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Incarto n. |
27 settembre 1999
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In nome |
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Il presidente della
Camera di diritto tributario |
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giudice Alessandro Soldini |
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segretario: |
Fiorenzo Gianinazzi |
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statuendo sul ricorso del 26 luglio 1999
in materia di: IC 96
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presentato da: |
__________ __________, __________ __________,
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ritenuto
in fatto ed in diritto
1. __________ __________ ha acquistato un appartamento in comproprietà a __________ il 15 febbraio 1996 e lo ha rivenduto, senza conseguire alcun utile immobiliare, il 30 settembre successivo.
Il 18 gennaio 1999 l'Ufficio di tassazione di __________ -__________ notificava al contribuente, domiciliato a __________ (AG), la tassazione IC 1996 (dal 15 febbraio al 30 settembre), in cui gli esponeva un reddito della sostanza lordo di fr. 8'900.-, da cui deduceva a titolo di spese di manutenzione fr. 2'225.-.
Il 10 aprile 1999 il contribuente scriveva all'Ufficio contribuzioni della Città __________ reclamando contro il conteggio comunale d'imposta, facendo rilevare di aver presentato reclamo contro la tassazione IC il 10 febbraio 1999.
Questo scritto, con allegata la fotocopia del reclamo del 10 febbraio, veniva trasmesso dall' Ufficio contribuzioni della città di __________ all'Ufficio di tassazione, il quale con lettera del 28 maggio 1999 invitava __________ __________ a provare l'invio del reclamo, che non risultava mai essere stato ricevuto. Il 22 giugno il contribuente ribadiva d'aver reclamato il 10 febbraio e di aver prodotto copia dello scritto in questione all'Ufficio contribuzioni della città di __________.
L’ UT di __________ -Città con decisione del 19 luglio 1999 dichiarava irricevibile il reclamo, argomentando che il contribuente, malgrado esplicita richiesta, non ha saputo provare d'aver spedito lo scritto del 10 febbraio 1999.
2. Il 26 luglio __________ __________ inviava un nuovo reclamo, in cui lamentava la mancata detrazione degli interessi passivi, allegando una proposta di riparto intercantonale da lui stesso allestita.
Il 2 agosto l'UT chiedeva al contribuente se quest'ultimo scritto andava inteso quale ricorso contro la decisione su reclamo.
Il 20 agosto il contribuente rispondeva affermativamente.
Gli atti venivano pertanto trasmessi a questa Camera per competenza.
3. Conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza.
4. 4.1.
Secondo l'art. 227 cpv. 1 LT, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell'autorità di tassazione, entro 30 giorni dalla notifica, alla Camera di diritto tributario.
L'art. 192 cpv. 1 LT precisa che questo termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT 1994). In altre parole, la restituzione del termine viene concessa solo se non è riscontrabile colpa alcuna da parte del contribuente o del suo rappresentante (cfr. CDT n. 73 del 7 novembre 1985 in re B.; in senso analogico DTF 106 II 173).
4.2.
La norma dell'art. 46 cpv. 2 Cost. fed., volta ad impedire i casi di doppia imposizione, non ha come conseguenza di limitare la sovranità fiscale di un cantone in favore di un altro. Se dunque un contribuente è imponibile in più cantoni, ognuno di essi applica, per quanto lo concerne, la propria legge fiscale sia per quanto attiene al merito sia per quanto attiene alla procedura (Höhn, Interkantonales Steuerrecht, 3a ediz., Berna 1993, p. 529 ss.).
Se, per motivi desunti dal divieto di doppia imposizione, un contribuente intende contestare davanti ad una autorità cantonale una decisione di quest'ultima autorità egli deve agire secondo il diritto processuale di questo cantone e meglio entro i termini di reclamo rispettivamente di ricorso previsti da questa legislazione (cfr. CDT n. 377 del 5 novembre 1987 in re K.M.).
4.3
Va inoltre ricordato che né l'autorità fiscale né il contribuente hanno l'obbligo di spedire i loro atti con invio raccomandato (cfr. artt. 205 e 206 LT; CDT n. 482 del 13 dicembre 1984 in re Ma.). Se tuttavia in caso di invio semplice è contestata la ricezione da parte del destinatario o la data in cui è avvenuta la spedizione, il rischio legato all'onere della prova è sopportato da colui cui la prova del fatto giova. In tale accertamento vale però il principio che, nel caso di un invio per lettera semplice il convincimento della verosimiglianza della ricezione dell'atto da parte del destinatario può essere raggiunto anche attraverso la convergenza di indizi concludenti.
4.4.
Nel presente caso, il ricorrente non ha saputo produrre la prova dell'avvenuta spedizione del reclamo, avendo egli rinunciato a prevalersi della possibilità offertagli dall'invio postale raccomandato, che avrebbe sciolto ogni dubbio in proposito.
Non basta certo a provare l'avvenuta spedizione e allegare a una lettera indirizzata quasi tre mesi dopo la notifica della tassazione IC non all' Ufficio circondariale di tassazione di __________, ma all'Ufficio comunale delle contribuzioni di __________, una fotocopia dell'asserito reclamo.
Tale invio non prova minimamente la spedizione tempestiva del reclamo né all'autorità competente (Ufficio circondariale di tassazione) né a un'autorità incompetente (Ufficio comunale delle contribuzioni), né il momento in cui l'atto (reclamo) allegato alla lettera del 10 aprile sia effettivamente stato confezionato, consentendo così di escludere tassativamente che si tratti di una "costruzione" ex post intesa a recuperare un termine scaduto infruttuoso, magari nell'erronea credenza che la notifica di tassazione avesse, come è il caso in diversi cantoni confederati, carattere meramente provvisorio.
In simili condizioni, questa Camera non può far altro che tutelare la decisione di irricevibilità dell'UT.
4.5.
Il ricorrente - sia notato a titolo del tutto abbondanziale - non invoca per altro alcun motivo di restituzione del termine.
5. 5.1.
Va nondimeno rilevato che, in materia di doppia imposizione intercantonale, il contribuente, proprio per evitare decisioni cantonali contrastanti, ha la facoltà di sollevare l'eccezione derivante dall'art. 46 cpv. 2 Cost. fed. nel termine di 30 giorni dall'ultima decisione cantonale mediante ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (cfr. art. 89 cpv. 3 OG; DTF 111 Ia 45, c. 1a e richiami; ASA 53 pag. 212; RTT 1984 pag. 241 segg.; STF dell'8 gennaio 1986 in re F. St.: Höhn, op. cit., p. 530; CDT n. 377 del 5 novembre 1987 in re K.M.).
5.2.
Nel caso in esame il contribuente non ha prodotto, nemmeno in questa sede, la decisione di riparto intercantonale del suo cantone di domicilio, né tanto meno la tassazione intermedia argoviese per modificazione delle basi determinanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali o internazionali (cfr. art. 75 cpv. 1 lett. c StG-AG;55 lett. e LT-TI).
Non mette conto accertare concretamente se una simile decisione sia stata emessa oppure se il Canton Argovia non abbia neppure intrapreso l'allestimento della tassazione intermedia per modificazione delle basi determinanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali. Qualora la stessa non fosse ancora stata intrapresa, il ricorrente potrà nuovamente sollevare il quesito posto a questa Camera con ricorso di diritto pubblico ex art. 46 cpv. 2 Cost. fed. al Tribunale federale.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: