 26 ottobre 1999 l' Ufficio di tassazione, vista la documentazione presentata dal ricorrente, ha preso atto che il rimborso delle spese d'auto e di viaggio avviene sulla base dei costi effettivamente documentati dal contribuente alla ditta e ha quindi aderito al ricorso, con conseguente stralcio del reddito d'altra fonte;

 

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 9 agosto 1999 è riformata nel senso che è stralciato il reddito d'altra fonte di fr. 5'000.- di media annua.

                                         §§ Gli atti del procedimento sono retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: