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Incarto n. |
6 luglio 2001
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In nome |
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composta dai giudici: |
Alessandro Soldini, presidente,
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segretario: |
Fiorenzo Gianinazzi |
statuendo sul ricorso del 5 giugno 2001
in materia di: imposte alla fonte
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presentato da: |
__________ __________, __________ __________,
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ritenuto
in fatto ed in diritto
1. 1.1.
Il 19 febbraio 2001 __________ __________, domiciliato a __________, che aveva ricevuto dal suo datore di lavoro, __________ __________, l'attestato-ricevuta delle ritenute alla fonte dell'anno 2000, si rivolgeva all'Ufficio imposta alla fonte, chiedendo la concessione delle deduzioni per i premi versati alla previdenza vincolata (Pilastro IIIA) e degli interessi ipotecari, con conseguente rettifica delle aliquote e rimborso del maggior importo trattenuto.
Il 12 marzo successivo, in risposta a una richiesta dell'UIF, il contribuente chiedeva anche la deduzione dei premi straordinari versati a titolo di cassa pensione integrativa "quadri".
Con decisione del 10 aprile 2001 l'UIF accoglieva parzialmente la domanda, ammettendo la deduzione dei premi versati alla previdenza vincolata (III Pilastro A) e stabilendo l'eccedenza d'imposta da restituire in fr. 504.85.
1.2.
Con lettera del 25 aprile 2001 il contribuente si rivolgeva nuovamente all'UIF, rilevando che nel determinare il reddito netto imponibile non erano ancora state considerate le deduzioni per i premi assicurativi pagati a titolo di cassa pensione integrativa "quadri", ammontanti a fr. 5'642.75. Faceva osservare che non si trattava di premi ordinari già considerati nella determinazione dell'aliquota d'imposta, ma di contributi straordinari non considerati nella determinazione dell'aliquota.
L'UIF considerava lo scritto in questione quale tempestivo reclamo contro la decisione del 10 aprile 2001 e lo respingeva con decisione del 22 maggio 2001, rilevando che le quote per la previdenza professionale del II Pilastro sono già contemplate nelle singole tabelle d'imposta e che quindi una deduzione supplementare non può essere concessa.
1.3.
Nel frattempo e, meglio, il 9 maggio 2001, l'UIF inviava alla __________ __________ __________ di __________ la rettifica del conteggio della trattenuta alla fonte sulla retribuzione di __________ __________, precisando che l'aliquota dal 1° ottobre al 31 dicembre 2000 passava dall' 11,9% al 15,8% per inizio dell'attività lucrativa della moglie.
2. 2.1.
Con il presente, tempestivo ricorso il contribuente contesta la decisione su reclamo del 22 maggio 2001 invocando nuovamente la deduzione delle quote per la previdenza professionale del II Pilastro versate a titolo di pensione integrativa "quadri". Lamenta la disparità di trattamento in cui verrebbe a trovarsi un quadro dirigente rispetto a un altro salariato, poiché sarebbero tassati a parità di reddito, quando invece quello del quadro dirigente sarebbe inferiore a causa del contributo straordinario versato al II Pilastro. Invoca infine la possibilità di chiedere la rettifica individuale dell'aliquota, conformemente a quanto previsto dalla guida sull'imposizione alla fonte.
2.2.
L'UIF propone invece di respingere il ricorso, rilevando che i contributi al II Pilastro sono già considerati forfetariamente nella determinazione delle aliquote e non possono quindi dar luogo a un'ulteriore deduzione individualizzata.
3. Il ricorrente sostiene, come si è visto, che la mancata considerazione (a posteriori) nella tariffa delle quote per la previdenza professionale del II Pilastro versate a titolo di pensione integrativa "quadri" sarebbe contraria al diritto federale e violerebbe il principio della parità di trattamento.
3.1.
Sono soggetti ad una trattenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente:
a. i lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 LT; analogo, per l'imposta federale diretta, l'art. 83 LIFD);
b. i lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano un'attività lucrativa dipendente nel Cantone per brevi periodi, durante la settimana o come frontalieri (art. 114 LT; per l'imposta federale diretta, l'art. 91 LIFD).
L'imposta è prelevata sui proventi lordi (cfr. art. 105 cpv. 1 LT; art. 84 cpv. 1 LIFD).
Presupposto per la trattenuta d'imposta è che la "fonte" si trovi, rispettivamente, in Svizzera e nel Canton Ticino, cioè che la retribuzione per il lavoro prestato sia pagata da un datore di lavoro con domicilio, sede o succursale nel Canton Ticino; se ciò non accade, anche il reddito da attività dipendente dei contribuenti in questione viene tassato nell'ambito della procedura ordinaria (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 341).
3.2.
Sebbene il diritto svizzero dell'imposta sul reddito sia caratterizzato dal principio dell'imposizione del reddito lordo globale ed in particolare dal principio dell'imposizione in base alla capacità contributiva, tuttavia nel caso dell'imposizione alla fonte vengono presi in considerazione necessariamente alcuni redditi in quanto tali e le condizioni del contribuente, suscettibili di considerazione ai fini dell'imposizione, vengono valutate in misura molto limitata. La radicale difformità concettuale della procedura ordinaria di tassazione, da un lato, e della procedura di tassazione alla fonte, dall'altra, fa sì che debba essere del tutto esclusa una perfetta parità di trattamento fra chi è assoggettato alla prima e chi sottostà alla seconda. Anche tra contribuenti che sottostanno all'imposizione alla fonte, tale forma di tassazione potrà tutt'al più aspirare ad una parità di trattamento, ma non potrà mai raggiungerla. Finora, comunque, il Tribunale federale non ha mai avuto modo di precisare a partire da quale misura le disparità di trattamento che sono connaturate al sistema dell'imposta alla fonte acquistano una portata inaccettabile (Zigerlig, Quellensteuern, in Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern, Berna 1993, p. 376 ss.; Zigerlig/Rufener, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 1997, vol. I, tomo I, n. 4 agli articoli 32-38 LAID, p. 425; anche Agner/Jung/Steinmann, op. cit., p. 345).
3.3.
3.3.1. Secondo l'art. 33 LAID:
- la ritenuta d’imposta è fissata in base alle aliquote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e comprende le imposte federali, cantonali e comunali (cpv. 1);
- per i coniugi che vivono in comunione domestica e che esercitano entrambi un’attività lucrativa, la ritenuta d’imposta è fissata tenendo conto del reddito complessivo (cpv. 2);
- le spese professionali, i premi d’assicurazione nonché le deduzioni per oneri familiari e quella in caso di attività lucrativa dei due coniugi sono prese in considerazione forfetariamente (cpv. 3).
3.3.2. La LIFD, a sua volta, prevede all'art. 85 cpv. 1, in sintonia con la normativa della LAID, che la tariffa tenga conto di importi forfetari per le spese professionali (art. 26 LIFD) e i premi d’assicurazioni (art. 33 cpv. 1 lett. d, f e g LIFD) nonché delle deduzioni degli oneri familiari (art. 35 e 36 LIFD).
3.3.3. Analogamente, la LT dispone all'art. 107 cpv. 1 che le aliquote d’ imposta alla fonte tengano conto, in forma forfetaria delle spese professionali (art. 25 LT) e per premi di assicurazione (art. 32 cpv. 1 lett. d, f e g LT), nonché della deduzione per figli (art. 34 lett. a LT).
3.3.4. L'allestimento delle aliquote è di competenza dell'Amministrazione federale delle contribuzioni per l'imposta federale diretta (art. 85 cpv. 1 LIFD), e del Consiglio di Stato per l'imposta cantonale (art. 106 cpv. 1 LT).
3.4.
Da quanto precede si evince, in altre parole, che la tariffa è strutturata in modo da prendere in considerazione le condizioni del contribuente suscettibili di influire sulla sua imposizione, tenendo conto di importi forfetari per le spese professionali e per i premi assicurativi, delle deduzioni per oneri familiari, nonché del cumulo dei redditi per i coniugi entrambi esercitanti un'attività lucrativa (Sentenza del Tribunale federale n. 2P.145/1999 e 2A.216/1999 del 31 gennaio 2000 in re I. Q. = RF 2000 p. 438).
Le istruzioni per l'allestimento delle aliquote, contenute nelle leggi fiscali, evidenziano, a loro volta, il problema della parità di trattamento. La procedura di imposizione alla fonte obbliga a semplificazioni e a calcoli forfetari, senza considerare le condizioni personali, ed in tal modo può solo garantire che l'onere fiscale sia quasi uguale a quello che sarebbe se si applicasse la procedura ordinaria. Per il singolo contribuente sono dunque inevitabili differenze, nei confronti non solo dei contribuenti tassati nell'ambito della procedura ordinaria ma anche di altri tassati alla fonte (Zigerlig, Quellensteuern, in Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern, Berna 1993, p. 386).
3.5.
Le deduzioni che devono essere considerate in maniera forfetaria nel fissare la tariffa sono soltanto quelle previste dall'art. 33 cpv. 3 LAID.
La legge non menziona altre deduzioni. Ponendosi tuttavia nell'ottica della parità di trattamento, ci si può chiedere se e in quale misura e secondo quale procedura possano essere prese in considerazione deduzioni supplementari, quali ad esempio gli interessi passivi, gli oneri permanenti, gli alimenti al coniuge separato o divorziato, i premi alla previdenza professionale vincolata (pilastro 3.a) (cfr. Conferenza dei funzionari fiscali di stato/Commissione per l'armonizzazione fiscale, Réglementation cantonale harmonisée en matière d'impôts à la source, Berna 1994, p. 136 s.).
Né la lettera né lo scopo della norma - così come d'altronde nemmeno l'art. 86 cpv. 1 LIFD, di tenore sostanzialmente analogo - sembrano escludere che si possa tenere conto anche di altre deduzioni, così che si può interpretare l'art. 33 LAID come una disposizione che non descrive in maniera esauriente le possibili deduzioni, ma una disposizione che prescrive in modo vincolante unicamente le deduzioni che devono essere obbligatoriamente considerate in maniera forfetaria nella tariffa (Zigerlig, Quellensteuern, in Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern, Berna 1993, p. 388 ss.; Conferenza dei funzionari fiscali di stato/Commissione per l'armonizzazione fiscale, loc. cit.; StE B 37.1. Nr. 14, RF 1993 p. 31).
A sostegno di questa tesi, la dottrina cita il fatto che le deduzioni di cui l'autorità fiscale deve obbligatoriamente tener conto nell'allestire le tariffe sono deduzioni che si prestano a una valutazione forfetaria e non costi, come per es. gli interessi passivi, gli alimenti, ecc., che sono per così dire individuali e quindi completamente diversi da persona a persona (Zigerlig/Rufener, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 1997, vol. I, tomo I, n. 7 ad articolo 33 LAID, p. 442; Zigerlig/Jud, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/ Francoforte 1997, vol. I/2b, n. 5 ad articolo 85 LIFD, p. 27).
3.6.
Da quanto precede, discende una duplice conseguenza. Da un lato vi sono delle deduzione che devono essere obbligatoriamente considerate in maniera forfetaria nelle tariffe, che non possono più essere prese in considerazione individualmente (RF 1999 p. 769 = StE 2000 B 94 n. 1 = RDAF 56 / 2000 p. 480), dall'altro delle deduzioni con forti se non esclusive connotazioni individuali che invece possono essere considerate ulteriormente a posteriori nelle tariffe.
3.6.1. Tra le prime, di carattere obbligatorio, rientrano le spese professionali tipiche del salariato, anche se nella prassi si incontrano sovente casi di specie in cui questi costi (spese di viaggio, di perfezionamento, ecc.) superano ampiamente la media, le deduzioni per le famiglie, di carattere sociale, che non pongono particolari problemi e i premi assicurativi. Rientrano in questa ampia categoria i premi e contributi per l’assicurazione sulla vita, l’assicurazione malattia e l’assicurazione infortuni privata (cfr. art. 33 lett. g LIFD; art. 32 lett. g LT); vi rientrano inoltre i contributi alle assicurazioni sociali, al primo e al secondo pilastro, vale a dire AVS, AI, IPG, AD, cassa pensione e assicurazione infortuni obbligatoria (art. 33 lett. d e lett. f LIFD; art. 32 lett. d e lett. f LT). Esulano per contro da una forfetizzazione i contributi straordinari versati al II Pilastro (per esempio, i premi per il riscatto di annualità) e i contributi al III Pilastro A (previdenza personale vincolata), questi ultimi per il semplice fatto che l’art. 33 LAID non li annovera tra i premi da considerare forfetariamente nella determinazione della tariffa (art. 33 lett. e LIFD; art. 32 lett. e LT) (Zigerlig/Rufener, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 1997, vol. I, tomo I, n. 7 ad articolo 33 LAID, p. 442; Zigerlig/Jud, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 1997, vol. I/2b, n. 5 ad articolo 85 LIFD, p. 26), ma forse anche o proprio, secondo questa Camera, perché il III Pilastro A non è obbligatorio.
3.6.2. Tra le seconde, che possono dar luogo a una correzione a posteriori delle tariffe, rientrano, come già si è visto, gli interessi passivi e ipotecari, gli oneri permanenti, gli alimenti al coniuge separato o divorziato ed anche, come si è appena visto, i premi alla previdenza professionale vincolata (III Pilastro A).
4. 4.1.
Orbene, venendo al caso di specie, risulta chiaro che i contributi al II Pilastro versati a titolo di pensione integrativa "quadri" rientrano nella prima categoria di deduzione, di cui l’Autorità fiscale è tenuta per legge a tenere conto forfetariamente nella tariffa.
La situazione non è sostanzialmente diversa da quella di chi non può dedurre i contributi versati per riscattare anni d’assicurazione e, da un certo punto di vista, può dar luogo a disparità di trattamento, come denunciato dal ricorrente nel suo ricorso.
Si tratta tuttavia di disparità insite nel sistema dell’imposta alla fonte, che debbono necessariamente essere messe in conto da una procedura fortemente schematizzata di ritenuta dell’imposta, non diversamente da quanto accade per esempio per le spese professionali, considerate in egual misura per tutti nella tariffa indipendentemente dalle diversità dei singoli casi (Zigerlig/Jud, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 1997, vol. I/2b, n. 5 ad articolo 85 LIFD, p. 26). Diversamente si finirebbe per rendere inapplicabile il sistema semplificato della ritenuta d’imposta alla fonte, scivolando vieppiù verso quello dell’imposizione ordinaria.
Né si deve dimenticare, infine, che nell’ambito del secondo pilastro, indipendentemente dall’asserita specificità del presente caso che consisterebbe nel versamento di un premio integrativo per la pensione dei quadri, i contributi non sono per tutte le istituzioni del II Pilastro i medesimi, ma variano da istituzione a istituzione, da cassa a cassa.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: