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Incarto n. |
Lugano 29 gennaio 2004
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In nome |
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Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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giudice Alessandro Soldini |
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segretario: |
Andrea Pedroli, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso del 15 dicembre 2003
in materia di: revisione IC/IFD 95/96
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presentato da: |
__________ e __________ __________, __________ __________
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ritenuto
in fatto ed in diritto
- che nella tassazione IC/IFD 1995-96 l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna aveva esposto ai coniugi __________ e __________ __________, oltre al reddito del lavoro, un reddito d’altra fonte di fr. 80'000.- di media annua, poiché dopo aver raffrontato le entrate e le uscite del periodo di computo (1993-94) l’UT aveva accertato una disponibilità annua negativa di fr. 13'052.- senza considerare il fabbisogno per vivere di una famiglia composta di quattro persone con un tenore di vita di un certo rilievo (due autovetture, acquisto di una residenza secondaria nel Cantone dei __________);
- che __________ __________ presentava reclamo in tempo utile, chiedendo lo stralcio del reddito d’altra fonte e argomentando d’aver ricevuto un prestito da suo padre di 240 milioni di lire, di cui 170 milioni ricavati dalla vendita di un immobile in Italia, che gli era precedentemente stato donato dal genitore;
- che l’UT, dopo aver esaminato le prove prodotte dal contribuente, respingeva il reclamo con decisione del 14 aprile 1998, argomentando che il calcolo del dispendio doveva essere confermato anche alla luce delle prove offerte dal reclamante;
- che, con ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ chiedevano lo stralcio del reddito d’altra fonte di fr. 80'000.- esposto loro dall’UT, riproponendo in sostanza quanto già asserito davanti all’autorità fiscale circa il prestito ottenuto dal padre del ricorrente, parzialmente sostituito dalla donazione di un immobile;
- che, con sentenza del 2 luglio 1998, la Camera accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo il reddito d'altra fonte da fr. 80'000.- a fr. 57'000.- in media annua;
- che i coniugi __________ interponevano ricorso di diritto amministrativo e ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo lo stralcio del reddito d'altra fonte e l'annullamento della decisione impugnata;
- che, con sentenza del 7 luglio 1999, il Tribunale federale respingeva i ricorsi dei contribuenti, ritendendo contraddittorie e non sufficientemente comprovate le loro spiegazioni in merito al finanziamento della compravendita immobiliare in questione;
- che, con istanza del 15 dicembre 2003 all'Ufficio di tassazione i coniugi __________ chiedono la revisione della tassazione, alla luce della sopravvenuta morte del padre di __________ __________ e della imminente pubblicazione del suo testamento, dal quale risulterebbe che alla figlia sarebbe stato lasciato un bene immobiliare in più rispetto al figlio, proprio in considerazione del prestito di 240 milioni di lire già fatto a quest'ultimo;
- che, chiamata a prendere posizione sul ricorso, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha proposto di trasmettere gli atti al Tribunale federale, autorità competente in materia di revisione;
- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- che sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:
a) la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la mancata considerazione, da parte dell'autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un'altra violazione di princìpi es-senziali della procedura;
c) il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisio-ne o sulla sentenza.
(art. 232 cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD);
- che la revisione è però esclusa se l'istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art. 147 cpv. 2 LIFD);
- che gli articoli 234 cpv. 1 LT e 149 cpv. 1 LIFD attribuiscono la competenza decisionale all'Ufficio che ha preso la decisione oggetto della domanda;
- che la reiezione della domanda di revisione e la nuova decisione o sentenza possono essere impugnate con gli stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o sentenza anteriori (art. 234 cpv. 3 LT e art. 149 cpv. 3 LIFD);
- che, in materia d'imposta federale la domanda di revisione deve essere inoltrata all'autorità che ha adottato per ultimo una decisione di merito cresciuta in giudicato e non a eventuali autorità superiori che non sono entrate in materia per motivi formali (cfr. pure ASA 35 p. 148 ss., in particolare cons. 3, p. 151: STF del 26 aprile 1988 in re E. D.);
- che è infatti principio generale del diritto che una istanza di revisione vada proposta al judex a quo, ossia a quella autorità che ha emanato la decisione della quale si postula la revisione;
- che, per l'art. 146 LIFD, la decisione della Camera di diritto tributario può essere impugnata mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione, con la conseguenza che la decisione della CDT in materia di IFD non è definitiva, in quanto impugnabile con il rimedio ordinario di diritto federale;
- che, secondo gli articoli 136 e segg. OG, la competenza a rivedere una sentenza del TF statuente nell'ambito di un ricorso di diritto amministrativo spetta allo stesso Tribunale federale, in quanto autorità dalla quale emana la decisione, a condizione che si sia espresso sul merito e non abbia respinto il gravame per ragioni formali (Soldini, L'autorità competente in materia di revisione, in RTT 1988, pp. 38-39);
- che ne consegue che, come ha osservato l'AFC nelle sue osservazioni, l'istanza deve essere trasmessa al Tribunale federale, che ha adottato l'ultima decisione sul merito, con la sentenza del 7 luglio 1999;
- che anche per l'imposta cantonale vige il principio che l'istanza di revisione deve essere presentata all'autorità che ha adottato per ultima una decisione di merito cresciuta in giudicato e non a eventuali autorità giudiziarie superiori che non sono entrate nel merito per motivi formali (Soldini, op.cit., p. 39);
- che la revisione, fondata sull'art. 137 lett. b OG, di una decisione su ricorso di diritto pubblico non è certo esclusa per principio (DTF 118 II 203, 107 Ia 190/191 consid. 2), ma la portata di tale motivo di revisione dipende tuttavia dal potere d'esame del Tribunale federale in relazione ai fatti ed all'uso che ne ha fatto adottando la sentenza in questione (Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, n. 2.1 all'art. 137 OG, pp. 25-26);
- che anche la giurisprudenza dichiara irricevibile l'istanza di revisione che si fonda sulla scoperta di fatti e mezzi di prova nuovi se essa è indirizzata contro una sentenza del Tribunale federale che si pronuncia su un ricorso di diritto pubblico per violazione dei diritti costituzionali dei cittadini, soggetto all'esigenza dell'esaurimento preventivo delle istanze cantonali (DTF 107 Ia 190/191 consid. 2a, confermata dalla sentenza Ghattas c. Chemical Bank del 25 marzo 1992, SJ 1992 p. 401 consid. 3a; v. anche Kölz, RJB 1983 p. 588);
- che si deve allora distinguere fra le seguenti ipotesi:
Ø quando il Tribunale federale accoglie o respinge un ricorso in riforma, la sua sentenza si sostituisce alla decisione adottata, con la conseguenza che l'istanza di revisione deve essere indirizzata contro la sentenza federale, e per i motivi enumerati agli articoli 136 e 137 OG;
Ø quando invece respinge un ricorso di diritto pubblico, la sua sentenza non si sostituisce alla decisione impugnata (Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, Berna 1984, p. 333 ss), la quale rimane in vigore e può pertanto costituire l'oggetto di un'istanza di revisione, alle condizioni del diritto processuale cantonale, per i motivi che interessano la fattispecie che essa constata (DTF 118 Ia 366 consid. 2, con riferimento a Poudret/Sandoz-Monod, op. cit., n. 2.1 all'art. 137 OG, p. 25);
- che tale soluzione è ispirata al principio generale, secondo cui l'istanza di revisione sul merito deve essere indirizzata all'autorità che per ultima ha deciso sul merito: quando l'autorità si è pronunciata su un ricorso straordinario – come il ricorso di diritto pubblico –, l'istanza di revisione è ricevibile solo per motivi che interessano la sua decisione e non anche la decisione sul merito adottata dalla giurisdizione inferiore (DTF 118 Ia 366 consid. 2, con riferimento a: Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3a ediz., Zurigo 1979, p. 532 n. 13; Poudret/Sandoz-Monod, op. cit., n. 2.2 al titolo VII e n. 2.1 all'art. 137 OG);
- che ne consegue che, per quanto concerne l'imposta cantonale, la competenza ad esaminare l'istanza di revisione spetta alla Camera di diritto tributario, per il fatto che il Tribunale federale aveva respinto il ricorso di diritto pubblico, "nella misura in cui è ricevibile" (nello stesso senso Soldini, op.cit., p. 38);
- che l'istanza di revisione è pertanto trasmessa alla Seconda Corte di diritto pubblico del Tribunale federale, per quanto concerne l'imposta federale diretta;
- che invece per quanto attiene all'imposta cantonale l'istanza sarà esaminata, in una decisione separata, da questa Camera;
- che, per evitare il rischio che possano essere adottate due decisioni contraddittorie per l'IC e per l'IFD, anche in considerazione del fatto che la decisione di questa Camera potrebbe poi essere ulteriormente impugnata mediante ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, la causa in materia di IC è tenuta in sospeso fino all'emanazione della sentenza del Tribunale federale in materia di IFD.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
decreta
1. L'istanza di revisione, unitamente agli atti dell'Ufficio di tassazione, è trasmessa alla Seconda Corte di diritto pubblico del Tribunale federale, per quanto concerne l'imposta federale diretta.
2. La causa in materia di IC è tenuta in sospeso fino all'emanazione della sentenza del Tribunale federale in materia di IFD.
3. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
4. Intimazione alle parti.
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terzi implicati |
1. Divisione delle Contribuzioni Ufficio Giuridico, Viale S. Franscini 16, 6501 Bellinzona 2. Amm. federale delle contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna
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per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: