Incarto n.
80.2003.112

Lugano

22 settembre 2003

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente della Camera di diritto tributario               del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

 

 

segretario:

Andrea Pedroli, vicecancelliere

 

statuendo sul ricorso del 5 agosto 2003

 

in materia di:                 IC/IFD 01/02

 

presentato da:

__________ _

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                     -   che, con decisione del 14 ottobre 2002, l'Ufficio di tassazione di __________ __________ notificava ai coniugi __________ e __________ __________ le seguenti tassazioni:

                                         Ø   IC/IFD 2001/2002 (assoggettamento dal 1.1.2001 al 31.5.2001), nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 70'365 per l'IC e fr. 83'095 per l'IFD e la sostanza imponibile in fr. 154'758;

                                         Ø   IC/IFD 2001/2002 (tassazione intermedia per cessazione dell'attività lucrativa, assoggettamento dal 1.6.2001 al 20.3.2002 per l'IC e fino al 31.12.2002 per l'IFD), nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 51'151 per l'IC e fr. 63'145 per l'IFD e la sostanza imponibile in fr. 154'758;

                                         Ø   IC 2001/2002 (tassazione intermedia per modifica dei rapporti intercantonali, assoggettamento dal 21.3.2002 al 31.12.2002), nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 47'228 e la sostanza imponibile in fr. 97'060;

 

                                     -   che, in data 20 maggio 2003, __________ __________ impugnava le tassazioni intermedie, lamentando la mancata deduzione degli interessi passivi e del relativo mutuo;

 

                                     -   che l'autorità fiscale chiedeva al contribuente, con scritto del 23 maggio 2003, di giustificare il ritardo nella presentazione del reclamo;

 

                                     -   che il reclamante rispondeva, con lettera del 7 giugno 2003, spiegando di avere trascorso gran parte del termine di reclamo in Italia e in Austria per ragioni familiari e lavorative e sottolineava di avere considerato la tassazione intermedia come "in un certo senso provvisoria", poiché "non poteva riflettere con esattezza l'attuale situazione di ricavi e spese nel biennio in questione";

 

                                     -   che, con decisione del 14 luglio 2003, l'Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo, in quanto tardivo;

 

                                     -   che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ chiede che sia rivisto il calcolo dell'imposta intermedia, che sarebbe viziato dal fatto di includere il valore fiscale e il valore locativo dell'appartamento acquistato a __________, senza tuttavia tenere conto dell'ipoteca e dei relativi interessi passivi;

 

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

 

                                     -   che l’art. 206 cpv. 1 LT stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa, e l'art. 192 precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);

 

                                     -   che in materia di imposta federale diretta gli articoli 132 e 133 LIFD prevedono analoghe disposizioni;

 

                                     -   che l'autorità di tassazione ha dichiarato irricevibile il gravame del ricorrente, adducendone la tardività, essendo lo stesso stato inoltrato solo il 20 maggio 2003, contro una decisione notificatagli il 14 ottobre 2002;

 

                                     -   che l'argomento invocato dal ricorrente a sostegno della richiesta di restituzione del termine è chiaramente inidoneo a giustificare l'accoglimento della sua richiesta: se anche si volesse ammettere che egli, come asserisce, sia stato assente dalla Svizzera nel corso dei trenta giorni successivi all'initmazione della decisione, ciò non giustificherebbe comunque un ulteriore ritardo di mezz'anno;

 

                                     -   che la decisione dell'Ufficio di tassazione, considerata come risposta ad una domanda di restituzione dei termini, appare pertanto incensurabile;

 

                                     -   che tuttavia le argomentazioni contenute nel ricorso si attagliano anche, se non di più, ad una istanza di revisione, laddove il ricorrente lamenta un "grave errore d'ufficio", commesso dall'autorità di tassazione, che avrebbe incluso nella tassazione intermedia contestata il valore dell'immobile acquistato ed il relativo reddito ma non anche il debito e gli interessi ipotecari;

 

                                     -   che, infatti, sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:

                                         a)  la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

                                         b)  la mancata considerazione, da parte dell'autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un'altra violazione di princìpi es-senziali della procedura;

                                         c)   il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisio-ne o sulla sentenza

                                         (art. 232 cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD);

 

                                     -   che, nel caso in questione, emerge dagli atti trasmessi a questa Camera dall'Ufficio di tassazione che le modalità di finanziamento dell'acquisto immobiliare di __________ (GR) erano state rese note dai contribuenti all'autorità di tassazione, la quale era quindi a conoscenza dell'esistenza del debito ipotecario;

 

                                     -   che, d'altronde, non può essere rimproverato ai contribuenti il fatto che l'Ufficio di tassazione abbia emesso la tassazione intermedia senza attendere l'invio di un conteggio relativo agli interessi passivi, tanto più che è noto che gli istituti di credito sono soliti inviare ai propri clienti le attestazioni a fini fiscali solo dopo la fine del periodo di computo;

 

                                     -   che, tuttavia, gli articoli 234 cpv. 1 LT e 149 cpv. 1 LIFD attribuiscono la competenza decisionale in materia di revisione all'Ufficio che ha preso la decisione oggetto della domanda;

 

                                     -   che pertanto gli atti sono rinviati all'Ufficio di tassazione, perché entri nel merito dell'istanza di revisione.

 

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                         §    Gli atti sono rinviati all'Ufficio di tassazione, perché consideri il ricorso come istanza di revisione delle tassazioni intermedie del 14 ottobre 2002.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

 

 

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: