Incarto n.
80.2003.124

Lugano

22 settembre 2003

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,

Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio

 

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

 

statuendo sul ricorso del 12 agosto 2003

 

in materia di:                 IC/IFD 01/02 intermedia

 

presentato da:

__________ _RICO0

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Con sentenza del 27 febbraio 2002 veniva sciolto per divorzio il matrimonio tra __________ e __________ __________. Nel contempo veniva omologata la convenzione che regola le conseguenze del divorzio. Il 24 febbraio 2003 l’UT di __________ notificava pertanto a __________ __________ la tassazione intermedia 2001-2002, a valere dal 1° settembre 2001.

 

                                         1.2.

                                         Il 27 febbraio successivo il contribuente presentava reclamo , lamentando la mancata deduzione degli alimenti versati alla figlia in ragione di fr. 30'000.- per 25 mensilità versate anticipatamente e alla ex-moglie per fr. 20'000.-.

                                         Il reclamo veniva respinto con decisione del 21 luglio 2003, in cui tra l’altro si rileva che gli importi versati non avrebbero carattere di periodicità.

 

 

                                   2.   Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede nuovamente la deduzione per gli alimenti versati alla figlia e alla ex-moglie, argomentando che si tratterebbe del versamento anticipato di 25 rate e facendo nel contempo presente che la liquidazione del regime matrimoniale è stata fissata in fr. 80'000.-.

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Secondo l'art. 31 cpv. 1 lett. c LT, sono deducibili gli alimenti versati al coniuge divorziato o separato durevolmente ai sensi dell'art. 10, cpv. 2, per sé e per i figli sotto la sua autorità parentale. L'art. 23 lett. b LT prevede, d'altra parte, che non sono soggette all'imposta sul reddito le prestazioni fondate sul diritto di famiglia, ad eccezione degli alimenti di cui all'art. 21 lett. g LT. In altri termini, per quelli che la legge tributaria chiama alimenti è stabilito che debbano essere imposti al beneficiario, quali redditi di altra fonte, potendo peraltro essere dedotti dall'imponibile di chi è obbligato a versarli.

                                         Questa Camera ha già avuto modo di decidere che la nozione di alimenti, di cui all'art. 31 cpv. 1 lett. c LT, va riferita unicamente ai versamenti periodici con caratteristica quindi di onere permanente e non può essere invece estesa ai versamenti effettuati a titolo di liquidazione una tantum delle pretese per alimenti e altre (RTT 1982 p. 582 s.; CDT n. 280 del 29 agosto 1989 in re M.P.; STF del 24 agosto 1987 in re E.M.; STF dell'8 marzo 1990). In effetti, alla possibilità di dedurre dal reddito del debitore l'onere permanente rappresentato dagli alimenti corrisponde un pari aumento dei fattori di reddito imponibile del beneficiario degli stessi. La liquidazione in capitale costituisce invece per colui che è gravato da tale onere una diminuzione della propria sostanza, la quale corrisponde a un aumento di quella del beneficiario della prestazione.

                                         Anche il versamento a rate di un importo prestabilito viene quindi trattato alla stessa stregua del versamento unico in capitale, perché tocca la sostanza e non il reddito (CDT n. __________.______________________________ del 31 luglio 1997 in re D.; CDT n. ______________________________.__________ del 27 ottobre 1995 in re B.; CDT n. 49 del 19 aprile 1991 in re F.; Patrick Holtz, Steurrechtliche Folgen der Ehescheidung, Bern-Stuttgart: Haupt 1989, pag. 169).

 

 

                                         3.2

                                         Va altresì rilevato che le parti hanno la facoltà di scegliere tra rendita periodica e liquidazione una tantum. Quando scelgono il pagamento in capitale invece di una pensione sono libere di fissarne l'importo tenendo conto delle conseguenze fiscali che questa scelta comporta per l'uno e per l'altro ex coniuge, non diversamente da quanto avviene in occasione della fissazione dell'importo della rendita (RDAF 46 - 1990 - pp. 467 ss., consid. 3c).

 

                                         3.3

                                         La soluzione adottata dal Legislatore ticinese corrisponde d' altronde a quella di numerosi altri cantoni (RF 49 -1994 - p. 599 s.), quali p. es. Zurigo, Berna, San Gallo, Argovia, Vaud e Ginevra, che ammettono la deduzione dal reddito soltanto delle prestazioni a carattere periodico, cioè rendite, pensioni e sussidi per il mantenimento, non invece delle prestazioni in capitale versate per il mantenimento dell' ex-coniuge e dei figli di cui ha la custodia, neppure se sono versate sulla base dell' art. 152 CCS (RDAF 46 - 1990 - pp. 467 ss., consid. 3d, con ampi riferimenti a dottrina e giurisprudenza) Il Tribunale federale, nel 1999, ha inoltre deciso che, anche per l'IFD, la deducibilità degli alimenti versati sotto forma di prestazioni periodiche non deve essere estesa alle liquidazioni di alimenti in capitale (DTF 125 II 183 = RF 1999 p. 408 = Sammlung BGE n. 834 = StE 1999 B 27.2 n. 22 = ASA 68 p. 715). La giurisprudenza svittese, a sua volta, ha avuto modo di precisare che le prestazioni in capitale versate al posto degli alimenti non sono deducibili nemmeno se in base alla sentenza di divorzio sono pagate in rate annuali (StE 1999 B 27.2 n. 21).

                                         La giurisprudenza di questa Camera ha, a sua volta, deciso che non ha diritto alla deduzione degli alimenti un contribuente che, a suo dire per ragioni di natura ereditaria, liquida gli ultimi cinque anni di alimenti dovuti alla figlia fino al compimento del 18° anno, che sino ad allora erano stati versati mensilmente, mediante un versamento unico di fr. 75'000.-. Infatti, la modalità, liberamente scelta dagli ex coniugi a modifica della precedente convenzione e a definitiva liquidazione dei reciproci rapporti, configura fiscalmente per il coniuge che la versa una diminuzione patrimoniale e per quello che la riceve un incremento patrimoniale, che non influiscono sui rispettivi redditi (CDT n. __________.__________.__________ in re E. B.).

 

                                         3.4

                                         L'autorità fiscale, nello stabilire la natura e il carattere di una liquidazione in capitale versata all' ex coniuge, si atterrà, di regola, al testo della sentenza del giudice civile o della convenzione omologata. Se del caso, le interpreterà alla luce degli ulteriori mezzi di prova prodotti dalle parti. Ciò vale, a maggior ragione, quando le parti, senza più dover ricorrere al giudice civile, hanno modificato di comune accordo la regolamentazione degli effetti patrimoniali del divorzio stabilita dal giudice (RDAF 46 - 1990 - pp. 467 ss., consid. 4b; supra consid. 3.1).

 

 

                                   4.  

                                         La convenzione omologata dal Pretore prevede innanzi tutto un versamento di fr. 100'000.- alla ex moglie, ripartito in ragione di fr. 80'000.- per liquidazione del regime matrimoniale e di            fr. 20'000.- per liquidazione delle pretese alimentari (cifra 2.1.1.). La convenzione prevede inoltre il versamento di una pensione alimentare mensile di fr. 1'200.- alla figlia __________, nata nel 1994, fino al compimento del 18° anno di età e inoltre il versamento di un importo di fr. 30'000.- pari agli alimenti calcolati dal 1° settembre 2001 al 30 settembre 2003 (25 mensilità) (cifra 2.3.3.).

                                         Risulta chiaro, da queste pattuizioni, che i rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi sono stati liquidati con un versamento una tantum, comprensivo sia della liquidazione del regime matrimoniale sia delle pretese alimentari della ex moglie. Tale importo non può quindi essere dedotto.

                                         Diverso sembra invece essere il discorso relativo agli alimenti per la figlia. In pratica, dalla cifra 2.3.3. della convenzione emerge chiaramente che il padre si impegna a versare un contributo alimentare mensile alla figlia di fr. 1'200.-, ritenuto che le prime 25 mensilità, dal 1° settembre 2001 al 30 settembre 2003, per un totale di fr. 30'000.-, sarebbero state conglobate in un unico versamento e che in seguito, dal 1° ottobre 2003, il versamento sarebbe avvenuto mensilmente nella misura prevista di fr. 1'200.-. Lo si evince dalla lettura dell’intera cifra 2.3.3., di non immediata evidenza, laddove si precisa che “a partire dal 1° ottobre il padre avrebbe ripreso a effettuare nelle mani della madre il versamento del contributo alimentare a favore della figlia __________ a regolari scadenze mensili così come stipulato”.

                                         Letta nel suo complesso, la pattuizione intervenuta tra le parti in relazione al contributo alimentare a favore della figlia __________, fa apparire lo stesso come un versamento periodico di fr. 1'200.- già a partire dal 1° settembre 2001, anche se, per ragioni che qui non interessa indagare ulteriormente, le prime rate sono state versate in una sola volta e soltanto dopo due anni a scadenze mensili.

                                         Il caso in esame appare quindi sostanzialmente diverso da quelli menzionati al consid. 3.3., segnatamente da quello pubblicato in StE 1999 B 27.2 n. 21, in cui era questione di versamenti rateali annui di una chiara liquidazione in capitale, ma anche dal caso, recentemente giudicato da questa Camera (CDT n. __________.__________.__________ in re E. B.) in cui, modificando la convenzione, il versamento degli alimenti alla figlia per gli ultimi cinque anni è stato capitalizzato.

                                         Tutto ben considerato, il versamento anticipato delle prime due annualità, per motivi che non si conoscono, ma che è facile intuire essere legati a ragioni di sicurezza, è contenuto entro limiti ragionevoli e non snatura i termini della convenzione, in cui è stato pattuito il versamento mensile degli alimenti alla figlia, al punto da farlo diventare una parziale liquidazione in capitale anticipata.

                                         Appare quindi corretto concedere al ricorrente in concomitanza con la tassazione intermedia dal 1° settembre 2001 una deduzione per alimenti alla figlia __________ di fr. 14'400.- di media annua.

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del  21 luglio 2003 è riformata nel senso che al ricorrente è concessa una deduzione per alimenti alla figlia di fr. 14'400.- di media annua.

                                         §§ Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all’UT per l’emissione di nuovi conteggi.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: