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Incarto n.
80.2001.00131

Lugano

26 settembre 2001

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

 

 

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

 

statuendo sul ricorso del 3 settembre 2001

 

in materia di:                 multa disciplinare

 

presentato da:

__________ __________ -__________, __________ __________

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                     -   che con decisione 12 luglio 2001 l'Ufficio di tassazione infliggeva a __________ __________ una multa disciplinare di fr. 450.- per non aver presentato, nonostante un richiamo e la diffida per lettera raccomandata, la dichiarazione d'imposta IC/IFD 2001-2002;

 

                                     -   che a seguito del reclamo del 15 luglio 2001 l'Ufficio di tassazione di Locarno annullava la multa con decisione su reclamo del 6 agosto 2001;

 

                                     -   che __________ __________ presentava nondimeno ricorso in lingua tedesca a questa Camera  e che il 13 settembre successivo presentava la necessaria traduzione in italiano;

 

                                     -   che con osservazioni del 18 settembre 2001 l'Ufficio di tassazione attira l'attenzione della contribuente sul fatto che la multa era stata annullata;

 

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

 

                                     -   che il ricorso è privo d'oggetto, dal momento che l'Ufficio di tassazione con decisione su reclamo del 6 agosto 2001 aveva annullata la multa disciplinare;

 

                                     -   che il presente ricorso, presentato con leggerezza e disinvoltura dalla ricorrente, potrebbe essere stato occasionato da una incomprensione e, meglio, dalla formulazione della decisione su reclamo, che menziona l'annullamento della multa senza farvi seguire il conseguente dispositivo;

 

                                     -   che questo giudice può pertanto prescindere eccezionalmente dal prelevare spese e tassa di giustizia.

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario: