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Incarto n. |
Lugano 19 novembre 2003
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In nome |
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Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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giudice Alessandro Soldini |
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segretario: |
Andrea Pedroli, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso del 20 settembre 2003
in materia di: IC/IFD 01/02
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presentato da: |
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ritenuto
in fatto ed in diritto
- che __________ __________, domiciliata a __________, svolge l'attività di casalinga;
- che, nella dichirazione fiscale 2001/2002, inoltrata il 16 marzo 2001, la contribuente indicava di avere conseguito quale unico reddito il contributo alimentare versatole dall'ex marito (fr. 17'400 in media annua) e faceva valere una deduzione di fr. 685.80 a titolo di premi assicurativi;
- che, notificandole la tassazione IC/IFD 2001/2002, con decisione del 28 gennaio 2002, l'Ufficio di tassazione di Lugano Città aggiungeva ai redditi dichiarati un reddito d'altra fonte di fr. 5'000, mentre per il resto riprendeva gli elementi dichiarati, con la conseguenza che il reddito imponibile veniva stabilito in fr. 21'714 in media annua;
- che, con scritto del 18 agosto 2003, la contribuente si rivolgeva all'Ufficio di tassazione lamentando la mancata concessione del sussidio per i premi della cassa malati, causata dall'aumento del reddito imponibile, e chiedeva pertanto una modifica della tassazione contestata;
- che l'autorità di tassazione chiedeva alla contribuente di documentare i motivi che giustificavano il ritardo nell'inoltro del reclamo ed il 29 agosto 2003 la reclamante rispondeva che la situazione personale, ed in particolare la grave malattia della madre, le aveva impedito di controllare la decisione fiscale e l'aveva tenuta lontano dal Canton Ticino per lunghi periodi;
- che, con decisione del 15 settembre 2003, l'Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo, in quanto tardivo, negando che fosse adempiuto un presupposto per la restituzione dei termini di reclamo;
- che, con tempestivo ricorso indirizzato all'Ufficio di tassazione e da quest'ultimo trasmesso alla Camera di diritto tributario per ragioni di competenza, __________ __________ afferma di non essere in grado di pagare le imposte con le sue sole entrate, rappresentate dagli alimenti ricevuti;
- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- che, la Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;
- che, infatti, se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
- che l'art. 206 cpv. 1 LT stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa, e l'art. 192 precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);
- che disposizioni analoghe sono previste in materia di imposta federale diretta dagli articoli 132 cpv. 1 e 133 cpv. 3 LIFD;
- che il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l'opposizione perviene all'autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all'estero il giorno della scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD);
- che la ricorrente ammette la tardività del proprio reclamo, ma chiede la restituzione del termine invocando le preoccupazioni e gli impegni determinati dalla malattia della madre, residente a __________;
- che, in linea di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente é stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile (ASA 61 p. 523);
- che una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre CDT n. 73 del 7 novembre 1985 in re B.; DTF 106 II 173);
- che così, per costante giurisprudenza, un soggiorno preventivato all'estero non costituisce motivo di restituzione del termine (CDT 285 del 31 ottobre 1991 in re D. S.; CDT n. 73-74 del 9 marzo 1990 in re A. T.; CDT 393 del 22.11.1989 in re W.), così come non costituisce motivo di restituzione una partenza per ferie del tutto prevedibile (CDT 241/ del 6 settembre 1985 in re S.G.; inoltre: Bottoli, Lineamenti di diritto tributario, p. 120);
- che, più in generale, l'assenza del contribuente o del suo rappresentante non giustifica da sola il mancato ossequio di un termine: sia il contribuente sia il suo rappresentante (avvocato o fiduciario) hanno l'obbligo di organizzare la propria assenza, organizzandosi in modo tale che anche durante l'assenza le comunicazioni possano raggiungerli (DTF 90 II 352);
- che, secondo costante giurisprudenza, la restituzione dei termini per assenza dal Cantone (per l'IC) o dalla Svizzera (per l'IFD) è limitata ai casi in cui la partenza è inopinata e imprevista, in modo da non permettere di dare le necessarie disposizioni per quegli incombenti procedurali, che possono rendersi necessari prima del ritorno;
- che l'autorità di tassazione ha pertanto correttamente negato la restituzione dei termini alla ricorrente: pur comprendendo la difficile situazione personale in cui la contribuente può essere venuta a trovarsi a causa della malattia della madre, residente fuori cantone, è evidente dalla natura stessa della patologia di cui quest'ultima soffre (morbo di __________) che la contribuente non ha dovuto partire improvvisamente e senza comunque poter prendere i necessari provvedimenti per un eventuale reclamo contro la tassazione intimatagli in sua assenza;
- che in tal modo appare condivisibile la decisione dell'Ufficio, che ha dichiarato irricevibile il gravame della contribuente;
- che, certo, può apparire discutibile l'operato dell'autorità di tassazione, che, di fronte alla manifesta sproporzione fra le entrate dichiarate e le uscite risultanti dalla stessa dichiarazione fiscale (basti pensare alla pigione di fr. 20'000 all'anno, indicata sulla prima pagina della dichiarazione), si è limitata ad aggiungere un reddito d'altra fonte di fr. 5'000, senza prima rivolgersi alla contribuente per avere spiegazioni in merito alla provenienza dei mezzi usati per far fronte alle sue spese;
- che infatti il diritto di essere sentito vorrebbe che un'autorità interpellasse l'interessato prima di adottare una decisione che lo concerne e nella fattispecie sarebbe stato opportuno che l'Ufficio di tassazione prospettasse alla contribuente l'intenzione di aggiungere ai proventi dichiarati un reddito d'altra fonte;
- che, quanto invece ai premi dell'assicurazione malattia, che la ricorrente sostiene essere stati superiori rispetto a quanto ammesso in deduzione dall'autorità di tassazione, l'importo di fr. 685.80 inserito nella notifica è stato ripreso dalla dichiarazione fiscale allestita dalla contribuente stessa;
- che l'eventuale errore commesso dalla contribuente nella dichiarazione non è pertanto imputabile all'Ufficio di tassazione, che poteva senz'altro ritenere plausibile l'importo indicato nella dichiarazione, tenuto conto dell'esistenza del sussidio cantonale;
- che il ricorso deve pertanto essere respinto;
- che, in considerazione della situazione particolare, si rinuncia tuttavia a porre a carico della ricorrente la tassa di giustizia e le spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: