Incarto n.
80.2001.00067

Lugano

5 giugno 2001

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

 

 

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

 

statuendo sul ricorso del 30 aprile 2001

 

in materia di:                 IC/IFD 99/00

 

presentato da:

__________ __________, __________ __________

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                     -   che __________ __________ nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 1999-2000 ha chiesto la deduzione di un importo di fr. 1'980.- di media annua per spese di trasporto;

 

                                     -   che l'Ufficio di tassazione ha accolto la richiesta limitatamente a fr. 1'056.- di media annua;

 

                                     -   che con il presente, tempestivo ricorso chiede che la deduzione sia portata a fr. 1'848:-;

 

                                     -   che nella risposta al ricorso l'Ufficio di tassazione propone di elevare la deduzione a fr. 1'548.- di media annua, tenuto conto della distanza media tra __________ e __________ rilevabile dalle tabelle ufficiali;

 

                                     -   che con lettera del 30 maggio 2000 la ricorrente ha dichiarato di aderire alla suddetta proposta;

 

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

 

                                     -   che l'accordo raggiunto dalle parti nel corso della presente procedura è conforme alle leggi applicabili e alla giurisprudenza di questa Camera;

 

                                     -   che pertanto la deduzione per spese di trasporto va stabilita in fr. 1'548.- di media annua.

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §      Di conseguenza gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione perché emetta nuovi conteggi, conformemente all'ultimo considerando.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario: