Incarto n.
80.2003.177

Lugano

19 dicembre 2003

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,

Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio

 

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

 

statuendo sul ricorso del 1 dicembre 2003

 

in materia di:                 IC/IFD 01/02

 

presentato da:

__________ __________, __________ __________

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                     -   che nella notifica di tassazione IC/IFD 2001-02 l'Ufficio di tassazione esponeva a __________ __________ un reddito aziendale valutato in fr. 12'000.- di media annua invece di quello dichiarato di        fr. 6'154.-, in aggiunta al reddito da attività dipendente, non in discussione in questa sede;

 

                                     -   che in tempo utile il contribuente presentava reclamo, chiedendo di ricondurre il reddito aziendale a quanto dichiarato;

 

                                     -   che il 25 aprile 2003 in occasione di un'audizione, l'autorità fiscale chiedeva al contribuente lumi sui conti correnti che egli possiede presso l'__________ di __________, invitandolo a produrre la relativa documentazione  (saldo al 1° gennaio 2001 e interessi 1999-2000);

 

                                     -   che rimasta inevasa la richiesta di documentazione, l'Ufficio di tassazione con decisione del 17 novembre 2003 respingeva il reclamo, confermando l'entità del reddito aziendale e aggiungendo un reddito d'altra fonte di fr. 50'000.- di media annua e per l'IC una sostanza di fr. 100'000.-;

 

                                     -   che con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede lo stralcio del reddito d'altra fonte e della sostanza (numerario) di  fr. 100'000.-, allegando gli estratti bancari richiestigli a suo tempo;

 

                                     -   che l'Ufficio di tassazione osserva che, non conoscendo quanto presentato dal ricorrente, bisognerebbe chiedersi se non sia il caso di esigere un'attestazione di completezza per i conti posseduti presso l'__________ di __________;

 

                                     -   che in effetti con il ricorso il contribuente ha prodotto quanto gli era stato richiesto a suo tempo dall'Ufficio di tassazione;

 

                                     -   che è quindi opportuno che l'autorità di tassazione possa esaminare questa documentazione e valutare se essa necessiti o meno di completazione o di ulteriori accertamenti;

 

                                     -   che, così stando le cose, questa Camera ritiene di dover annullare la decisione su reclamo e retrocedere gli atti all'Ufficio di tassazione per nuova decisione dopo eventuali ulteriori accertamenti;

 

                                     -   che, di regola, le spese processuali sono poste, in conformità all'art. 231 cpv. 2 LT, a carico della parte soccombente;

 

                                     -   che ciò nonostante, secondo la'art 231 cpv. 3 LT, le spese vengono poste a carico del ricorrente vincente, se questi , conformandosi agli obblighi che gli incombevano, avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di tassazione o di reclamo;

 

                                     -   che pacificamente il presente ricorso trae origine dalla mancata collaborazione del ricorrente alla richiesta dell'Ufficio di tassazione di produrre la documentazione relativa ai suoi conti correnti presso l'__________ di __________:

 

                                     -   che questa Camera, alla luce della concreta situazione, ritiene di poter limitarsi a esporre la tassa di giustizia minima.

 

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   La decisione su reclamo del 17 novembre 2003 è annullata e gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione di Biasca per nuova decisione dopo eventuali ulteriori accertamenti.

 

                                   2.   Le spese processuali e la tassa di giustizia in complessivi          fr. 100.- sono a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Intimazione alle parti.

 

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: