Incarto n.
80.1999.00196

Lugano

4 novembre 1999

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

 

 

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

 

statuendo sul ricorso del 29 settembre 1999

 

in materia di:                 tassa militare

 

presentato da:

__________ __________, __________. __________ __________, 

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                   1.   __________ __________, nato il 20 luglio 1965, ha acquisito la cittadinanza svizzera per naturalizzazione nel corso del 1997.

                                         Il 28 maggio 1999 l'Ufficio della tassa militare notificava la tassa d'esenzione dall'obbligo militare per l'anno 1998, commisurandola su un reddito di fr. 43'900.-.

                                         Dopo aver ricevuto la diffida di pagamento, il 27 agosto 1999 __________ __________ si rivolgeva all'Ufficio della tassa militare, rilevando di non essere tenuto al pagamento della tassa in virtù dell'art. 1 LTEO, non avendo ricevuto alcun ordine di servizio per quell'anno ed essendo stato incorporato nella protezione civile soltanto nel 1999.

                                         Il 31 agosto 1999 l'Ufficio della tassa militare respingeva il reclamo, constatando innanzi tutto che il reclamo era tardivo, ma argomentando comunque nel merito che esso era privo di fondamento giuridico. Dei motivi della decisione verrà detto in seguito, per quanto necessario.

 

 

                                   2.   Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede l'annullamento della tassa per l'anno 1998, sostenendo di non essere stato reclutato per ragioni di età e quindi di non essere astretto al pagamento di una tassa surrogatoria. Contesta inoltre l'interpretazione data dall' Ufficio all'art. 8 cpv. 2 e 4 LM e all'art. 1 LTEO. Degli argomenti ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario.

 

 

                                   3.   3.1.

                                         La Camera di diritto tributario è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio della tassa militare, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata.

                                         Se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito. Caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

                                         Va inoltre rilevato che i termini stabiliti dalla legge sono perentori. La loro osservanza va quindi rilevata d'ufficio.

 

                                         3.2.

                                         Contro la decisione di tassazione o la decisione d'esenzione o di riduzione della tassa, può essere proposto, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, un reclamo per iscritto all'autorità di tassazione (art. 30 cpv. 1 LTEO).

 

                                         3.3.

                                         Orbene, nel presente caso il qui ricorrente ha presentato reclamo praticamente tre mesi dopo aver ricevuto la decisione dell'Ufficio della tassa militare relativa all'assoggettamento per l'anno 1998, quando il termine di pagamento della tassa, fissato al 28 luglio 1999, era trascorso e gli era già stata notificata una diffida di pagamento.

                                         Ne consegue che la tassazione del 28 maggio 1999 è cresciuta in giudicato. La decisione su reclamo dell' Ufficio di tassazione va quindi confermata, rettificandone il dispositivo nel senso che il reclamo deve essere dichiarato irricevibile (per tardività) e non respinto (nel merito).

 

 

                                   4.   A titolo del tutto abbondanziale si rileva che la decisione dell' Ufficio della tassa militare, nella misura in cui si esprime anche nel merito della contestazione, meriterebbe conferma.

                                         Infatti, in linea di principio, i cittadini svizzeri che non adempiono i loro obblighi militari prestando servizio personale (servizio militare o civile) sono sottoposti ad una tassa surrogatoria (art. 1 LTEO). Tale principio sgorga dal dettato costituzionale dell' art. 18 Cost fed, secondo cui ogni svizzero è soggetto all'obbligo militare e dall'art. 26 cpv. 1 LM, per il quale chi non adempie l'obbligo militare prestando (personalmente) servizio militare o servizio civile è soggetto alla tassa d'esenzione. La tassa assume così veste di surrogazione del servizio, tant'è che l'art. 2 cpv. 1 LM la annovera tra le modalità d'adempimento dell'obbligo costituzionale (cfr. anche art. 18 cpv. 4 Cost fed.; Neue Sammlung BGE btr. Militärpflichtersatz, n. 131, STF del 12 maggio 1997, consid. 4).

                                         Secondo l'art. 2 cpv. 1 lett. a LTEO sono sottoposti alla tassa gli uomini assoggettati agli obblighi militari, domiciliati in Svizzera o all'estero, i quali nel corso di un anno civile non sono stati incorporati per più di sei mesi in una formazione dell'esercito e non sono soggetti all'obbligo di prestare servizio civile.

                                         Tale è appunto il caso del ricorrente.

                                         Di nessun rilievo per la presente fattispecie l'art. 8 LM, inserito nella prima sezione del secondo capitolo, che riguarda l'obbligo di leva e di prestare servizio. Che il ricorrente non sia più sottoposto all'obbligo di leva, avendo superato l'età di 25 anni (cfr. art. 8 cpv. 2 LM) e che quindi, non essendo stato reclutato, non sia soggetto all'obbligo di prestare servizio (cfr. art. 8 cpv. 2 LM), nulla toglie alla circostanza che egli nel corso del 1998 non sia stato incorporato per almeno sei mesi in una formazione dell'esercito (art. 2 cpv. e lett. a LTEO). Non importa invero per quali ragioni il ricorrente non abbia prestato servizio. La tassa d'esenzione dal servizio è infatti la prestazione surrogatoria che ogni cittadino svizzero deve pagare, poco importa per quale causa, poiché non ha assolto l'obbligo militare prestando personalmente servizio (DTF 121 II 166, consid. 4 ; Neue Sammlung BGE btr. Militärpflichtersatz, n. 131, STF del 12 maggio 1997, consid. 4).

 

 

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 31 cpv. 2 LTEO, l'art. 3 Regolamento d'esecuzione della LTEO e l'art. 231 LT;

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    250.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    330.–

                                         sono a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: