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Incarto n. |
Lugano 22 settembre 2003
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In nome |
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Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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giudice Alessandro Soldini |
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segretario: |
Andrea Pedroli, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso del 31 luglio 2003
in materia di: tassa di diffida
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presentato da: |
__________ _RICO0
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ritenuto
in fatto ed in diritto
- che, non avendo __________ __________ inoltrato la dichiarazione fiscale 2003 A nel termine prorogato al 30 giugno 2003, l'Ufficio di tassazione di __________ lo diffidava, con decisione del 17 luglio 2003, ad ottemperare a tale obbligo e poneva a suo carico la tassa di diffida di fr. 30;
- che il contribuente impugnava la decisione in questione, adducendo di avere ottenuto dall'autorità fiscale del Cantone di domicilio (__________) una proroga fino al 15 novembre 2003;
- che l'autorità di tassazione respingeva il reclamo, argomentando che la proroga del Cantone di domicilio non ha effetti sul termine per l'inoltro della dichiarazione nel Cantone di situazione dell'immobile;
- che, con tempestivo ricorso redatto in lingua tedesca, __________ __________ ripropone le considerazioni già contenute nel reclamo all'autorità di tassazione;
- che, ricevuto il gravame in questione, questo giudice ha attribuito al contribuente un termine di quindici giorni per ritirare il ricorso, siccome infondato, e subordinatamente per tradurlo in italiano;
- che il ricorrente non ha dato seguito a tale richiesta;
- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- che la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
- che essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata: se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
- che, nella fattispecie, la decisione impugnata ha respinto (in ordine) il reclamo della contribuente, per il fatto che quest'ultima, cui era stato attribuito un termine di quindici giorni per tradurre il gravame in lingua italiana, si è rifiutata di farlo, sostenendo di avere il diritto di interporre ricorso in tedesco, lingua ufficiale della Confederazione;
- che questa Camera non può pertanto entrare nel merito delle censure contenute nel ricorso, ma deve limitarsi a verificare se la decisione con cui l'autorità di tassazione ha dichiarato il reclamo inammissibile sia corretta;
- che la libertà linguistica, cioè la facoltà di utilizzare la propria lingua madre, rientra fra le libertà garantite dalla Costituzione federale (art. 18 Cost. fed. 1999);
- che, nella misura in cui la lingua madre è pure una delle lingue ufficiali, il suo uso è tutelato anche dall'art. 70 cpv. 1 Cost. fed. 1999, secondo cui le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l'italiano, mentre il romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia;
- che, secondo la giurisprudenza emanata vigente la Costituzione del 1874, la libertà linguistica, cioè la facoltà di utilizzare la propria lingua madre, rientrava fra le libertà non scritte della Costituzione federale;
- che, nei rapporti con le autorità tuttavia, la libertà linguistica è limitata dal principio della lingua ufficiale: in effetti, con riserva di disposizioni particolari (p. es. gli art. 5 cpv. 2 e 6 cpv. 3 lett. a CEDU), non esiste in linea di principio alcun diritto a comunicare con le autorità in una lingua diversa da quella ufficiale (Praxis 2000 n. 40 p. 217 consid. 3);
- che tali principi sono stati codificati nella Constituzione del 1999, soprattutto agli articoli 18 e 70 (DTF 127 V 219 consid. 2 b aa, con riferimento a Borghi, La liberté de la langue et ses limites, in: Thürer/Aubert/Müller [a cura di], Droit constitutionnel suisse, Zurigo 2001, § 38);
- che in particolare l'art. 70 cpv. 1 Cost. fed. 1999 garantisce il principio di territorialità, per il quale i Cantoni designano le loro lingue ufficiali;
- che, sulla base di tale norma, i cantoni hanno il potere di prendere misure per mantenere i confini delle zone linguistiche nonché la loro omogeneità, anche se in tal modo ne deriva una limitazione della libertà del singolo di adoperare la propria lingua: simili misure devono però rispettare la proporzionalità;
- che, pertanto, l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile: per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);
- che la lettera con cui il presidente della Camera di diritto tributario ha attirato l'attenzione del contribuente sul fatto che l'italiano è lingua ufficiale del Canton Ticino, con la conseguenza che il ricorso non poteva essere redatto in tedesco, deve pertanto essere considerata conforme alla legislazione vigente;
- che questo giudice non si è limitato a pronunciare l'irricevibilità del reclamo redatto in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone, ma ha segnalato prima tale vizio al ricorrente e gli ha attribuito contestualmente un termine per la traduzione, sicché la sua decisione non è viziata da eccesso di formalismo (DTF 106 Ia 306; 102 Ia 37; v. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234);
- che il ricorso è pertanto irrimediabilmente irricevibile;
- che a titolo abbondanziale si precisa che comunque il ricorso avrebbe dovuto essere respinto anche nel merito, qualora fosse stato tradotto;
- che infatti i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta e che coloro che non ricevono il modulo sono tenuti a chiederlo all’autorità competente (art. 198 cpv. 1 LT);
- che il contribuente che omette di consegnare la dichiarazione o che presenta un modulo incompleto è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine (art. 198 cpv. 3 LT);
- che per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato (art. 198 cpv. 4 LT);
- che, per quanto precede, la tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata automaticamente, al momento dell'invio della diffida, per coprire i costi causati dall'inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con il proprio comportamento passivo, l'autorità fiscale dapprima a richiamarlo all'obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale invito, a diffidarlo per lettera raccomandata (Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, p. 126);
- che, per quanto precede, la tassa di diffida è quindi sostanzialmente una mera tassa di cancelleria e non una sanzione disciplinare per violazione degli obblighi procedurali;
- che contro la tassa di diffida il contribuente può presentare reclamo all’autorità fiscale e ricorso alla Camera di diritto tributario nel termine di trenta giorni (art. 198 cpv. 5 LT, in combinazione con gli art. 206 e 227 LT);
- che nel caso in esame, ricevuta una prima proroga fino al 30 giugno 2003, il ricorrente ha lasciato trascorrere tale termine senza inoltrare la dichiarazione fiscale 2003 A e senza dall'altra parte neppure chiedere un'ulteriore proroga del termine;
- che l'autorità di tassazione non ha potuto fare altro che diffidarlo, non essendo a conoscenza della proroga concessa dall'autorità di tassazione del Cantone di domicilio e non avendo d'altronde tale proroga alcun effetto sul termine attribuito al contribuente dal fisco ticinese.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese di cancelleria, in complessivi fr. 100.– sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: