Incarto n.
80.2001.00100

Lugano

13 marzo 2002

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio

 

 

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

 

statuendo sul ricorso del 9 luglio 2001

 

in materia di:                 IC/IFD 97/98

 

presentato da:

__________ __________ ____________________ __________

rappr. da: __________. __________, __________ __________

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                     -   che nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 1997-98 __________ __________ chiedeva la deduzione sia per l'IC sia per l'IFD di spese di malattia per fr. 54'094.- di media annua;

 

                                     -   che la richiesta veniva sostanzialmente disattesa dall'Ufficio di tassazione, per il quale la mancata assunzione dei provvedimenti da parte della Cassa malati escluderebbe che le spese, di cui viene chiesta la deduzione, possano essere considerate spese di malattia deducibili (cfr. decisione su reclamo dell'11 giugno 2001);

 

                                     -   che con il presente, tempestivo ricorso la contribuente, assistita dalla fiduciaria __________ __________, ripropone la richiesta di deduzione delle spese di malattia;

 

                                     -   che, determinandosi con osservazioni del 12 novembre 2001 sul ricorso, l'Amministrazione federale delle contribuzioni proponeva sostanzialmente di accogliere il ricorso e di retrocedere gli atti all'Ufficio di tassazione, perché stabilisca l'ammontare della deduzione alla luce del suo preavviso;

 

                                     -   che il 12 dicembre 2001 questa Camera invitava l'Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni a compiere gli accertamenti del caso nel senso indicato dall'Amministrazione federale delle contribuzioni e a comunicarne l'esito alla Camera stessa;

 

                                     -   che il 20 febbraio 2002 l'Ufficio di tassazione di Locarno e il rappresentante della contribuente concordavano il riconoscimento delle spese di malattia per fr. 38'494.- di media annua e, meglio, come alla distinta presentata, ad esclusione delle spese per l'aiuto domestico, ammesse solo in ragione di metà, stante il computo di una franchigia di fr. 6048.- per l'IC e di fr. 6'078.- per l'IFD;

 

                                     -   che nulla osta pertanto a evadere il ricorso nei termini concordati dalle parti, che appaiono conformi alla legge e aderenti al preavviso dell'Amministrazione federale delle contribuzioni.

 

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto a'sensi dei considerandi.

                                         §    Gli atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all'Ufficio di tassazione di Locarno per l'emissione di nuovi conteggi.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                         Non si assegnano ripetibili.

 

 

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

 

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario: