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Incarto n. |
1 febbraio 2002
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In nome |
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composta dai giudici: |
Alessandro Soldini, presidente,
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segretario: |
Fiorenzo Gianinazzi |
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statuendo sul ricorso del 20 giugno 2001
in materia di: imposte alla fonte
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presentato da: |
__________ & __________. __________, __________ __________,
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ritenuto
in fatto ed in diritto
1. 1.1.
L'ispettore fiscale incaricato della verifica delle ritenute alla fonte effettuate dalla __________ & __________ __________ apportava, come emerge dal rapporto dell'11 maggio 2001, una rettifica alla ritenuta d'imposta relativa a __________ __________ per un importo di fr. 3'810.-, poiché era emerso che viveva separato di fatto dalla moglie almeno dal 18 aprile 2000.
1.2.
L'11 maggio 2001 la __________ & __________ presentava reclamo, osservando che la separazione de facto e de jure era avvenuta ed era stata autorizzata dal Presidente del Tribunale civile di __________ il 23 ottobre 2000, omologata dal Procuratore della Repubblica il 26 ottobre e decretata dal Tribunale di __________ il 2 novembre 2000. Secondo la reclamante, in ossequio al principio della certezza del diritto, la modifica della classificazione fiscale non poteva decorrere che dal mese successivo al decreto d'omologazione del 2 novembre 2000 del Tribunale di __________, vale a dire dal 1° dicembre 2000.
1.3.
Con decisione del 22 maggio 2001 l'Ufficio imposte alla fonte accoglieva parzialmente il ricorso, ribadendo l'assoggettamento con l'aliquota delle persone sole dal 1° maggio 2000 e rettificando la ritenuta d'imposta in fr. 2'833.-.
2. 2.1.
Con il presente, tempestivo ricorso la __________ __________ rinnova la richiesta di rettifica dell'aliquota soltanto dal 1° dicembre 2000, ribadendo integralmente i motivi già addotti nel reclamo.
2.2.
L'Ufficio propone invece di respingere il ricorso, rilevando che la separazione di fatto è equiparata al divorzio e alla separazione legale ai fini della classificazione del contribuente e che è palese che i coniugi erano già separati di fatto quando fu presentato al Tribunale di __________ il ricorso per separazione consensuale dei coniugi.
2.3.
L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), su invito del presidente della Camera di diritto tributario, ha presentato osservazioni al ricorso, in data 7 gennaio 2002.
3. 3.1.
Il reddito dei coniugi non separati legalmente o di fatto è cumulato, qualunque sia il regime dei beni (cfr. art. 9 cpv. 1 LIFD; art. 8 cpv. 1 LT).
Al reddito imponibile dei coniugi viventi in comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale, si applica la cd. aliquota A, più favorevole (cfr. art. 36 cpv. 2 LIFD; art. 35 cpv. 2 LT). La cd. aliquota B è invece applicabile a tutti gli altri contribuenti, segnatamente alle persone sole (cfr. art. 36 cpv. 1 LIFD; art. 35 cpv. 1 LT), quindi anche ai contribuenti separati legalmente o divorziati in virtù di una sentenza del giudice, se non vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale.
3.2.
Negli anni precedenti l'entrata in vigore della LIFD, la prassi si era alquanto staccata dalle rigide condizioni richieste dall'art. 13 Decreto concernente l'imposta federale diretta (DIFD) e, sulla base della giurisprudenza del Tribunale federale in materia di rapporti intercantonali (ASA 44 p. 332), aveva rinunciato ad una tassazione comune dei coniugi semplicemente separati di fatto quando la separazione era durata un certo periodo, ma almeno un anno ed esisteva l'autorizzazione a vivere separatamente (cfr. circolare dell'AFC del 20.5.1983, riprodotta in ASA 52 p. 132). Il nuovo diritto va tuttavia oltre, in quanto secondo l'articolo 9 LIFD (e secondo l'art. 8 LT, per l'imposta cantonale) la tassazione separata non è più vincolata all'autorizzazione a vivere separatamente, ma è sufficiente la semplice circostanza della separazione di fatto (Circolare n. 14 del 29 luglio 1994 dell'AFC, par. A 2 a, p. 2).
Una coppia che vive legalmente in costanza di matrimonio, ma che è però separata di fatto, non deve quindi più essere tassata congiuntamente, come accadeva vigente il vecchio diritto.
3.3.
L'autorità fiscale federale ha definito i seguenti criteri, che permettono di stabilire quando vi è separazione di fatto che giustifica una tassazione indipendente dei coniugi:
- assenza di un'abitazione coniugale (art. 162 CC), sospensione della comunione domestica (art. 175 CC), esistenza di un domicilio proprio (art. 23 CC).
- utilizzazione dei mezzi finanziari a disposizione; la tassazione separata può essere ammessa quando i mezzi finanziari a disposizione non sono più riuniti, vale a dire quando - come ha sentenziato il Tribunale federale nei rapporti intercantonali - non esiste più "alcuna unione dei mezzi per l'abitazione e il mantenimento". Se invece i mezzi - oltre i consueti regali occasionali - vengono impiegati da entrambe le parti per il tenore di vita in comune (non entrano in considerazione le prestazioni alimentari fissate giudizialmente o convenute volontariamente), i coniugi devono essere tassati congiuntamente malgrado l'esistenza di una propria abitazione e eventualmente di un proprio domicilio di diritto civile (cfr. Locher, Neues Eherecht und Ehegattenbesteuerung, ASA 56, p. 2 segg., in part. p. 19).
- lo stato civile che risulta dal comportamento della coppia in pubblico nell'ottica della buona fede.
- la durata della separazione di fatto invocata (almeno un anno)
(Circolare n. 14 del 29 luglio 1994 dell'AFC, par. A 2 c, p. 3).
4. In una recente sentenza, questa Camera ha affrontato la questione dei riflessi che la nuova legislazione sul divorzio avrà sul motivo di tassazione intermedia in esame (CDT n. __________.__________.__________ del 6 aprile 2001 in re U.E.).
4.1.
Infatti, in considerazione della ratio degli articoli 55 LT e 45 LIFD ed anche dell'assimilazione, fatta propria ora anche dal legislatore federale, della separazione di fatto al divorzio ed alla separazione legale, la tassazione intermedia "per divorzio" deve essere intrapresa non solo al momento in cui la relativa sentenza giudiziaria passa in giudicato bensì già da quando si verifica il presupposto economico rappresentato dal venir meno della comunione domestica dei coniugi.
Ora, secondo l'art. 145 cpv. 1 CC, nella forma in vigore fino alla fine del 1999, marito e moglie potevano sospendere la comunione domestica per semplice effetto dell'inoltro dell'azione di divorzio o di separazione; nel Canton Ticino, tale momento coincideva, dal punto di vista procedurale, con l'istanza di esperimento di conciliazione (art. 421 CPCT, nella forma in vigore fino alla fine del 1999; inoltre Epiney-Colombo, Convenzioni sui contributi alimentari e fisco: è necessaria l'omologazione del giudice?, in RDAT I-1993, pp. 453). Con la sospensione della comunione domestica, infatti, la famiglia deve far fronte a spese separate per il sostentamento e l'alloggio ed il contributo al mantenimento assume la forma di una prestazione pecuniaria da un coniuge all'altro; giustificata appare pertanto, a partire da tale istante, una tassazione separata, che tenga conto della nuova situazione, compresi gli eventuali contributi alimentari versati o ricevuti (Pedroli, Il divorzio tra diritto civile e diritto fiscale, in RDAT I-1998, p. 504).
4.2.
Tale situazione è destinata a modificarsi dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio e della nuova procedura cantonale ad esso relativa. Infatti, secondo le nuove disposizioni del codice civile, in vigore dal 1° gennaio 2000, pendente la lite, ogni coniuge ha diritto di sospendere la comunione domestica per la durata del processo (art. 137 cpv. 1 CC) e la domanda di divorzio da parte di un coniuge è pendente con l'introduzione dell'azione (art. 136 cpv. 2 CC). Ne consegue che è decaduto l'obbligo di esperimento di conciliazione obbligatorio con effetto di litispendenza, previsto dal vecchio art. 421 CPCT. La litispendenza è così costituita dall'introduzione dell'azione, cioè dalla petizione nei divorzi litigiosi e dalla domanda congiunta in quelli convenzionali (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, p. 941).
Per i divorzi pronunciati sotto il nuovo diritto, si potrà quindi far decorrere la tassazione intermedia dalla data dell'introduzione dell'azione, poiché da quel momento i coniugi possono sospendere la comunione domestica.
5. Quanto esposto nei due considerandi che precedono impone di tracciare un discrimine concettualmente chiaro tra la tassazione intermedia per separazione di fatto, da un lato e per divorzio e separazione legale, dall’altro.
Si procede alla tassazione intermedia per separazione di fatto solo e unicamente nei casi in cui sono dati i presupposti riassunti al consid. 3.3, segnatamente quando lo stato di separazione perdura da tempo, almeno da un anno, senza che si sia giunti al divorzio o alla separazione legale o senza che neppure sia stata avviata una procedura giudiziaria.
Si procede invece alla tassazione intermedia per divorzio o separazione legale solo quando la relativa sentenza è stata emessa. In questi casi si fa risalire la tassazione intermedia al momento dell’effettiva separazione che ha dato luogo all'azione giudiziaria e alla relativa sentenza, al più presto nel momento in cui si è prodotta la litispendenza che autorizza ipso facto ciascuno dei coniugi a sospendere la comunione domestica.
Non vanno quindi confusi la separazione di fatto e il momento da cui decorre la relativa tassazione intermedia con la sospensione della comunione domestica a seguito dell’introduzione di una petizione di divorzio o di separazione legale.
6. Occorre ora trarre le conseguenze di questa precisazione sul piano dell’imposta alla fonte.
6.1.
Preliminarmente è opportuno rammentare che, nel caso dell’ imposta alla fonte, il credito fiscale è determinato dal solo debitore d’imposta, il datore di lavoro (distinto, in tal caso dal contribuente), senza alcuna partecipazione dell’ente pubblico creditore e dei suoi organi. Si procede cioè ad una tassazione spontanea, in cui lo stesso debitore d’imposta accerta da sé se ed in quale misura debba pagare l’imposta. L’ente pubblico confida nel fatto che egli accerti in modo esatto l’esistenza e la misura del debito d’imposta e su tale base paghi l’importo dovuto, giacché il pagamento è connesso con la tassazione spontanea (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 5a ediz., Zurigo 1995, p. 356).
L’autorità fiscale controlla poi attraverso una verifica il credito fiscale determinato mediante la tassazione spontanea, in seguito al pagamento dell’imposta. A tal fine, il debitore dell’imposta è tenuto a sottoporre all’autorità fiscale i documenti necessari per procedere alla verifica; in concreto, il datore di lavoro mette a disposizione dell’Ufficio imposte alla fonte i conteggi da cui risultano tutti gli elementi che sono serviti per la tassazione spontanea (Blumenstein/Locher, op. cit., p. 384).
In altre parole, laddove la legge stabilisce il meccanismo della autotassazione, essa prevede anche una procedura amministrativa vera e propria, caratterizzata dal contraddittorio e destinata a sfociare in una decisione formale, solo per casi particolari ed in particolare quando i controlli o le verifiche permettono di rilevare delle irregolarità o delle inadempienze (CDT n. __________.__________.__________ dell' 8 ottobre 1997 in re A. J.).
6.2.
Queste considerazioni sulla natura della ritenuta alla fonte e del ruolo del debitore d’imposta appaiono a questa Camera fondamentali. Non si può infatti pretendere dal datore di lavoro - soprattutto se si considera che raramente si tratta di grandi aziende, tanto meno di grandi aziende dotate di un proprio servizio giuridico, ma ben più sovente di aziende di dimensione artigianale per non dire in molti casi addirittura di piccoli artigiani - che egli debba compiere delicati accertamenti, per i quali neppure possiede i necessari strumenti coercitivi o peggio ancora debba interpretare di volta in volta la legislazione dello stato di provenienza del proprio dipendente per stabilire se e in quale misura corrisponda alla legislazione svizzera.
7. 7.1.
Orbene, nel caso in esame, per quanto si è detto in precedenza, il problema non è quello della separazione di fatto, quanto piuttosto quello della separazione legale e del momento a partire dal quale si sarebbe dovuto procedere all’applicazione dell’aliquota per i contribuenti non coniugati.
In altre parole, nel caso in esame, la questione cui avrebbe dovuto rispondere il datore di lavoro, sarebbe stata quella di sapere se nel caso di un lavoratore italiano che presenta un ricorso per separazione consensuale dei coniugi la tassazione intermedia, in caso d’imposta ordinaria, avrebbe preso avvio dalla data della decisione del giudice o, eccezionalmente, dal momento della litispendenza se a questa è connessa la facoltà di sospendere l’unione coniugale come nel diritto svizzero.
Ragioni di sicurezza (certezza) del diritto inducono ad affermare che dal debitore dell’imposta non si può pretendere tanto e che egli si deve limitare a modificare l’aliquota d’imposta solo a partire dalla decisione del giudice, senza che egli debba procedere a un esame di diritto comparato sulla natura dell’istituto della separazione legale o del divorzio dello stato da cui proviene il lavoratore assoggettato a ritenuta alla fonte.
7.2.
Si vuole infine rilevare, a titolo del tutto abbondanziale, che la giurisprudenza, che consente di anticipare gli effetti della tassazione intermedia per separazione legale o divorzio alla litispendenza che autorizza ipso facto la sospensione dell’unione coniugale, è soluzione giurisprudenziale che favorisce di regola il contribuente, concedendogli quale contropartita dell’applicazione dell’aliquota B la deduzione degli alimenti versati all’altro coniuge e ai figli minorenni.
Nel caso dell’imposta alla fonte, al contribuente è invece preclusa la possibilità che si tenga conto a livello di tariffa degli alimenti (CDT n. __________.__________.__________ del 7 aprile 1999 in re I.Q., confermata da STF n. 2P.145/1999 e 2A.216/1999 del 31 gennaio 2000 = RF 2000 p. 438), sicché l’anticipazione, nel caso dell’imposta alla fonte, degli effetti del divorzio, risp. della separazione legale al momento della litispendenza finirebbe per aggravare unilateralmente il contribuente, diversamente invece dal caso dei contribuenti sottoposti a tassazione ordinaria che possono beneficiare di tutti gli effetti della tassazione intermedia, favorevoli e sfavorevoli.
7.3.
Anche l'Amministrazione federale delle contribuzioni, nelle proprie osservazioni del 7 gennaio 2002, pur premettendo che nei diversi cantoni vigono pratiche diverse, tutte legittime, conclude argomentando che appare "senza dubbio più equo, per il rispetto della parità di trattamento, che il datore di lavoro si attenga alla data della decisione giudiziaria".
7.4.
Nel caso in esame il cambiamento dell’aliquota deve pertanto intervenire solo dal 1° dicembre 2000, come chiesto dal ricorrente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 22 maggio 2001 e la decisione da essa parzialmente tutelata dell’11 maggio 2001 sono annullate.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT.
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: