Incarto n.
80.2003.137

Lugano

4 novembre 2003

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente della Camera di diritto tributario

del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

 

 

segretario:

Andrea Pedroli, vicecancelliere

 

statuendo sul ricorso del 19 settembre 2003

 

in materia di:                 IC/IFD 2001/02

 

presentato da:

_RICO0

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                     -   che, con decisione del 19 agosto 2002, l'Ufficio di tassazione di __________ notificava ai coniugi __________ e __________ __________ __________ la tassazione IC/IFD 2001/2002, nella quale aggiungeva ai redditi della sostanza dichiarati un importo di fr. 9'000 in media annua, corrispondente a vantaggi conseguiti nell'ambito della __________ __________ __________ __________ di __________;

 

                                     -   che i contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 5 settembre 2003, argomentando di non essere più soci della società in questione da oltre 15 anni;

 

                                     -   che l'Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione dell'8 settembre 2003, nella quale sosteneva che l'ammontare dei vantaggi era stato definito dall'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG) e che lo stesso importo era stato ripreso anche nelle tassazioni 1999 e 2000 e che non era stato contestato;

 

                                     -   che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ __________ contestano nuovamente l'imposizione dell'importo di fr. 9'000, ribadiscono di non essere azionisti della __________ __________ __________ __________ e, nella misura in cui la ripresa in discussione fosse giustificata dal consumo dei pasti nell'esercizio pubblico ove lavorano, ne ritengono comunque l'ammontare eccessivo;

 

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

 

                                     -   che, adìta dal contribuente con reclamo, l'autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell'inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima frase LT; art. 135 cpv. 1 prima frase LIFD) e la decisione deve essere motivata (art. 208 cpv. 2 LT; art. 135 cpv. 2 LIFD; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422);

 

                                     -   che, per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: pertanto, di regola, la sua violazione comporta l'annullamento dell'atto impugnato, senza che vada vagliato se quest'ultimo, nel merito, è corretto (STF del 5 luglio 1994 in re S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti);

 

                                     -   che l'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti;

 

                                     -   che una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e pone quindi l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d'impugnazione presso un'istanza superiore (cfr. STF dell'8 gennaio 1987 in re S. McL, cons. 3; STF del 5 dicembre 1990 in re A.V.; DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1; v. anche J.P. Müller, Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung, Berna 1991, p. 284; Scolari, Diritto amministrativo - Parte generale, Bellinzona 1988, p. 89);

                                     -   che per far ciò l'autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (cfr. DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, cons. 3a; DTF 105 Ib 248/9, cons. 2a; DTF 101 Ia 3; STF dell'8 gennaio 1987 in re S. McL, cons. 3; sent. CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 249);

 

                                     -   che la motivazione deve dunque consistere nell'esposizione della fattispecie ed in una motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e l'autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249; Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 2000, vol. I, tomo 2b, n. 9 all'art. 116 LIFD, p. 194);

 

                                     -   che, nella fattispecie, né la decisione di tassazione né la decisione su reclamo spiegano a cosa si riferisca la ripresa di fr. 9'000, limitandosi l'autorità fiscale a menzionare non meglio definiti vantaggi provenienti dalla società menzionata;

 

                                     -   che l'Ufficio di tassazione non ha aggiunto spiegazioni ulteriori neppure al momento di trasmettere gli atti a questa Camera, dopo l'intimazione del ricorso;  

 

                                     -   che questo giudice ha comunque proceduto a richiamare gli atti dell'UTPG, per verificare le modalità di accertamento della controversa ripresa, ma anche la documentazione trasmessa dall'UTPG non permette di chiarire con sufficiente certezza quali siano i vantaggi di cui avrebbero goduto i ricorrenti ed in quale modo essi siano stati commisurati;

 

                                     -   che, in simili circostanze, la decisione impugnata non soddisfa le esigenze di motivazione poste dalla legge per il fatto che la motivazione della stessa non consente all'autorità di ricorso di sottoporla a verifica;

 

                                     -   che ne consegue che la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati all'Ufficio di tassazione, perché emetta una nuova decisione, nella quale illustri la natura e la misura dei vantaggi di cui i ricorrenti avrebbero beneficiato.

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

 

                                   1.   La decisione su reclamo dell'8 settembre 2003 è annullata e gli atti sono rinviati all'Ufficio di tassazione per una nuova decisione.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: