Incarto n.
80.2003.144

Lugano

19 novembre 2003

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,

Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio

 

segretario:

Andrea Pedroli, vicecancelliere

 

statuendo sul ricorso del 13 ottobre 2003

 

in materia di:                 IC/IFD 01/02

 

presentato da:

__________ _RICO0

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                   1.   Nella dichiarazione fiscale 2001/2002, i coniugi __________ e __________ __________ chiedevano la deduzione per figli a carico di fr. 8'000 per l'IC e di fr. 5'100 per l'IFD e l'ulteriore deduzione per figli agli studi di fr. 5'600 per la sola IC.

                                         Notificando loro la tassazione IC/IFD 2001/2002, con decisione del 27 gennaio 2003, l'Ufficio di tassazione di __________ negava le deduzioni richieste, ritenendo che non ne fossero adempiuti i presupposti.

 

 

                                   2.   __________ __________ si recava all'Ufficio di tassazione il 10 febbraio per chiedere le ragioni del rifiuto delle deduzioni invocate e ribadiva la propria domanda. Il verbale redatto in quella circostanza veniva considerato quale reclamo.

                                         Con decisione del 15 settembre 2003 l'autorità di tassazione respingeva il reclamo, argomentando che l'ammontare del reddito conseguito dal figlio __________ durante i periodi di pratica obbligatori era tale da permettergli di far fronte alle sue esigenze finanziarie.         

 

 

                                   3.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postula nuovamente la concessione delle deduzioni negategli dall'Ufficio di tassazione.

                                         Spiega che suo figlio __________ ha assolto l'apprendistato di falegname nel Canton __________ diplomandosi nel 1997 ed ha poi conseguito la maturità professionale. Nel 1999 ha quindi iniziato il ciclo di studio per l'ottenimento del diploma di tecnico del legno, che prevede tre semestri di corsi e due anni di stage, diplomandosi nel 2002. Ritenuto che al momento determinante (1.1.2001) il figlio si trovava agli studi, reputa adempiuti i presupposti per il riconoscimento delle deduzioni.

 

 

                                   4.   Deduzione per figli a carico (IC e IFD)

 

                                         4.1.

                                         Gli articoli 34 cpv. 1 lett. a LT e 35 cpv. 1 lett. a LIFD consentono la deduzione di un importo di fr. 8'000 per l'IC e di fr. 5'100 per l'IFD dal reddito netto, per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede.

 

                                         4.2.

                                         In una recente sentenza in materia di IFD, il Tribunale federale ha osservato che l'art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD non subordina la concessione della deduzione per figli alla condizione che il contribuente contribuisca in larga misura al mantenimento del figlio; basta che provveda al suo mantenimento ed inoltre che il figlio sia dipendente dal contributo di mantenimento. Perché il contribuente abbia diritto alla deduzione sociale per figli è ancora necessario che i contributi annui raggiungano almeno l'importo della deduzione (Tribunale federale, 29 maggio 2002, __________.__________/__________, in RF 2002 p. 632).

                                         Nella sua motivazione, l'Alta Corte ha fatto riferimento alla dottrina, secondo la quale la deduzione per figli può essere concessa solo quando il figlio maggiorenne che prosegue nella formazione ha effettivamente bisogno, in larga misura, del contributo di mantenimento prestatogli dal detentore dell'autorità parentale. Se, nel quadro della sua formazione o dei suoi studi, il figlio maggiorenne consegue un reddito che gli permette di garantire il proprio mantenimento in modo indipendente, la deduzione per figli non può essere rivendicata (Agner/Digeronimo/Neuhaus/Steinmann, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, Complément, Zurigo 2001, ad art. 35 cvp. 1 lett. a LIFD, p. 163). Condividendo tali considerazioni, i giudici hanno sottolineato che l'art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD non subordina il riconoscimento della deduzione alla condizione che il contribuente provveda al mantenimento del figlio, con la conseguenza che la deduzione può essere concessa anche se il contribuente partecipa per meno del 50% alle spese di mantenimento del figlio (RF 2002 p. 632, consid. 3.2.1., con riferimento a DTF 94 I 231 e a Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, Therwil/Basilea 2001, ad art. 35 LIFD, n. 20, p. 871). Occorre inoltre che il figlio sia dipendente dal contributo di mantenimento. Perché il contribuente abbia diritto alla deduzione sociale per figli, è poi necessario che i contributi annuali raggiungano almeno l'ammontare della deduzione (RF 2002 p. 632, consid. 3.2.1., con riferimento a Agner/Jung/Steinmann, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, Zurigo 2001, ad art. 35 LIFD, n. 2 p. 149; Locher, op. cit., ad. art. 35 LIFD, n. 31, p. 873).

 

                                         4.3.

                                         Nel caso deciso dal Tribunale federale, la figlia del ricorrente beneficiava, oltre che di una rendita complementare AI di fr. 7'668 all'anno, di un reddito derivante dalla formazione quale infermiera di fr. 13'600 all'anno. I giudici hanno argomentato che, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, si deve constatare che tale reddito non è sufficiente a permettere alla figlia di vivere in modo del tutto indipendente, anche in una regione della Svizzera in cui il costo della vita è relativamente basso. Infatti, era documentata la circostanza che il padre impiegava per il mantenimento della figlia la rendita complementare AI che percepiva per quest'ultima e il cui ammontare superava l'importo della deduzione per figli (RF 2002 p. 632, consid. 3.2.2.).

 

                                         4.4.

                                         Venendo ora al caso in esame, va rilevato che il figlio del ricorrente ha sì conseguito dei redditi del lavoro prima di iniziare la formazione che l'avrebbe portato a conseguire il diploma di tecnico del legno e che ha altresì effettuato degli stages nel corso della formazione stessa; tuttavia, al momento determinante (1.1.2001), egli non svolgeva alcuna attività lucrativa, neppure quale praticante. Del resto, dalla notifica della tassazione 2001/2002 di __________ __________ risulta che i soli risparmi dichiarati ed imponibili a titolo di sostanza al 1.1.2001 ammontavano a     fr. 500. È dunque evidente che egli non potesse mantenersi con i soli mezzi a sua disposizione a quel momento. Senza che occorra stabilire in quale misura abbia necessitato del contributo dei genitori, appaiono quindi adempiuti i presupposti per la concessione della deduzione per figli a carico.

 

 

                                   5.   Deduzione per figli agli studi (IC)

 

                                         5.1.

                                         Ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 lett. c LT, «sono dedotti dal reddito netto... per ogni figlio fino al venticinquesimo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell’obbligo, un massimo di 5’600.– franchi secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati». Il decreto esecutivo del Consiglio di Stato concernente l’imposizione delle persone fisiche (art. 10) stabilisce, a tale proposito, che le deduzioni ammontano a:

                                         -  fr. 800.– se il figlio può rientrare giornalmente al proprio domicilio;

                                         -  fr. 3’100.– se il figlio non può rientrare giornalmente al proprio domicilio e frequenta scuole o corsi di formazione nel Cantone;

                                         -  fr. 5’600.– se il figlio non può rientrare giornalmente al proprio domicilio e frequenta scuole o corsi di formazione fuori Cantone.

                                         Il Consiglio di Stato precisa ulteriormente che deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto.

 

                                         5.2.

                                         I presupposti per il riconoscimento della deduzione citata sono enunciati, oltre che nella legge, nella circolare n. 4 del 1° dicembre 1998 della DdC.

                                         La circolare in questione subordina in particolar modo la deduzione a due condizioni:

                                         a)  il contribuente non deve anzitutto ricevere assegni o borse di studio. Con tale riserva il legislatore ha inteso evitare che, negli anni in cui lo studente ha percepito assegni o borse di studio, il padre possa anche fruire «cumulativamente» di un’agevolazione fiscale.

                                              Pertanto, ritenuto che la deduzione è subordinata alla situazione di frequenza all’inizio del periodo fiscale o di assoggettamento, essa è riconosciuta a tutti coloro che il 1. gennaio di ogni anno dispari o all’inizio dell’assoggettamento non beneficiano di assegni o borse di studio siano essi pubblici o privati.

                                              Determinante è l’anno scolastico per il quale l’assegno viene riconosciuto indipendentemente dalla data effettiva di versamento del contributo (sentenza CDT no. 106 del 6.4.1988 in RTT 4/1988, pag. 122) .

                                              L’ottenimento d’un prestito di studio (poiché oggetto di restituzione) non priva il contribuente del diritto alla deduzione per i figli agli studi.

                                         b)  Il contribuente deve inoltre provvedere al sostentamento del figlio agli studi. Non dà quindi diritto alla deduzione lo studente che gode di proventi di cui ha la libera disponibilità, se sufficienti per far fronte al sostentamento personale e agli impegni di studio. La Camera di diritto tributario ha ad esempio (sentenza 112/93) rifiutato la deduzione per una figlia agli studi con un reddito medio annuo di fr. 24’000.-.

 

                                         5.3.

                                         Come ha riconosciuto la stessa autorità di tassazione nelle osservazioni al ricorso, i presupposti per la concessione della deduzione richiesta appaiono adempiuti. Il corso che __________ __________ frequentava, al momento determinante, alla Scuola Universitaria professionale del Canton __________ di __________ è infatti a tempo pieno, dura almeno due semestri, non prevede alcuna retribuzione né indennità agli studenti e rilascia un titolo riconosciuto. Inoltre, al momento determinante lo studente non beneficiava, come già precedentemente rilevato, di proventi tali da consentirgli di far fronte al sostentamento personale ed agli impegni di studio.

 

 

                                   6.   Il ricorso è pertanto accolto. Diviene conseguentemente priva di oggetto la richiesta del ricorrente di essere convocato ad un'udienza dinanzi a questa Camera.

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 15 settembre 2003 è riformata nel senso che sono concesse le deduzioni per figli e per figli agli studi.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

 

 

 

 

 

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: