Incarto n.
80.99.00058

Lugano

5 luglio 1999

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

 

 

segretario:

Andrea Pedroli

 

statuendo sul ricorso del 1 marzo 1999

 

in materia di:                 IC/IFD 97/98

 

presentato da:

__________ __________, __________ __________

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto ed in diritto

                                   1.   __________ __________, dipendente della __________ __________ __________ di __________, è stato assunto quale rappresentante della stessa ditta a partire dal 15 ottobre 1995.

                                         Nella dichiarazione fiscale 1997/98, il contribuente denunciava un reddito del lavoro di fr. 61’383 in media annua. Faceva inoltre valere spese professionali, per sé e per la moglie Jacqueline, per oltre fr. 30’000.

                                         Con decisione del 26 ottobre 1999, l’Ufficio di tassazione notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 1997/98, aggiungendo al reddito del lavoro del marito un importo di fr. 2’000 in media annua a titolo di ripresa sul rimborso delle spese versato dal datore di lavoro. Inoltre, ammetteva le spese professionali limitatamente alla moglie.

 

 

                                   2.   I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo all’autorità fiscale, contestando l’imposizione del rimborso spese.

                                         L’autorità accoglieva in minima parte il gravame, con decisione del 22 febbraio 1999, nella quale riduceva il reddito del lavoro del marito da fr. 61’383 a fr. 60’000 in media annua. Alla decisione era allegato il seguente calcolo:

                                         media salario lordo 1995/96                                                 fr.    61’383

                                         rimborso spese di rappresentanza                                        fr.    10’409

                                         rimborso spese auto                                                           fr.      9’645

                                         entrata lorda                                                                       fr.    81’437

                                         ./. spese di viaggio e pasti fuori casa                                    fr.    15’390

                                         ./. spese professionali media annua di fr. 15’261                    fr.      7’630

                                         ripresa per uso privato auto, NATEL, tel. e computer

                                         (valutazione)                                                                       fr.      1’583

                                         totale imponibile medio                                                       fr.    60’000

 

 

                                   3.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ contesta il computo del rimborso spese fra i redditi imponibili e chiede di essere tassato solo per i redditi del lavoro che percepisce.

 

 

                                   4.   In occasione dell'udienza del 23 giugno 1999 il ricorrente ha spiegato la natura del rimborso spese concessogli dal datore di lavoro e le modalità con cui viene calcolato. È emerso incontrovertibilmente che il rimborso concerne solo spese effettivamente documentate dal contribuente e dal lui sostenute solo a partire dal luogo di lavoro, esclusa quindi la trasferta quotidiana dal domicilio al luogo di lavoro e ritorno.

                                         Sulla scorta di questi accertamenti, sono stati ridefiniti reddito del lavoro e deduzioni professionali del contribuente personalmente.

                                         Si è così convenuto di stabilire il reddito del lavoro in fr. 61'383.- di media annua, come dichiarato, e di non effettuare, per quanto precede, riprese sul rimborso spese.

                                         Le deduzioni professionali sono a loro volta così state definite: spese di viaggio di marito e moglie: fr. 9'500.- complessivamente di media annua; doppia economia domestica (per la sola moglie, i pasti del marito essendo rimborsati): fr. 2'600.- ; altre spese professionali del marito fr. 7'630.- di media annua, oltre a quelle della moglie di fr. 2'000.- di media annua.

                                         Gli atti del procedimento devono pertanto venire retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi, rettificando, come convenuto all'udienza, gli importi sopra indicati.

 

 

                                   5.   Per quanto precede, il presente ricorso viene evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, secondo cui la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico le cause che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

 

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto a'sensi dei considerandi.

                                         §    Di conseguenza, gli atti del procedimento vengono retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emanazione di nuovi conteggi, conformemente a quanto convenuto (consid. 4).

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: