Incarto n.
80.2003.149

Lugano

6 novembre 2003

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente della Camera di diritto tributario

del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

 

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

 

 

statuendo sul ricorso del 21 ottobre 2003

 

in materia di:                 IC 01/02

 

presentato da:

__________ _RICO0

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                   1.   __________ __________, domiciliato a __________ (Zugo), è limitatamente imponibile nel canton Ticino in quanto proprietario di immobili nei comuni di __________, __________ e __________ __________. __________.

                                         Il 16 dicembre 2002 l’UT di __________ gli notificava la tassazione IC 2001-2002 e il relativo riparto intercantonale dell’imposta, contro il quale il contribuente presentava reclamo, producendo nuova documentazione.

                                         Il reclamo veniva respinto con decisione del 29 settembre 2003, osservando quanto segue:

                                         Contrariamente a quanto affermato dal contribuente, la tassazione 2000 (computo 1997/98) del canton Zugo è ininfluente per la decisione del reclamo presentato contro la notifica di tassazione 2001/02.

                                         Il periodo determinante per la definizione del medesimo, corrisponde infatti al periodo di computo 1999/2000 per il quale il canton Zugo non effettua tassazione alcuna (v. passaggio al sistema postnumerando con effetto 1.gennaio 2001).

                                         L'Autorità fiscale si è limitata a considerare e convalidare i dati presentati dal contribuente nel cantone di domicilio con la "dichiarazione transitoria" 2001A (situazione patrimoniale al 1. gennaio 2001, redditi e deduzioni biennio 1999/00).

 

                                   2.   Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ contesta la decisione su reclamo dell’UT, segnalando che il Canton Zugo sta concludendo le tassazioni per gli anni 1999, 2000, 2001 e 2002.

 

 

                                   3.   Con lettera del 5 novembre 2003 il ricorrente ha poi comunicato a questa Camera di ritirare il ricorso.

                                         A giusta ragione, poiché le divergenze tra i riparti del Canton Zugo e del Canton Ticino dipendono dal cambiamento in momenti diversi delle basi di calcolo cantonali dell'imposta, come d'altronde già segnalato al ricorrente dalla Kantonale Steuerverwaltung di Zugo con scritto del 14 febbraio 2003, in cui ha correttamente precisato:

                                         Allerdings können wir Ihnen jetzt schon mitteilen, dass die Veranlagungen 2001 und 2002 des Kantons Tessin von denjenigen des Kantons Zug abweichen werden, und zwar aus folgenden Gründen:

                                         Im Kanton Tessin bilden die Einkommen der Jahre 1999-2000 Bemessungsgrundlage für die Steuerveranlagungen 2001-2002. Dieser Kanton kennt erst ab 1.1.2;003 die Postnumerando-Besteuerung .

                                         Im Kanton Zug sind für die Steuerveranlagungen 2001 und 2002 die Einkommen 2001 bzw. 2002 maßgebend. Unser Kanton hat bereits ab 1.1.2001 die Gegenwartsbesteuerung eingeführt.

                                         Da ciò deriva che gli anni di computo 1999-2000 equivalgono per il canton Zugo, che è passato alla tassazione sul presente già dal 1° gennaio 2001, agli anni del vuoto contributivo, che non vengono presi in considerazione in nessuna delle tassazioni se non per quanto concerne guadagni straordinari o perdite straordinarie nella tassazione 2001A.

                                         Nulla osta pertanto allo stralcio dai ruoli del ricorso a seguito del suo ritiro in data 5 novembre 2003.

 

 

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

 

                                   2.   Non si prelevano né spese né tassa di giustizia¨.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario: